Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2396 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2396 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 27/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e al motivo riguardante il ne bis in idem, rimettendosi alle decisioni della Corte sulla prescrizione; udito il difensore, l’avvocato COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 10/1/2025 confermava la pronuncia del Tribunale di Benevento che in data 08/09/2023 lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 644 commi primo e quinto, n. 4) cod. pen. (fatti commessi nel periodo intercorrente dal 01/01/2006 al 31/12/2008), in danno delle persone offese NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, all’interdizione dai pubblici uffici ed all’interdizione legale.
Con il ricorso la difesa ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per cinque motivi:
2.1. Illogicità o, comunque, insufficienza della motivazione in ordine alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, pur ritenute in sentenza assorbenti, ‘stante la laconicità di quanto riferito da NOME COGNOME e dalla COGNOME‘, secondo le parole della Corte territoriale. Assume il ricorrente che il giudizio di colpevolezza si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese, senza sottoporre queste al rigoroso vaglio di attendibilità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto considerando che si Ł illogicamente ritenuto che la falsità delle dichiarazioni accusatorie del COGNOME nei confronti di altri imputati, tanto da venire ritrattate dallo stesso, non abbia inficiato, invece, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei
confronti del ricorrente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 644, quinto comma, n. 4) cod. pen., in relazione agli episodi di usura ai danni dei COGNOME e COGNOME, non emergendo dalla sentenza impugnata il percorso motivazionale in base al quale dalla mera frequentazione del bar intestato alla COGNOME, moglie di NOME COGNOME, non intestatario dell’esercizio, potesse desumersi l’automatica conoscenza dell’utilizzo delle somme oggetto di prestito per fronteggiare i problemi finanziari del bar.
2.3. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. ed insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’identità dei fatti contestati al ricorrente come commessi ai danno del COGNOME rispetto a quelli giudicati dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 29/13 del 17 gennaio 2013 (relativa a fatti commessi ‘dal giugno 2006 fino a settembre 2009’), pur riconoscendo trattarsi di fatti parzialmente sovrapponibili, che si differenzierebbero solo per il pagamento di duemila euro di cui ad un assegno negoziato il 13/9/2006, e pur apparendo illogico che il COGNOME, ascoltato come testimone nel predetto procedimento, abbia raccontato meno di quanto poi dichiarato alla Guardia di Finanza in sede di s.i.t. rese nel presente procedimento.
2.4. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e comunque mancanza o insufficienza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto del predetto procedimento definito dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 29/2013, atteso che l’irrevocabilità di questa, ritenuta non provata dalla Corte territoriale, risultava invece anche dal casellario giudiziale.
2.5. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena inflitta in primo grado nonostante una parziale sovrapposizione dei fatti oggetto della sentenza impugnata con quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 29/2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
Ne consegue che, essendosi regolarmente instaurato il rapporto processuale, va dichiarata l’estinzione per prescrizione delle condotte di reato poste in essere sino al 27/02/2007, per le quali Ł ormai decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni diciotto e mesi nove previsto, per il reato contestato dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., non risultando essere intervenuti periodi di sospensione di tale termine.
2.Il primo motivo di impugnazione Ł manifestamente infondato, anche laddove non attiene solo al merito della decisione impugnata, in quanto la Corte territoriale ha sottoposto ad un rigoroso vaglio di attendibilità le dichiarazioni delle persone offese NOME COGNOME ed NOME COGNOME evidenziando anche, senza incorrere in illogicità alcuna, quanto al primo, che la parziale ritrattazione delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri soggetti di per sØ non può incidere in alcun modo sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, soprattutto ove si considerino i molteplici riscontri, anche documentali, che queste ultime hanno ricevuto. Nessuna illogicità, inoltre, può rinvenirsi nella valutazione della Corte territoriale secondo cui la ricezione di denaro contante da parte dell’usurato Ł modalità consueta nei fatti di usura, per ovvie esigenze di cautela di chi elargisce il prestito, avendo anche evidenziato la sentenza impugnata che il COGNOME non ha offerto alcuna spiegazione alternativa degli assegni ricevuti dal COGNOME e dai suoi familiari, per di piø in un periodo difficoltà finanziaria del primo, elemento con il quale il ricorrente non si confronta nemmeno. Peraltro, sul punto, il ricorso pecca anche di aspecificità in quanto
omette di valutare le dichiarazioni accusatorie dell’altra persona offesa COGNOME, senza indicare alcun motivo di incongruenza o, comunque, di debolezza delle predette dichiarazioni.
A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 23089901; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01), circostanza in alcun modo riscontrabile nel caso di specie.
