Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 26/1/2024 del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME, presente anche in sostituzione del codifensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 24 novembre 2023, in relazione all’incolpazione di concorso in rapina, pluriaggravata, così rigettando il ricorso proposto dall’indagato, odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
1.1. Il Tribunale ha affrontato le deduzioni mosse in tema di gravità indiziaria (identificazione del concorrente sulla base di labili elementi indiziari, apporto causale alla condotta preparatoria altrui e qualificazione concorsuale al fatto, piuttosto che favoreggiamento del fatto altrui), confermando il quadro posto a sostegno del presidio cautelare impugnato. Il Collegio ha, infatti 3 argomentato la ritenuta gravità indiziaria sulla base della convergenza verso il COGNOME di una serie di indici logici della partecipazione al fatto in concorso: vuoi per la localizzazione del cellulare in uso al ricorrente nei luoghi ove il gruppo dei rapinatori si incontrò con il soggetto che li recuperò dopo l’abbandono della vettura usata per allontanarsi dal luogo del commesso reato; vuoi l anche , per i contatti telefonici tenuti con i ritenuti autori della rapina nelle ore in cui il fatto si consumava; vuoi f inoltre,per la disponibilità di una vettura identica a quella ritratta mentre si avvicinava all’esercizio commerciale nel quale altri soggetti riscuotevano il premio portato dai biglietti del concorso a premi sottratti in occasione della rapina; vuoi, infine, per il fallimento dell’alibi indic (trovarsi nei pressi di Milano nelle ore del commesso reato), atteso che l’apparecchio cellulare in uso al ricorrente era stato localizzato e tracciato nei pressi del luogo ove il fatto si era consumato.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne ha chiesto l’annullamento per violazione della legge penale, sostanziale e processuale, della regola di giudizio di cui agartt 273 e 192, comma 2, cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
2.1. In particolare, il Tribunale, così come il giudice del momento genetico della misura, avrebbe valorizzato elementi indiziari labili quanto mai e non efficacemente individualizzanti, quali i dati esterni relativi al traffico telefonico e la localizzazi dell’apparecchio cellulare, dal momento che gli stessi dati (come dimostrato dalla consulenza tecnica prodotta nell’incidente cautelare) non forniscono alcuna certezza sulla identità dei luoghi della ritenuta compresenza indiziante, né può ritenersi con certezza che quella utenza cellulare fosse in uso al ricorrente nei momenti indizianti valorizzati dagli inquirenti.
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2.2. Il Tribunale neppure avrebbe fatto corretta applicazione della legge penale (art. 378 cod. pen.) fornendo motivazione del tutto illogica per escludere che la compresenza nel luogo ove gli autori materiali della rapina abbandonarono l’auto usata per incontrarsi con il COGNOME, che li avrebbe aiutati ad allontanarsi ulteriormente dal luogo in cui la vettura era stata abbandonata, fosse dovuta al solo intento di prestare ausilio al gruppo di autori materiali senza punto avere contezza del fatto appena consumato e, quindi senza aver contribuito ex ante alla sua realizzazione, avendo per contro solo aiutato gli autori del fatto ad allontanarsi dal luogo ove era stata abbandonata la vettura usata per allontanarsi dal luogo del commesso reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, ellittici rispetto al complesso degli elementi indiziari valorizzati in sede di controllo incidentale cautelare e tesi, evidentemente, a ribaltare sulla giurisdizione di legittimità argomentazioni di merito in ordine alla valutazione della gravità indiziaria, mentre nulla è dedotto sul tema delle esigenze cautelari.
