Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41840 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 4 Num. 41840 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ~i DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo c COGNOME –
(L-vt COGNOME kuv
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore di Ancona ricorre avverso la sentenza del locale Tribunale che ha assolto COGNOME NOME dal reato di all’art. 186, comma 2, lett. c) comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché la prova è risultata incompleta e insufficiente.
1.2. COGNOME Deduce violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 285/1992 e 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, per avere il Giudice ritenuto che, pur in presenza di test etilometrico cui l’imputato stato sottoposto da parte della polizia giudiziaria, fosse carente la prova sussistenza del fatto contestato, attesa la mancata allegazione da parte de pubblica accusa della documentazione di avvenuta revisione dell’apparecchio utilizzato per i relativi accertamenti. L’assunto, tuttavia, si pone in contrasto più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale all’attribuzion dell’onere della prova in capo all’accusa, circa l’omologazione e l’esecuzione de verifiche periodiche compiute sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, debba f riscontro un onere di allegazione da parte dell’interessato. Nel caso in esame, onere di allegazione non risulta essere stato validamente assolto dalla dif dell’imputato che si è limitata ad eccepire la mancata produzione dell documentazione attestante il funzionamento dell’etilometro.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale in sede ha chiesto che sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni dedotte dal ricorrente Procuratore02 -er –à -le .non sono riconducibili alla previsione del “ricorso immediato per cassazione” di cui all’ 569 cod. proc. pen., il cui terzo comma ne esclude l’applicabilità nei casi dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lettere d) ed e) cod. proc. pen. In tali casi, il ricorso proposto si converte in appello. Nella nozione di violazione di legge, per soltanto può essere proposto il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 569 proc. pen., rientrano altresì la mancanza assoluta di motivazione o la ricorrenza una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali.
Tanto premesso, denunciando inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis d. Igs. 285/92 e 379 del Regolamento di esecuzione cod. strada, il ricorrente lamenta in real
l’adesione del Tribunale ad un orientamento giurisprudenziale che ha determiNOME l’assoluzione dell’imputato, invece che ad un altro, di segno contrario. Ma ciò non integra violazione di legge perché il motivo di ricorso, pur se rubricato co violazione di norme processuali, sviluppa considerazioni che attengono all’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Opera, dunque, la clausola espressa di esclusione, stabilita dal comma 3 dell’art. 569 del codice di rito. Il generale principio di diritto della osservan gradi della giurisdizione non consentiva, invero, l’esperimento della impugnazione dinnanzi alla Corte di legittimità omisso medio ed imponeva all’odierno ricorrente di adire la Corte territoriale. Ne deriva la conversione in appello del ricorso e l’effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudi secondo grado.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso il 4 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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