Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUSCO( PERU’) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi delta decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; mancanza di motivazione della sentenza impugnata; 2. Manifesta illogicità della motivazione.
Letta la nota depositata telematicamente con cui la difesa dichiara di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense.
Rilevato che il presente procedimento segue le forme del cd. “rito camerale non partecipato” ex art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, che è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari d aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’accogliment dell’istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).
Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che il rilievo riguardante la mancata audizione del teste di riferimento è genericamente posto: pur dolendosi la difesa della mancata escussione dell’NOME COGNOME NOME, richiesta rigettata dai giudici di merito per la ritenuta superfluità della prova, nulla la difesa argomenta in merito alla sua decisività ai fini della decisione assunta. Sul punto occorre rilevare come la conseguenza dell’omessa citazione del teste di riferimento richiesta da una parte sia rappresentata dall’inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti che il dichiarante ha affermato di aver appreso da tale teste: nell’economia della decisione impugnata la redazione dello schizzo planimetrico, effettuata dal teste di riferimento, non ha avuto alcun rilievo alla stregua di quanto argomentato in sentenza in ordine alla responsabilità dell’imputato; la circostanza, infatti non è richiamata in alcun passaggio della sentenza.
Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che l’intervallo di tempo di poco più di un’ora tra l’incidente e la misurazione effettuata mediante alcoltest non incide sulla validità dell’accertamento, ritenendo la giurisprudenza di legittimità che solo il decorso di alcune ore dalla condotta incriminata imponga di verificare il valore scientifico da attribuire alla prova (cfr. Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv. 277618).
Considerato che la prospettazione riguardante la possibilità che l’imputato abbia assunto sostanze alcoliche dopo l’incidente stradale è inammissibile in questa sede, attinendo a profili riguardanti la ricostruzione del fatto e la interpretazione delle emergenze probatorie, estranei al sindacato di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore COGNOME COGNOME Il P dente