1.1. Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del quadro indiziario, siccome fondato sulla equivoca illazione dell’apporto consapevole prestato all’azione preparata nel dettaglio dal gruppo di soggetti che avrebbero consumato una pianificata rapina ai danni del titolare di esercizio commerciale di ristoro posto all’interno di un’area di sosta autostradale sulla corsia nord della autostrada A2 del Mediterraneo. Nel condividere le valutazioni operate dal giudice per le indagini preliminari, il Tribunale della revisione cautelare ha affermato (anche per difetto di allegazioni documentali a sostegno dell’alibi prospettato) che il contributo del ricorrente al fatto fu certamente predisposto, consapevole e volontario e tanto si deduce anche dai contatti telefonici tra gli attori principali dell’agguato predatorio e l’autista (evidentemente previamente investito dell’incarico) ingaggiato per allontanarsi dal luogo ove fu abbandonata la vettura usata per commettere la rapina. La presenza del Furino (testimoniata dai dati esterni relativi al traffico telefonico ed alla localizzazione del cellulare in uso) in quel luogo ed in quel momento non può pertanto definirsi affatto casuale o estemporanea; dovendo pertanto il ricorrente qualificarsi come parte integrata della complessa organizzazione dedicata alla commissione della rapina. Siffatte argomentazioni, in quanto logiche, fondate su elementi di fatto di carattere documentale, non manifestamente contraddittorie, sfuggono ad ogni sindacato nella sede di legittimità. L’argomentazione che vorrebbe privilegiare una diversa interpretazione del tracciamento del cellulare in uso al ricorrente al momento del fatto, non ha accesso nella sede di legittimità, non apparendo affatto illogico che
la vicinitas tra più apparecchi sia divisata sulla base della contiguità, piuttosto che della medesimezza, delle celle agganciate dai segnali inviati dalla comune antenna di diffusione. I rilievi mossi si sostanziano,quindi,in censure di fatto, volte ad una non consentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle circostanze indizianti esaminate dal Tribunale, che ha argomentato il proprio convincimento con discorso giustificativo immune dai denunciati vizi.
1.2. Tali convergenti elementi indiziari (prossimità delle celle agganciate dai rispettivi apparecchi telefonici, contatti e comunicazioni tra gli apparecchi nella fase della preparazione ed esecuzione del fatto predatori°, presenza del ricorrente presso il luogo in cui i premi portati dai tagliandi oggetto di rapina) risultano poi rafforzati nella loro portata euristica dal naufragio dell’alibi offerto dall’indagat che ha affermato di trovarsi nei pressi del capoluogo lombardo al momento della consumazione del fatto-reato.
Va infatti, ricordato che la prospettazione di un alibi rappresenta la volontà dell’imputato di abbandonare il privilegio del silenzio (nemo tenetur se detegere) per contribuire, invece 5 alla dialettica di ricostruzione del fatto. Si tratta di una precisa scelta di condotta processuale che, come tutte le scelte tese ad introdurre elementi di asseverazione, si espone alla confutazione ed all’apprezzamento sfavorevole delle sue conseguenze. Se,infatti,attraverso la prova d’alibi si sceglie di confrontarsi con il fatto di reato, adducendo di trovarsi lontano circa 1000 chilometri dal /ocus commissi delicti, è evidente che la dimostrazione della dolosa falsità degli elementi di sostegno a tale tesi fa emergere, in via logica, indici di conferma circa le ragioni dell’unica ragione logica della presenza di quella persona in quel luogo. Ad ogni dimostrata falsità corrisponde, infatti, logicamente un rafforzamento del già corposo indizio costituito dalla prova “digitale”. Da ciò il frequente richiamo, nella giurisprudenza di questa Corte, alla differenza qualitativa tra l’alibi semplicemente «fallito» (con valenza neutra) e l’alibi dimostratosi falso, con valenza indiziante di quest’ultimo (si vedano, tra le altre, Sez. 6, n. 15255, del 19/2/2020, Rv. 278890; Sez. 1, n. 18118, del 11/2/2014, Rv. 261993; Sez. 1 n. 172661, del 1/4/2008, Rv. 239624; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, Rv. 233230; Sez. U., n. 6682, del 4/2/1992, Rv. 191231; fino a Sez. 1, n. 3599, del 23/10/1987, Rv. 177923). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va pertanto riconosciuta al giudice la possibilità di trarre argomenti di prova anche 7 GLYPH 5 dalle giustificazioni manifestamente infondate dell’imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, talché è chiaro che l’utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, tr7).
Rv.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto deTart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro tremila, come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
disp. att. cod.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.