Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48534 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 29/06/2022 il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett.c) e 2 -sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a g/I 1,79 alla prima prova e a g/I 1,70 alla seconda prova, con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna in Ficarazzi il 24 novembre 2018.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 186 cod. strada, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Secondo la difesa unica garanzia per tutelare il diritto di difesa effettiva del conducente indagato sarebbe l’inserimento contestuale dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento della redazione del verbale di accertamento etilometrico. Il verbale redatto successivamente, si assume, non costituisce prova certa del corretto e completo compimento dell’atto, derivandone una nullità non superabile con la deposizione testimoniale dell’operante, peraltro inutilizzabile in quanto resa in violazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
All’odierna udienza, svolta la discussione orale su istanza di parte, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in. epigrafe.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
4.1. Va premesso che del tutto inconferente risulta il richiamo al divieto della testimonianza del funzionario di polizia sul contenuto delle dic:hiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) cod. proc. pen. Nel caso in esame non si tratta, infatti, di valutare dichiarazioni rese nella fase delle indagini all’agente di polizia giudiziaria, come sembra adombrare la difesa facendo riferimento alla risposta dell’indagato all’avviso di cui all’art.114 disp. att. cod. proc. pen. Ai fini dell’utilizzabilità dell’atto è, infatti, necessa sufficiente la prova dell’ottemperanza, da parte degli agenti, all’obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
4.2. Esclusa la pertinenza al caso in esame di ogni ulteriore argomento a sostegno della violazione di tale norma, ivi compreso il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite Torcasio (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 Rv. 225469 – 01), si osserva che nel ricorso vengono reiterate doglianze già sottoposte al giudice di appello che, alla III pagina, ha puntualmente chiarito che la regolarità della procedura seguita in occasione dell’accertamento del tasso alcolemico è sostenuta dal verbale redatto ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., oltre che dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria, che ha confermato l’avvenuto avviso prima dell’effettuazione dell’alcoltest.
La pronuncia è conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale, con riguardo alla prova della tempestività dell’avviso di cui all’art. 114 disp.att. codiproc.pen., la data di redazione del verbale delle operazioni svolte dagli agenti di polizia giudiziaria non è idonea a pregiudicare la validità delle operazioni svolte, essendo invece necessario che i verbalizzanti si siano attenuti alle prescrizioni di legge. Nella sentenza impugnata si è, dunque, correttamente affermato che l’orario di redazione del verbale successivo al prelievo fosse inidoneo a porre in discussione l’attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell’avvenuta formulazione dell’avviso prima dell’accertamento del tasso alcolemico. Va, in particolare, confermata la natura fidefaciente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nella parte in cui i pubbli ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza, per cui il Collegio ritiene corretto che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto adempimento, il giudice di merito si riferisca all’annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali (ex multis, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 02/02/2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, rii. 3906 del 21/01/2020, COGNOME, Rv. 278287).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Presidente
Così deciso il 14 novembre 2023