Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25610 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 09/10/1977 in Marocco avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Ancona.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 336, comma 2, cod. pen. (capo 1), per avere usato minaccia contro taluni agenti penitenziari, e per le lesioni personali cagionate agli stessi, aggravate ex art. 576, primo comma, nn.
1 e 5-bis cod. pen. per avere commesso il fatto per eseguire il reato di minacci e in danno di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (capi 2 e aggravanti ritenute coesistenti, atteso il connotato specializzante di quella di al n. 5-bis, che non s’intende assorbita nella fattispecie incriminatrice della minaccia, ed equivalenti alle concesse attenuanti generiche.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione per il profilo della ritenuta, contestuale sussist delle aggravanti di cui all’art. 61 n. 2 e 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. L’aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello minaccia a pubblico ufficiale assorbirebbe necessariamente l’aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen., in quanto la qualifica di pubblico ufficiale costituirebbe g elemento costitutivo del reato di minaccia a pubblico ufficiale avvinto dal nesso teleologico.
Il ricorrente si duole altresì dell’apprezzamento di mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo di ricorso, connessi e sovrapponibili, con i quali il ricorrente contesta la tesi della ritenuta compatibilità delle aggravan cui all’art. 576, primo comma, n. 1 e n. 5-bis cod. pen., non sono fondati.
L’art. 576, primo comma, n. 5-bis), cod. pen. prevede una circostanza aggravante per il delitto di lesione personale «se il fatto L.] è commesso L contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio». Circostanza, questa, sicuramente speciale rispetto alla circostanz comune prevista dall’art. 61 n. 10 cod. pen., in quanto ha un ambito applicativo più ristretto, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
Inoltre, secondo l’ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la citata aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie an quando lo stesso concorre con quello di resistenza o (come nel caso in esame) di
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minaccia a pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025; n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv. 283159; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 272203; Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282423). Invero, in essa si ravvisa un elemento specializzante rispetto all’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen., che è riferito alle condotte di lesioni volontarie poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 336 cod. pen.
L’applicazione dell’art. 576, primo comma, n. 5-bis, inoltre, non è incompatibile con l’aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
La giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 5, n. 25533 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 263913), che il Collegio condivide, ha, tuttavia, rilevato che, nei casi in cui la resistenza (o la minaccia) a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, l’aggravante del nesso teleologico e quella di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. concorrono pienamente, in quanto la disciplina delle aggravanti deve necessariamente essere valutata con riguardo al reato cui questo elemento specificamente accede. Se l’aggravante prevista dall’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen. è, infatti, riferita al solo reato di lesioni personali, deve essere considerata esclusivamente in relazione a tale fattispecie e non può essere assorbita in una ipotesi di reato diversa, sia pure concorrenti con quella di cui all’art. 582 cod. pen. (Sez. 6, n. 19262 del 23/04/2022, Cevallos Delgado, Rv. 283159, cit.; conf. Sez. 6, n. 20053 del 18/04/2024 e n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025).
Posto, inoltre, che l’aggravante del nesso teleologico e quella di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. afferiscono, una al profilo finalistico dell’azione, e l’altra alla specifica qualifica rivestita dalla persona offesa destinataria della condotta lesiva, esse non sono di per sé incompatibili e possono contestualmente sussistere.
Manifestamente infondata e aspecifica risulta infine la doglianza concernente il giudizio di mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, poiché il giudizio di merito sul punto, siccome congruamente argomentato in linea di fatto, appare insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali.
Così deciso il 12/05/2025