Allaccio Abusivo: Quando l’Utilizzatore è Responsabile del Furto
L’utilizzo di un’utenza domestica con un allaccio abusivo alla rete pubblica costituisce reato di furto aggravato, ma chi ne risponde penalmente? Solo chi ha materialmente creato la connessione illegale o anche chi semplicemente ne beneficia? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che la responsabilità si estende a chiunque si avvalga consapevolmente della fornitura illecita.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per furto aggravato di acqua. L’imputato aveva abitato, durante il periodo estivo, un’abitazione sprovvista di contatore e allacciata abusivamente alla rete idrica pubblica. Di fronte ai giudici, la difesa aveva tentato di attribuire la responsabilità dell’allaccio illegale a un parente, proprietario dell’immobile, sostenendo la totale estraneità dell’imputato alla realizzazione della connessione fraudolenta. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto l’utilizzatore dell’immobile colpevole del reato.
La Questione Giuridica: La Responsabilità per l’Allaccio Abusivo
Il punto centrale della controversia era determinare se la semplice fruizione di un servizio ottenuto tramite un allaccio illecito, realizzato da terzi, potesse configurare il reato di furto a carico dell’utilizzatore. La difesa sosteneva che, non essendo l’autore materiale della condotta, l’imputato non potesse essere ritenuto responsabile. La questione è di grande rilevanza pratica, poiché situazioni simili sono frequenti, specialmente in contesti di locazione o comodato di immobili.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, lodandone il ragionamento logico e giuridicamente corretto. Secondo la Suprema Corte, la responsabilità dell’imputato era stata provata sulla base di due circostanze fattuali decisive e incontestabili:
1. L’assenza di un contatore dell’acqua: La mancanza di un misuratore ufficiale rendeva palese l’irregolarità della fornitura.
2. L’effettiva abitazione dell’immobile: L’imputato viveva nella casa e utilizzava l’acqua proprio nel periodo di riferimento, il che rendeva impossibile sostenere una sua inconsapevolezza.
La Corte ha richiamato un principio di diritto consolidato, sebbene affermato in materia di furto di energia elettrica ma pienamente applicabile al caso dell’acqua: risponde del reato di furto anche colui che si avvale consapevolmente dell’allaccio abusivo realizzato da terzi. La consapevolezza e l’approfittamento della situazione illegale sono sufficienti a integrare la condotta criminosa, a prescindere da chi abbia fisicamente manomesso la rete pubblica.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio di grande importanza: non ci si può nascondere dietro la responsabilità altrui quando si beneficia di un servizio palesemente illecito. Chi abita un immobile ha il dovere di accertarsi della regolarità delle utenze. La presenza di anomalie evidenti, come l’assenza di un contatore, fa scattare una presunzione di consapevolezza che è molto difficile da superare in sede processuale. La decisione serve da monito per chiunque utilizzi un’abitazione: la responsabilità per un allaccio abusivo non ricade solo sul proprietario o su chi ha realizzato la frode, ma si estende a chiunque, con coscienza e volontà, ne tragga vantaggio.
Chi risponde del reato di furto in caso di allaccio abusivo alla rete idrica?
Secondo la Corte di Cassazione, risponde del reato di furto non solo chi realizza materialmente la connessione illegale, ma anche chiunque si avvalga consapevolmente della fornitura illecita, come l’inquilino o l’abitante dell’immobile.
Come si dimostra la consapevolezza dell’allaccio abusivo da parte di chi abita l’immobile?
Nel caso esaminato, la consapevolezza è stata provata sulla base di due circostanze decisive: l’assenza di un contatore dell’acqua nell’abitazione e il fatto che l’imputato vivesse nella casa e ne utilizzasse la fornitura idrica, rendendo inverosimile la sua ignoranza dell’irregolarità.
È una difesa valida sostenere che l’allaccio abusivo è stato realizzato da un’altra persona?
No, non è una difesa sufficiente. La Corte ha stabilito che avvalersi consapevolmente di una connessione abusiva realizzata da terzi integra comunque il reato di furto. Pertanto, attribuire la colpa ad altri, come il proprietario dell’immobile, non esonera l’utilizzatore dalla propria responsabilità penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14234 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Pietraperzia il 30 agosto 2017 con querela del 21 novembre 2017);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, tramite il congruo riferimento a peculiari ed incontestati elementi di fatto della fattispecie concreta (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui sono state valorizzate, in particolare, due circostanze decisive ai fini della prova della consapevolezza dell’allaccio abusivo alla rete idrica da parte dell’imputato, ossia che non era presente nella casa, servita dalla tubazione in ghisa, alcun contatore dell’acqua e che la casa stessa era abitata dall’imputato ricorrente proprio nel periodo estivo, in cui secondo la sua prospettazione difensiva, vi ci si sarebbe dovuto trovare lo zio, proprietario della casa ed in tesi difensiva, presumibile autore dell’allaccio abusivo), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (pur affermato in materia di furto di energia elettrica), secondo cui risponde del reato di furto anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 31 gennaio 2024