Alcoltest Senza Precursore: La Cassazione Conferma la Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema cruciale della circolazione stradale: la legittimità della richiesta di alcoltest senza precursore. La Suprema Corte ha stabilito che la polizia stradale può richiedere l’accertamento con etilometro anche in assenza di un test preliminare, a condizione che il conducente manifesti chiari segni di ebbrezza. Questa pronuncia consolida un principio fondamentale per la sicurezza stradale e l’accertamento dei reati connessi alla guida in stato di ebbrezza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ossia il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico. La condanna, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente basava la sua difesa su un’unica argomentazione: la violazione di legge. A suo dire, la richiesta di effettuare l’alcoltest sarebbe stata illegittima perché non preceduta da un accertamento preliminare con il cosiddetto “precursore”, uno strumento che fornisce una prima indicazione sullo stato alcolico del soggetto.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’alcoltest senza precursore
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati erano generici, non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni della sentenza d’appello e riproponevano censure già esaminate e logicamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando nel ricorso un palese carattere dilatorio.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione della normativa vigente. La Cassazione ha evidenziato come la tesi del ricorrente si ponga in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 186, comma 4, del Codice della Strada. Questa norma conferisce espressamente al personale di polizia stradale la facoltà di procedere alla verifica alcolimetrica anche quando il conducente presenti “palesi indici sintomatici di una condizione di ebbrezza alcolica”.
In altre parole, la legge non impone sempre e comunque un test preliminare. Se gli agenti accertatori, sulla base della loro esperienza e della diretta osservazione, rilevano nel conducente segnali inequivocabili di ubriachezza (come alito vinoso, eloquio sconnesso, andatura incerta), possono legittimamente richiedere di effettuare il test con l’etilometro, che ha pieno valore probatorio. Di conseguenza, è altrettanto legittima la richiesta di accompagnamento presso la più vicina stazione di polizia o struttura sanitaria qualora non sia possibile eseguire l’esame sul posto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio giuridico consolidato e di grande rilevanza pratica. L’uso del precursore è uno strumento utile, ma non un passaggio obbligatorio e imprescindibile per poter procedere all’alcoltest. La discrezionalità degli agenti, basata su elementi oggettivi e palesi (gli indici sintomatici), è sufficiente a fondare la richiesta di accertamento. Questa pronuncia serve da monito contro i ricorsi pretestuosi e dilatori, che non solo vengono respinti, ma comportano anche significative sanzioni economiche per chi li propone. Per gli automobilisti, il messaggio è chiaro: il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, quando la richiesta è fondata su evidenti segnali di alterazione, costituisce un reato autonomo, indipendentemente dall’effettivo stato di ebbrezza.
La polizia può chiedere di fare l’alcoltest anche senza un test preliminare con il precursore?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il personale di polizia stradale può legittimamente richiedere di effettuare l’alcoltest con etilometro anche in assenza di un accertamento preliminare, qualora il conducente manifesti palesi indici sintomatici di una condizione di ebbrezza alcolica.
Quale norma del Codice della Strada regola questa facoltà?
La facoltà di procedere all’alcoltest in presenza di chiari segni di ebbrezza, anche senza pre-test, è prevista dall’articolo 186, comma 4, del Codice della Strada.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile e dilatorio?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Se, inoltre, emerge un carattere palesemente dilatorio, il giudice può condannare il ricorrente al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME MIKE UCHE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art.186 comma 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto ai sensi dell’art.186 comma 3 C.d.S. il conducente avrebbe potuto essere invitato a alcoltest solo a seguito di un accertamento preliminare di positività all’alcol mediante precursore.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
La prospettazione del ricorrente si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa di cui all’art.186 comma 4 C.d.S. che consente al personale di polizia stradale di procedere alla verifica alcolimetrica anche nel caso in cui il conducente palesi indici sintomatici di una condizione di ebbrezza alcolica, pure in assenza di un accertamento preliminare con il precursore, di talchè legittima deve ritenersi la richiesta di accompagnamento presso stazione di polizia ovvero presso struttura sanitaria onde procedere all’esame in caso in cui lo stesso non possa essere eseguito sul posto.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.