Furto e Aggravante per Violenza sulle Cose: La Rimozione delle Placche Antitaccheggio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la configurabilità del reato di furto aggravato quando la merce sottratta viene privata delle placche antitaccheggio. La decisione chiarisce come la prova dell’aggravante violenza sulle cose possa basarsi anche su elementi indiziari, senza la necessità di una prova diretta dell’atto di rimozione. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un individuo dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello per il reato di furto. La condanna era stata resa più severa dall’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 625, n. 2, del codice penale, ovvero la “violenza sulle cose”. Tale aggravante era stata contestata perché l’imputato aveva rimosso con forza i dispositivi antitaccheggio dalla merce rubata.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero avuto prove sufficienti per dimostrare che fosse stato proprio lui a rimuovere le placche, atto necessario per configurare la violenza sulla merce e, di conseguenza, l’aggravante.
La Decisione della Corte e l’Aggravante Violenza sulle Cose
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente e logicamente motivato la sussistenza dell’aggravante violenza sulle cose. Il ricorso presentato in Cassazione non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza introdurre nuovi e validi elementi di critica alla sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’aggravante della violenza sulle cose si configura ogni volta che il soggetto agente utilizza energia fisica per rompere, danneggiare, trasformare o distaccare una componente essenziale di un bene, rendendo necessario un intervento di ripristino per restituirgli la sua piena funzionalità. La rimozione di una placca antitaccheggio rientra perfettamente in questa definizione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla coerenza e logicità del ragionamento seguito dai giudici di merito. Essi hanno basato la loro conclusione su un insieme di elementi probatori concordanti, la cui valutazione complessiva non lasciava spazio a dubbi. Nello specifico, i punti chiave sono stati:
1. Constatazione oggettiva: Era stato accertato dagli operatori e confermato dai titolari degli esercizi commerciali che le placche antitaccheggio erano state effettivamente asportate dalla merce.
2. Possesso di strumenti: L’imputato era stato trovato in possesso di attrezzi da scasso idonei alla rimozione dei dispositivi di sicurezza.
3. Uso di borse schermate: L’utilizzo di borse appositamente modificate per eludere i sistemi di allarme non esclude la necessità di rimuovere le placche, poiché tali borse non sempre garantiscono una schermatura totale.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la valutazione congiunta di questi tre indizi costituisca un fondamento probatorio solido e sufficiente. Non è richiesta una prova diretta (come un testimone oculare o un video) dell’atto materiale di rimozione, quando la logica sequenza dei fatti porta inequivocabilmente a quella conclusione. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata immune da vizi logici o giuridici.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un importante principio in materia di reati contro il patrimonio. Per dimostrare l’aggravante violenza sulle cose nel furto, non è indispensabile la “prova regina”. Un quadro indiziario grave, preciso e concordante è più che sufficiente a fondare una condanna. La decisione ha un’implicazione pratica chiara: chi commette un furto e viene trovato in possesso di arnesi da scasso e merce privata delle placche antitaccheggio difficilmente potrà sottrarsi alla contestazione dell’aggravante, con il conseguente aumento di pena. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende sigilla l’inammissibilità di un ricorso basato su argomentazioni ritenute pretestuose.
Quando la rimozione di una placca antitaccheggio integra l’aggravante della violenza sulle cose?
La rimozione di una placca antitaccheggio integra l’aggravante della violenza sulle cose quando il soggetto impiega energia fisica per provocare la rottura, il danneggiamento o il distacco di una componente essenziale della merce, tale da rendere necessario un intervento di ripristino per restituire al bene la sua piena funzionalità.
È necessaria la prova diretta della rimozione della placca per contestare l’aggravante?
No, la prova diretta non è indispensabile. I giudici possono ritenere provata l’aggravante sulla base di una valutazione logica e coerente di plurimi elementi indiziari, come la constatazione dell’avvenuta asportazione, il possesso di strumenti idonei allo scasso da parte dell’imputato e l’uso di borse schermate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, la cui motivazione è stata giudicata dalla Cassazione logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2890 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 07/06/1988
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sent Tribunale di Bergamo con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la se della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata es dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen., relativa alla asportazione antitaccheggio della merce rubata.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Il motivo è manifestamente infondato. Deduce il ricorrente, reiterando in questa legittimità le medesime doglianze già proposte in appello, GLYPH l’insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose , configurabile tutte le volte in cu faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la tras il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenzi della funzionalità, tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restitui propria funzionalità (ex multis, Sez. 5 – , n. 13431 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 282974 02; Sez. 5 – , n. 11720 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 279042 – 01). Argomenta il Rusu che la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l’aggravante nonostante che, alla luce dell processuali, non sussistesse alcuna prova che i dispositivi antitaccheggio fossero st per commettere il furto. Orbene, i giudici di merito rilevano (cfr. sentenza impugnata 10) con motivazione non illogica, che : 1) l’asportazione delle placche antitaccheggio riscontrata dagli operanti e confermata dai titolari degli esercizi commerciali; 2) l’i in possesso di appositi arnesi da scasso; 3) l’uso delle borse ” schermate” non gara all’uscita delle casse la merce non venga rilevata dagli allarmi. I giudici di merito, du atto, mediante la coerente valutazione del materiale istruttorio, della piena suss presupposto per l’applicabilità della aggravante in parola. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 12 dicembre 2024