Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME e NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa tribunale di Pordenone in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati alla pen 400,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all’art. 5, comma 1, L.283/1962, impiegavano, per la preparazione di alimenti da distribuire per il consumo, alimenti d animale in cattivo stato di conservazione, all’aperto, in prossimità di una zona boschi
I ricorrenti deducono, con il primo motivo dì ricorso, violazione di legge in ordine all’af della responsabilità posto che costoro stavano soltanto cucinando del cibo che era stat acquistato, senza alcuna intenzione di porlo in vendita a terzi. Evidenziano che la f punisce la vendita di cibo. Con il secondo motivo di ricorso, lamentano la mancata appli della causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cod. pen., considerato che il cucinato o che si accingevano a cucinare, non è stato consumato, che si è trattato di condotta e considerato che dalla condotta contestata discendeva solo un forte cattiv che aveva attirato l’attenzione dei testi. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorren la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure dedu in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti circostanziata, avendo il giudice di merito effettuato una disamina completa ed appro delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della raziona base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni form giudice a quo, laddove ha affermato che, considerata la quantità di cibo sequestrato, p kílogrammi di pesci crudi e pollame, emerge in modo evidente che tale cibo stava per preparato per essere ceduto e somministrato a terzi e che non fosse destinato a una g tra conoscenti. Il giudice ha anche riferito che il parroco della vicina chiesa ha d essere al corrente che il cibo veniva preparato per essere somministrato il giorn partecipanti ad un funerale.
Si precisa, altresì, che la fattispecie contestata di cui all’art.6 in relazione all’ar lett. b, della legge numero 283 del 1962 punisce anche la mera detenzione di alimenti in stato di conservazione configurabile anche nel caso in cui carne e pesce siano conse modo promiscuo, in cattivo stato di conservazione e in condizioni igieniche precarie.
La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, col sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabi causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili
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ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a d delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impu senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla cibo che stavano preparando per la somministrazione, concludendo che il fatto non può e considerato di particolare tenuità.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatori insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuri caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi a avendo il giudice a quo fatto riferimento all’assenza di elementi positivamente valutab della concessione delle circostanze attenuanti generiche e il fatto che ent imputati sono gravati da precedenti penali.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024