Aggravante Uso dell’Arma: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, in particolare quando si contesta la sussistenza di una aggravante uso dell’arma. La Suprema Corte, con una decisione netta, ribadisce un principio fondamentale: non basta lamentare un vizio di motivazione, ma è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dal giudice di merito. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado dal Tribunale di Ferrara e successivamente dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di lesioni personali, aggravato dall’uso di un’arma, ai sensi degli artt. 582 e 585 del codice penale. Ritenendo ingiusta la conferma della condanna, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico e comune motivo: l’insussistenza della contestata circostanza aggravante. A loro dire, la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente sulla presenza e l’utilizzo dell’arma durante l’episodio delittuoso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della questione – cioè non stabilisce se l’arma sia stata effettivamente usata o meno – ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dai ricorrenti era ‘manifestamente infondato’. Di conseguenza, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mancata Critica alla Motivazione e l’Aggravante Uso dell’Arma
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del modo in cui è stato formulato il ricorso. La Cassazione ha sottolineato che i ricorrenti si sono limitati a lamentare un vizio di motivazione in modo generico, senza però ‘confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata’.
La Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, avesse fornito una ‘esaustiva motivazione immune da vizi logici’ (in particolare a pagina 7 del provvedimento) per affermare la sussistenza dell’aggravante uso dell’arma. Poiché il ricorso non ha mosso critiche specifiche e puntuali a quella precisa argomentazione, demolendone la coerenza logico-giuridica, è risultato inefficace.
In pratica, non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; è onere del ricorrente dimostrare dove e perché quella motivazione è illogica, contraddittoria o giuridicamente errata. In assenza di una critica specifica e pertinente, il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per avere successo, deve essere redatto con estremo rigore tecnico, individuando specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Quando si contesta una valutazione di fatto, come la sussistenza di un’aggravante uso dell’arma, è indispensabile non solo enunciare il proprio dissenso, ma anche e soprattutto smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice di merito, dimostrandone l’insostenibilità logica o la violazione di legge. Un ricorso generico o che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti è destinato, come in questo caso, a una inevitabile declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché il motivo presentato era manifestamente infondato, in quanto non si confrontava specificamente con il contenuto della sentenza impugnata, la quale aveva già fornito una motivazione logica ed esaustiva sulla sussistenza dell’aggravante contestata.
Qual era il punto centrale del ricorso presentato dagli imputati?
Il punto centrale del ricorso era la contestazione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma (art. 585 c.p.), sostenendo che la sentenza della Corte d’Appello presentasse un vizio di motivazione su tale aspetto.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47072 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/04/1979 COGNOME nato a NAPOLI il 08/08/1962
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando la pronunzia del Tribunale di Ferrara, ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo comune con il quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione all’insussistenza della circostanza aggravante dell’uso dell’arma, appare manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che con esaustiva motivazione immune da vizi logici (si veda in particolare, pag. 7) ha affermato la sussistenza della contestata circostanza aggravante.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
GLYPH