Allaccio abusivo idrico: quando si configura il furto aggravato?
Un allaccio abusivo idrico non è solo un illecito, ma può configurare il reato di furto aggravato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i contorni dell’aggravante del mezzo fraudolento in casi di sottrazione di acqua dalla rete pubblica. La decisione sottolinea come la condotta clandestina, volta a vanificare le misure di protezione adottate dall’ente erogatore, qualifichi il reato in termini di maggiore gravità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguardava un utente a cui era stata interrotta la fornitura d’acqua a causa di persistente morosità. L’azienda erogatrice aveva provveduto a rimuovere il contatore e ad apporre i sigilli sulla conduttura. Tuttavia, in due distinte occasioni, le autorità avevano accertato la rimozione dei sigilli e la realizzazione di un allaccio abusivo idrico tramite un tubo flessibile che collegava direttamente la conduttura pubblica all’abitazione dell’imputato. Questo sistema permetteva di usufruire dell’acqua senza che alcun consumo potesse essere registrato.
I giudici di primo e secondo grado avevano condannato l’imputato per furto aggravato, riconoscendo la sussistenza sia della violenza sulle cose (per la forzatura dei sigilli) sia del mezzo fraudolento. L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la motivazione relativa alla sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento e la sua diretta riferibilità alla condotta.
La Decisione della Corte sull’Allaccio abusivo idrico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno ritenuto che il ragionamento delle corti di merito fosse logico, coerente e giuridicamente corretto. Il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che la condotta posta in essere integrava pienamente l’aggravante contestata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella definizione di ‘mezzo fraudolento’. La Cassazione, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che tale aggravante si configura con una condotta idonea a ‘sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni’.
Nel caso specifico, l’apposizione dei sigilli da parte dell’ente erogatore rappresentava una chiara misura di difesa per impedire il prelievo non autorizzato di acqua. L’imputato, realizzando un allaccio abusivo idrico in modo clandestino dopo aver rimosso i sigilli, ha agito con un’astuzia finalizzata proprio a eludere questa protezione e a mascherare la sottrazione della risorsa. Il fatto che l’acqua venisse consumata senza poter essere quantificata è la prova del successo di tale stratagemma.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la responsabilità penale è stata correttamente attribuita all’imputato, in quanto residente nell’immobile e principale beneficiario del servizio idrico illecitamente ripristinato, pur essendo pienamente consapevole della legittima interruzione della fornitura.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che manomettere i sigilli e creare un bypass a una rete di utenze non è un semplice furto, ma un furto aggravato da mezzo fraudolento, con conseguenze sanzionatorie più severe. La fraudolenza non risiede nel mero nascondimento, ma nell’azione astuta che neutralizza le difese predisposte dal proprietario del bene.
In secondo luogo, la decisione ribadisce un principio di responsabilità: chi beneficia consapevolmente di una fornitura illecita, ottenuta tramite un allaccio abusivo idrico, non può esimersi da responsabilità, anche se non è materialmente l’autore della manomissione. La consapevolezza della sospensione del servizio e il successivo utilizzo dell’acqua sono elementi sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza.
Quando un allaccio abusivo idrico viene considerato furto aggravato da mezzo fraudolento?
Secondo l’ordinanza, un allaccio abusivo idrico integra il furto aggravato da mezzo fraudolento quando la condotta è idonea a ‘sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni’, come la forzatura di sigilli apposti per impedire il prelievo.
Chi è ritenuto responsabile per un allaccio abusivo idrico in un’abitazione?
È ritenuto responsabile colui che risiede nell’immobile e beneficia consapevolmente della fornitura illecita. La Corte ha stabilito che la conoscenza dell’interruzione ufficiale del servizio, unita al continuo utilizzo dell’acqua, è sufficiente per affermare la responsabilità penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze dell’imputato si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non sui fatti del caso (giudizio di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a STAZZEMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15 dicembre 2022, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pistoia per il reato di furto di almeno 75 mc di acqua commesso in Larciano dal 22 dicembre 2014 al 5 giugno 2015. I giudici di merito hanno ritenuto l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen per essere stato il reato commesso usando violenza sulle cose e con mezzo fraudolento ed in specie: forzando i sigilli apposti sulle condutture dell’impianto idrico esterno e operando un allaccio abusivo in favore della propria abitazione.
Considerato che il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della aggravante dell’uso del mezzo fraudolento e alla riferibilità all’imputato dell’allaccio abusivo.
Rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata: in ragione della morosità del COGNOME, il 22 dicembre 2014, l’ente erogatore aveva provveduto a rimuovere il contatore e a sigillare il tubo che portava l’acqua all’immobile; che la rimozione dei sigilli fu constatata I’ll aprile 2015 e in quella occasione fu accertata l’esistenza di un flessibile che conduceva l’acqua dall’acquedotto all’abitazione in modo abusivo, senza che il consumo effettivo potesse essere rilevato; che il tubo fu nuovamente sigillato; che con un’ulteriore verifica del giugno 2015 si accertò un nuovo allaccio abusivo realizzato previa nuova rimozione dei sigilli.
Considerato che, come risulta dalla sentenza impugnata: l’allaccio abusivo consentiva di rifornire l’immobile di acqua senza che il consumo potesse essere rilevato; che COGNOME risiedeva insieme al proprio nucleo familiare nell’immobile in favore del quale l’allaccio abusivo fu eseguito; che egli era informato della interruzione dell’erogazione dell’acqua conseguente alla sua morosità e tuttavia usufruiva dell’acqua. Ritenuto che il ricorrente invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.
Rilevato, quanto al primo .motivo, che l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, idonea «a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974) e non è manifestamente illogico né contraddittorio aver ritenuto che un allaccio abusivo, realizzato clandestinamente dopo l’apposizione di sigilli, fosse idoneo a sorprendere la contraria volontà dell’ente erogatore. Rilevato infatti che, come la sentenza impugnata chiarisce, il consumo effettivo non ha potuto essere accertato ed è stato calcolato tenendo conto del consumo medio di una famiglia di tre persone quale è quella del ricorrente.
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condanNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 aprile 2024
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