Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45538 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo Aotuvc44 il Arro Se> 12m ahvilie O n LA S’id, /7″ – Elif
(udito il difensore
‘TRATTAZIONE SCRITTA
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 23 gennaio 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 20 settembre 2021, con la quale era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in ordine al reato di commercio di sostanze alimentari nocive, ai sensi dell’art. 444 cod. pen., perché il 19 febbraio 2015, nella qualità di titolare di una macelleria sita in Tortorici, aveva posto in commercio e aveva distribuito per il consumo umano prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica; in particolare, alimenti privi di etichettatura e della documentazione di origine e produzione, in cattivo stato di conservazione, poiché aperti e conservati senza integro sottovuoto e in promiscuità, con presenza di muffe e di parti esposte già rancide, in precarie condizioni igienicosanitarie.
2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 444 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il reato di commercio di sostanze alimentari nocive rientri nella categoria dei reati di pericolo concreto, tanto da necessitare – per il suo perfezionamento – che le sostanze alimentari siano idonee a esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica.
Nel caso di specie, invero, non era emerso alcun riscontro in merito alla presunta nocività dei prodotti alimentari sequestrati, tanto da non essere stata dimostrata la consapevolezza dell’imputata di porre in essere una condotta pericolosa per la salute pubblica, non bastando – a tal fine — quanto dichiarato dai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE e quanto risultante dal verbale di sequestro.
La ricorrente, infatti, evidenzia che, dall’esame testimoniale dei veterinari che erano intervenuti, era emerso che i prodotti sequestrati non si trovavano in cattivo stato di conservazione, pur non presentando la documentazione della loro provenienza.
La Corte di appello, infine, avrebbe affermato in maniera del tutto apodittica che la documentazione depositata dalla difesa in ordine alla provenienza lecita dei prodotti alimentari non era relativa agli alimenti sequestrati.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., perché il giudice di
merito avrebbe omesso in maniera errata di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 157 cod. pen., perché, al momento dell’adozione della sentenza di secondo grado, risultava già spirato il termine prescrizionale del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso in sede di legittimità.
La ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi e dal contenuto del verbale di sequestro del 19 febbraio 2015 degli ispettori operanti (acquisito con il consenso delle parti all’udienza del 15 gennaio 2018), era emersa la pericolosità e l’attitudine degli ,alimenti sequestrati a creare nocumento alla salute.
In particolare, il teste COGNOME NOME, funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato che i prodotti rinvenuti all’interno della macelleria erano potenzialmente nocivi per la salute umana, considerando che alcuni prodotti di salumeria erano irranciditi e ammuffiti, e che la macelleria aveva un piccolo laboratorio nel retro, non idoneo per la produzione di insaccati crudi stagionati.
Nel ricorso, inoltre, non ci si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di appello ha accertato che la documentazione depositata dalla difesa e relativa alla provenienza degli alimenti non corrispondesse ai prodotti effettivamente sequestrati, considerando che parte delle fatture di accompagnamento presentava una data successiva a quella del sequestro e che, nel corso del controllo, i prodotti erano risultati privi del regolamentare tagliando di provenienza.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il motivo di ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il Collegio, infatti, condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte, secondo la quale l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni
alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti’ ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che la richiesta della difesa in ordine alla concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. era del tutto generica e priva di fondamento, considerando che, alla luce delle risultanze in atti, non erano emersi elementi positivi in ordine alla condotta accertata e alla personalità dell’imputata.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Relativamente alla eccepita prescrizione, il capo di imputazione si riferisce ad un reato commesso il 19 febbraio 2015 e, nel giudizio di cognizione, il periodo di sospensione del termine prescrizionale è stato pari a mesi otto. Pertanto, il termine di prescrizione di sette anni e mezzo è scaduto successivamente all’emissione della sentenza di appello; l’eccezione è quindi infondata, posto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche,se per manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. ,) 256463,.,; – 9, . Il · ‘2 tt ZeS’ 72/,9 200 5 ! ‘i;;COGNOME í'( ‘f 2 3 t t 149
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in
euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/07/2023