Aggravante Transnazionalità: Quando la Motivazione della Pena è Corretta
L’aggravante transnazionalità rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, specialmente in materia di criminalità organizzata e traffico di stupefacenti. Essa comporta un significativo aumento della pena, ma la sua applicazione richiede una motivazione puntuale da parte del giudice. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 30081/2024) offre un importante chiarimento su quali siano i confini del giudizio di rinvio e come motivare correttamente l’incremento sanzionatorio legato a tale circostanza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per traffico di stupefacenti. La Corte d’Appello, in un primo momento, aveva determinato la pena riconoscendo diverse circostanze, tra cui l’aggravante in questione. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, e la Suprema Corte, con una precedente sentenza, aveva annullato la decisione limitatamente alla motivazione sull’aumento di pena per l’aggravante transnazionale, rinviando il caso a una nuova sezione della Corte d’Appello.
Quest’ultima, nel nuovo giudizio, ha confermato la pena precedentemente inflitta, fornendo una motivazione più dettagliata. Contro questa nuova sentenza, l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la ritenuta integrazione dell’aggravante.
La Questione Giuridica: i limiti del giudizio di rinvio e l’aggravante transnazionalità
Il cuore della questione non era più se l’aggravante transnazionalità sussistesse o meno. Questo punto, infatti, era già stato definitivamente accertato. Il precedente annullamento della Cassazione era circoscritto a un aspetto ben preciso: la Corte d’Appello non aveva adempiuto all’onere di motivare in modo adeguato l’entità dell’aumento di pena applicato in conseguenza dell’aggravante, come richiesto dall’art. 63, comma 4, del codice penale.
Il compito del giudice del rinvio, quindi, non era rivalutare l’esistenza della circostanza, ma unicamente determinare e giustificare la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio. Il nuovo ricorso dell’imputato, invece, tentava di rimettere in discussione un punto già coperto da giudicato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici hanno chiarito che l’integrazione dell’aggravante non era più sub iudice. Il giudizio di rinvio era stato disposto al solo fine di colmare una lacuna motivazionale relativa alla quantificazione della pena.
Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto che la nuova sentenza della Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata, coerente e logicamente inattaccabile. La Corte territoriale ha infatti valorizzato elementi specifici per giustificare l’aumento di pena, quali:
* La “particolare gravità” della condotta accertata.
* L’estensione geografica del traffico, che riguardava “più paesi stranieri, anche extracomunitari”.
* La durata dell’attività illecita, protrattasi per un “periodo di tempo molto lungo”.
* Il ruolo chiave svolto dall’imputato, che manteneva i contatti per lo stoccaggio della cocaina all’estero e si occupava dell’approvvigionamento e del trasporto da altri paesi europei ed extraeuropei.
Secondo la Cassazione, una volta accertata definitivamente l’esistenza dell’aggravante, la forza, l’espansione del gruppo criminale e la rilevanza delle attività estere dell’imputato sono tutti elementi che possono essere legittimamente utilizzati per motivare l’incremento sanzionatorio.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale della Cassazione ha un perimetro ben definito. Se l’annullamento riguarda unicamente la motivazione sulla pena, il giudice del rinvio non può rimettere in discussione l’accertamento del reato o delle circostanze aggravanti. Il suo compito è limitato a fornire una nuova e corretta motivazione sul punto specifico indicato dalla Suprema Corte.
Inoltre, la decisione conferma che per giustificare l’aumento di pena derivante dall’aggravante transnazionalità, il giudice deve fare riferimento a elementi concreti che dimostrino la maggiore gravità del fatto, come l’ampiezza geografica dell’operazione, la sua durata nel tempo e il ruolo specifico ricoperto dall’imputato nel contesto internazionale.
Cosa deve fare il giudice quando la Cassazione annulla una sentenza solo per un vizio di motivazione sulla pena?
Il giudice del rinvio non deve riesaminare la colpevolezza o l’esistenza delle circostanze del reato, che sono già state accertate. Il suo unico compito è fornire una nuova e adeguata motivazione limitatamente al punto specifico annullato, in questo caso l’entità dell’aumento di pena.
Quali elementi giustificano un aumento di pena per l’aggravante della transnazionalità?
Elementi come la particolare gravità della condotta, il coinvolgimento di numerosi paesi (anche extra-UE), la lunga durata dell’attività criminale e il ruolo operativo centrale dell’imputato nelle attività all’estero sono considerati fattori validi per motivare un significativo aumento della sanzione.
È possibile contestare nuovamente l’esistenza di un’aggravante nel giudizio di rinvio?
No. Se la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza solo sulla motivazione della pena e non sull’esistenza dell’aggravante, quest’ultima si considera definitivamente accertata e non può più essere messa in discussione nel successivo giudizio di rinvio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza in data 28/9/2023 della Corte d’Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 17/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/9/2023, la Corte d’appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 1/12/2022 della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 18/5/2021, che aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 1/7/2020, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art. 74 comma 4 dPR 309/90, rideterminò la pena inflitta ad COGNOME NOME in anni otto di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che ha denunciato il vizio di motivazione sostenendo che
la Corte territoriale aveva giustificato l’aggravante della transnazionalità con una motivazione apparente che non dava conto delle ragioni per la quale era stata ritenuta l’integrazione della circostanza nonostante NOME fosse stato riconosciuto intraneo all’associazione facente capo a COGNOME NOME, nonché dei “parametri considerati per il calcolo dell’aumento applicato”.
Con atto inoltrato il 17/6/2024 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’integrazione dell’aggravante contestata, a seguito della sentenza rescindente, non era più sub iudice, avendo la Quarta Sezione disposto l’annullamento della sentenza in data 18/5/2021 ritenendo che la Corte d’appello di Napoli non avesse adempiuto all’onere di motivazione in ordine all’aumento di pena comminato, ai sensi dell’art. 63 comma 4 cod. pen., per “l’aggravante di cui all’art. 3 I. 146/2003”. Il rinvio, pertanto, era stato disposto non per verificare se l’aggravante fosse rimasta integrata ma per determinarne l’incidenza sul trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, nel confermare la pena irrogata il 18/5/2021, ha fornito una motivazione adeguata che attiene alla “particolare gravità” della condotta accertata, rilevando che il traffico di stupefacenti nel quale l’imputato era rimasto coinvolto aveva riguardato “più paesi stranieri, anche extracomunitari” e si era protratto per un “periodo di tempo molto lungo”, e al ruolo svolto da COGNOME, che “aveva mantenuto i contatti per lo stoccaggio in territorio estero della cocaina, occupandosi anche dell’approvvigionamento e del trasporto dello stupefacente dagli altri paesi europei extraeuropei”.
Si tratta di motivazione coerente la cui tenuta logica non è intaccata dalle aspecifiche censure difensive in quanto, una volta accertata definitivamente l’integrazione dell’aggravante della transnazionalità, la forza e l’espansione del gruppo cui l’imputato faceva parte e la rilevanza delle attività svolte da RAGIONE_SOCIALE all’estero potevano essere legittimamente valorizzate al fine di determinare l’incremento sanzionatorio disposto ai sensi dell’art. 63 comma 4 cod. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi delle art. 616 cod. proc. pen..
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 3/7/2024