E’ infondato il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 644, comma quinto, n. 4) cod. pen., in relazione agli episodi di usura ai danni di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Le motivazioni delle sentenze di merito, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01), rendono adeguatamente conto della sussistenza della predetta aggravante speciale, in quanto emerge con chiarezza che i fratelli COGNOME gestivano un bar che versava in difficoltà economiche (cfr. pag. 1 della sentenza di primo grado) e che, per fronteggiare queste, NOME COGNOME si era rivolto al COGNOME, tramite il fratello di questo NOME, per ricevere dei prestiti, che gli venivano elargiti con somme di regola versate in contanti e poi restituite con assegno bancario dello stesso COGNOME o della sua compagna NOME. Va ricordato, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di usura, condivisa dalla Corte territoriale ed anche dal Collegio, la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. Ł configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, COGNOME‘, Rv. 273242-01; Sez. 2, n. 25328 del 22/03/2011, COGNOME, Rv. 250759-01). Si Ł, infatti, correttamente rilevato che l’aggravante di cui all’art. 644, comma quinto, n. 4 cod. pen. costituisce una ‘forma di tutela privilegiata – già presente nell’art. 644bis cod. pen. abrogato – che riguarda soggetti che ricorrono con frequenza al credito e offrono alla criminalità usuraria piø diretta infiltrazione in attività economiche lecite. In altri termini, la norma mira a tutelare in maniera particolare categorie piø esposte con la conseguenza che l’aggravante scatta per il fatto stesso che la parte offesa esercita attività imprenditoriale, professionale o artigianale. Invero, una diversa interpretazione rischierebbe di svalutare le esigenze, sottese alla norma, di protezione di categorie maggiormente esposte al rischio di usura’ (così Sez. 2, n. 25328/2011, cit.). Peraltro, dal percorso argomentativo delle sentenze di merito emerge anche che ‘la circostanza che i prestiti chiesti dalla famiglia COGNOME fossero destinati al sostentamento della loro attività d’impresa era nota al COGNOME NOME‘, alla luce della frequenza dei finanziamenti, dell’assidua frequentazione del locale da parte del COGNOME, e dell’interlocuzione da questo avuta con piø soggetti in qualche modo legati alla gestione del bar, senza che alcuno abbia mai prospettato una destinazione differente delle somme (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Ne consegue che le sentenze di merito rendono adeguatamente conto della sussistenza dell’aggravante speciale di cui all’art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. anche qualora si volesse seguire il diverso orientamento secondo cui questa Ł
configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad interessi usurari Ł destinata ad essere impiegata in un’attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto al quale il prestito viene materialmente erogato, senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello status di imprenditore (Sez. 2, n. 6326 del 06/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285926-01; Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266163-01; Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012, Cardo, Rv. 253942-01 ).
Sono fondate, invece, le censure difensive articolate nel terzo motivo di ricorso in ordine alla violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento dell’identità dei fatti contestati al ricorrente come commessi ai danno del COGNOME rispetto a quelli giudicati dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 29 del 17 gennaio 2013, relativa a fatti commessi ‘dal giugno 2006 fino a settembre 2009’, pur riconoscendo la Corte territoriale che ‘i fatti di cui al presente procedimento sono solo parzialmente sovrapponibili a quelli giudicati con la sentenza n. 29/2013’, differendo da questi solo per il pagamento di duemila euro di cui ad un assegno negoziato il 13/09/2006. Va premesso che già tale affermazione evidenzia la fondatezza del quinto ed ultimo motivo di ricorso, in ordine al trattamento sanzionatorio, giacchØ al riconoscimento di una parziale sovrapposizione dei fatti oggetto della sentenza impugnata con quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 29/2013 sarebbe comunque dovuta conseguire una riduzione della pena inflitta all’esito del giudizio di primo grado, nel quale tale sovrapposizione non era stata riconosciuta.
Per quel che piø rileva, però, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha escluso trattarsi degli stessi fatti già in precedenza giudicati sulla base di un mero raffronto tra le dichiarazioni rese nei due procedimenti dalla persona offesa NOME COGNOME, che ad avviso della Corte di appello avrebbe riferito di elargizioni ricevute in parte differenti da quelle già giudicate, e non già sulla base di un raffronto tra i due capi di imputazione: soltanto la verifica dell’accusa rivolta ad COGNOME nel capo di imputazione di cui al procedimento poi deciso con sentenza n. 29/2013, invece, avrebbe consentito di eventualmente escludere la formazione del giudicato su alcuno dei prestiti in favore del COGNOME indicati nel capo A) dell’imputazione del presente procedimento.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata anche limitatamente alla valutazione della procedibilità ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio anche in ordine al trattamento sanzionatorio, che terrà conto anche dell’intervenuta prescrizione delle condotte commesse sino al 27/02/2007, per il decorso dei termini di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., senza che siano intervenute cause di sospensione della prescrizione.
In sede di rinvio, la Corte territoriale valuterà anche la sussistenza o meno del vincolo della continuazione invocato dalla difesa (ed oggetto del quarto motivo di ricorso) tra i fatti in questa sede contestati e quelli oggetto del procedimento definito dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 29/2013, previa verifica dell’irrevocabilità di questa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di reato commesse sino al 27/02/2007 perchŁ i reati sono estinti per prescrizione. Annulla con rinvio la sentenza impugnata in relazione alla valutazione della procedibilità ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della corte di appello di napoli per nuovo giudizio anche in ordine al trattamento sanzionatorio. rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME