Alcoltest: i rischi del ricorso generico in Cassazione
Il rifiuto di sottoporsi all’Alcoltest costituisce una violazione grave del Codice della Strada che può portare a conseguenze penali significative. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico che sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e delle conseguenze procedurali legate alla scelta dei riti speciali.
I fatti di causa
Un conducente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. La condotta contestata riguardava il rifiuto opposto agli agenti di polizia di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge, in particolare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al momento del controllo poiché non gli sarebbero stati rivolti gli avvisi previsti dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
La decisione sulla validità dell’Alcoltest
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a riproporre le medesime censure già sollevate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza fornire un’analisi critica o ragioni di diritto idonee a scardinare la motivazione della Corte d’Appello. Questo difetto di specificità rende l’impugnazione non idonea a essere esaminata nel merito.
L’effetto del giudizio abbreviato sull’Alcoltest
Un punto cruciale della decisione riguarda la sanatoria delle nullità. Il ricorrente aveva scelto di accedere al giudizio abbreviato. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la richiesta di questo rito speciale comporta la sanatoria delle nullità a regime intermedio. Pertanto, eventuali vizi relativi alla mancanza degli avvisi difensivi durante le fasi del controllo stradale non possono più essere eccepiti una volta che l’imputato ha optato per il rito abbreviato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. Un atto di ricorso deve necessariamente contenere un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato, indicando con precisione gli elementi di fatto e di diritto che fondano il dissenso. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza d’appello dettagliata ed esaustiva, il ricorrente ha presentato doglianze sprovviste di analisi censoria, limitandosi a una mera reiterazione di quanto già vagliato dai giudici di merito. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio per cui la scelta del rito abbreviato preclude la possibilità di far valere vizi procedurali che non siano nullità assolute.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che la difesa tecnica in materia di circolazione stradale e reati connessi all’Alcoltest deve essere estremamente rigorosa. Non è sufficiente lamentare vizi procedurali in modo generico, ma occorre costruire una strategia che tenga conto delle preclusioni derivanti dai riti speciali scelti e della necessità di contestare analiticamente ogni passaggio della motivazione dei giudici di merito.
Cosa succede se si rifiuta l’accertamento alcolimetrico?
Il rifiuto costituisce reato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada e comporta sanzioni penali equiparate alla fascia più grave di ebbrezza.
Si può contestare la mancanza di avvisi legali dopo aver scelto il rito abbreviato?
No, la scelta del giudizio abbreviato sana le nullità a regime intermedio, rendendo non più eccepibili eventuali vizi legati agli avvisi difensivi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le difese dei gradi precedenti senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40012 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.L’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunal Piacenza che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di c all’art.186 comma 7 C.d.S. per avere rifiutato di sottoporsi ad esame alcolimetr condannandolo alla pena di giustizia. Ne chiede l’annullamento lamentando viola zione di legge per non essere stata rilevata la inutilizzabilità delle dichi rese dal conducente per non essere stati rivolti gli avvisi di cui all’art.114 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentaz svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure riprop delle doglianze già formulate nei precedenti gradi di giudizio senza peraltro strare le ragioni di diritto che le sorreggono. Contenuto essenziale dell’a impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntu (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fa fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una moti zione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censo del tutto reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai g di merito sulla base del costante insegnamento del Supremo collegio in ordine al saNOMEria delle nullità a regime intermedio a seguito della richiesta di giudiz breviato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, COGNOME NOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente ( Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende indicata in dispositiv
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023