Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/06/2023, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, in data 31/01/2019 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, confermata l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990 (concorso nel reato di importazione dall’Albania di circa 900 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana), escludeva la contestata recidiva e riduceva la pena allo stesso inflitta in anni tre mesi due giorni venti di reclusione ed euro 16.667,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 3 e 4 della I n. 146/2006 e vizio di motivazione.
Il ricorrente argomenta che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della transnazionalità con motivazione carente, in ragione della mancata specificazione degli elementi di fatto che ne avrebbero dovuto individuare il fondamento; il COGNOME aveva partecipato esclusivamente all’attività di trasporto dello stupefacente dal litorale fasanese a Roma sul camper condotto dal coimputato COGNOME ed aveva interagito unicamente con COGNOME; non corrispondeva al vero che la condotta posta in essere dal COGNOME non fosse occasionale, in quanto il richiamo al predetto al foglio 195 delle intercettazioni con riferimento al reato in materia di stupefacenti del 11.2.2013, mai contestatogli, era un evidente errore operato dagli investigatori; non vi era, dunque, prova della consapevolezza del COGNOME in ordine alla struttura organizzativa dell’organizzazione transnazionale né che la sostanza stupefacente trasportata provenisse dall’Albania; andava anche considerato che il COGNOME aveva definito il procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento e senza la contestazione della circostanza aggravante della transnazionalità e che anche tutti gli altri imputati avevano definito il processo senza l’aggravante in questione.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 133 cod.pen., 111, comma 6 Cost, e 6 CEDU e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte di appello aveva espresso una motivazione carente in ordine alla censura difensiva che lamentava la considerazione del dato ponderale della sostanza stupefacente sia per determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale che per operare l’aumento per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 39/1990.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod.pen. e 129 cod.proc.pen.
Argomenta che l’aumento apportato alla pena base per la sussistenza della circostanza di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 era stato pari ad 1/3; pertanto, pur essendo la circostanza in questione ad effetto speciale era stata di fatto applicata come una circostanza ad effetto comune; quindi, non doveva tenersi conto della circostanza in questione ai fini del computo del termine di prescrizione e, quindi, essendo stato commesso il reato in data 16.2.2013, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiararne l’estinzione per intervenuta prescrizione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha ribadito il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso e dedotto la violazione dell’art. 114 cod.pen. ed il travisamento della prova nonchè la violazione dell’art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 309/1990 in relazione all’art. 59, comma 2, cod.pen. e carenza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha confermato la sussistenza della contestata circostanza aggravante speciale della transnazionalità di cui all’art. 61-bis cod.pen., rimarcando che, pacifica la circostanza che il COGNOME con la propria condotta avesse apportato un contributo all’importazione della sostanza stupefacente dall’Albania, le emergenze istruttorie comprovavano l’esistenza di un gruppo criminale operante in Roma e con basi logistiche in provincia di Brindisi, capeggiato dai fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME; ha, poi, evidenziato che il contenuto delle conversazioni intercettate evidenziava pieno accordo e rapporti confidenziali tra il COGNOME ed il COGNOME per il noleggio del camper per il trasporto dello stupefacente con il quale i due si recavano in Puglia; ha, poi, rimarcato che il COGNOME, essendosi recato con il COGNOME presso il cantiere nautico di Torre Canne ( ove i due trovavano ad attenderli COGNOME NOME, con il quale dovevano organizzare la messa in acqua dell’imbarcazione per introdurre la sostanza stupefacente proveniente dall’Albania in territorio italiano), non poteva ignorare che il reato fosse commesso anche all’estero, trattandosi di un carico di sostanza stupefacente proveniente dall’Albania.
La motivazione è adeguata e non manifestamente illogica nonchè in linea con i principi affermati da questa Corte in subiecta materia; essa si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata dai Giudici di appello, l’aggravante speciale della transnazionalità, di cui all’art. 4 della I. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall’apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255033 – 01);i1 gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034 – 01, cit, in cui è stato anche evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un “quid pluris” rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati); inoltre, è stato ritenut che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020,dep.10/02/2021, Rv. 280645 – 02). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, la Corte di merito rimarcava, come già evidenziato, che le emergenze probatorie, comprovavano sia l’esistenza di un gruppo criminoso stabile, che faceva capo al COGNOME con il quale il COGNOME effettuava il viaggio in Puglia, sia l’operato del COGNOME in pieno accordo con il COGNOME e nella consapevolezza della provenienza della sostanza stupefacente dall’Albania.
