Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20302 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso,proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 28 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena irrogata dal Tribunale di Napoli per effetto della contestuale applicazione dell’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. e dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.
Ritenuto che, nel caso di specie, la contestuale applicazione delle aggravanti conseguiva al corretto recepimento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Nell’ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l’aggravante di cui all’art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l’autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prévede l’inasprimento della sanzione da un terzo alla metà» (Sez. 2, n. 28726 del 08/03/2016, Buonanno, Rv. 267220 – 01).
Ritenuto, pertanto, che, nelle ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti a effetto speciale, l’aggravante di cui all’art. 416 bfs.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento circostanziale, atteso che a tale circostanza, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., erroneamente invocata dalla difesa del ricorrente, ma l’autonoma disciplina derogatoria che prevede inasprimento del trattamento sanzionatorio (tra le altre, Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Biancoviso, Rv. 282791 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.