Nè coglie nel segno la deduzione difensiva secondo cui la circostanza aggravante in questione non sarebbe configurabile perché il COGNOME, pur avendo contribuito al reato di importazione della sostanza stupefacente, non faceva parte del gruppo criminoso riconducibile al COGNOME.
Va, infatti, richiamato il principio di diritto, secondo cui, ai fini de qualificazione del reato come transazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l’appartenenza a detto gruppo dell’autore del reato, perché a quest’ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Rv. 260924 – 01; nonchè più di recente, Sez. 4, n. 45571 del 15/10/2021, Rv. 282344 – 01, che ha affermato che, ai fini della qualificazione del reato come transazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l’appartenenza a detto gruppo dell’autore del reato, perché a quest’ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha affermato che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell’art. 63, comma primo cod. pen., l’aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (da ultimo, Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015 – dep. 12/10/2015, Brutto, Rv. 264905).
Nel caso di specie la Corte territoriale non ha utilizzato nella valutazione esclusivamente il dato ponderale della sostanza stupefacente, ma ha tenuto conto espressamente anche delle modalità del fatto dimostrative dell’elevato disvalore della condotta, cosicché deve escludersi che sussista il vizio denunciato dal ricorrente.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 157 cod.pen. prevede al comma secondo che “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilità dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanza attenuanti e dell’aumento per le circostanza aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.
E’ evidente per la chiarezza della norma che l’aumento di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale – che qui rileva – va riferito all’aumento massimo previsto in astratto dal legislatore e non all’aumento di pena concretamente applicato dal giudice.
Costituisce principio AVV_NOTAIO penai-processuale che, quando la legge fa discendere determinate conseguenze dalla entità della pena edittalmente prevista, si fa sempre riferimento al massimo irrogabile. In materia di stupefacenti, l’aggravante prevista per chi induce al reato una persona dedita all’uso di droga, costituisce una circostanza ad effetto speciale, atteso che prevede un aumento edittale della pena da un terzo alla metà e a tale massimo deve farsi riferimento, non rilevando per contro che il giudice possa discrezionalmente determinare l’aumento nel limite inferiore (Sez.6, n. 4051 del 02/11/2000, Rv.217709 – 01).
Inoltre, nella specie, risultano contestate e ritenute due circostanze aggravanti ad effetto speciale (quella di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e quella di cui all’art. 61-bis cod.pen.), le quali devono essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve essere effettuato applicando la norma AVV_NOTAIO di cui all’art. 63 comma 4, cod. pen. (Sez. 2. n. 31065 del 10/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253525 – 01 Sez. 2. n. 32656 del 15/07/2014, P.G. in proc. Bovio, Rv. 259833 – 01).
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784-01, che ha evidenziato l’incidenza sul calcolo del termine di prescrizione delle sole aggravanti autonome e ad effetto speciale, precisando che l’art. 157 cod. pen. ha fissato una regola, che stabilisce l’irrilevanza delle circostanze (aggravanti e attenuanti) ai fini del calcolo della prescrizione, ed una eccezione, costituita dal calcolo delle aggravanti autonome e delle circostanze ad effetto speciale.
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, quindi, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale – come nella specie -, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez.6, n. 23831 del 14/05/2019,Rv.275986 – 01).
Nella specie, tenuto conto del tempus commissi delicti (16.2.2013) del massimo edittale previsto l’ipotesi reato-base (sei anni di reclusione) e dell’aumento massimo irrogabile per la prima circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 (pari alla metà) e di quello per la seconda circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 61-bis cod.pen. (pari ad 1/3 ex art. 63, comma quarto), cod.pen., il termine prescrizionale ordinario ex art. 157 cod.pen. è pari a dodici anni e quello massimo di cui all’art. 161 cod.pen., per effetto degli atti interruttivi verificatisi, è pari a quindici anni, con la con la conseguenza che il termine massimo non è maturato, venendo a scadere il 16.02.2028.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere AVV_NOTAIO in tema di impugnazioni, dell’art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024