Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39566 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 102/25 del Tribunale di Palermo del 5 febbraio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, agendo in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha, con ordinanza del 5 febbraio 2025 parzialmente accogliendo il ricorso presentato da COGNOME NOME avverso l’ordinanza datata 8 novembre 2024 con il quale il Gip del Tribunale di Palermo aveva disposto a carico del predetto, indagato in relazione ad una serie di reati, anche di carattere associativo, connessi al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, la misura cautelare della custodia in carcere annullato, quanto alla posizione del COGNOME, la ordinanza citata, limitatamente a due dei capi di imputazione in provvisoria contestazione (peraltro, in relazione ad uno di questi, con esclusivo riferimento ad uno degli episodi delittuosi con esso contestati), confermando, peraltro, quanto al resto, la originaria ordinanza, anche in ordine alla tipologia della misura disposta.
Avverso la ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, affidando le proprie doglianze a 4 motivi di impugnazione.
Con riferimento al primo motivo, si osserva che esso ha ad oggetto, in relazione al vizio di violazione di legge e di motivazione, la ritenuta ricorrenza della gravità indiziarla a carico del COGNOME in relazione alla sua partecipazione al sodalizio criminoso dedito alla commissione di reati in tema di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.
In particolare, è contestato il fatto che il giudice del riesame non abbia considerato, nel valutare il requisito della stabilità dell’adesione del COGNOME al programma criminoso, il dato obbiettivo che il predetto già in data 8 luglio 2023 era stato arrestato, così interrompendo la sua collaborazione con i presunti sodali, apporto che, in ogni caso, si sarebbe realizzato entro limiti temporali assai ridotti.
Il secondo motivo di impugnazione concerne la legittimità della ordinanza nella parte in cui è stata ritenuta in essa sussistere la aggravante della transnazionalità in relazione alle imputazioni concernenti i reati oggetto di provvisoria contestazione; in particolare il ricorrente ha lamentato non solo che non vi fossero elementi per ritenere che il sodalizio criminale del quale egli avrebbe fatto parte si fosse giovato, nello svolgimento della sua attività all’estero, di un altro sodalizio criminale ivi operante ma neppure che fosse risultato che egli fosse consapevole della esistenza di esso.
Analoghe doglianze sono riferite alla ritenuta perpetrazione dei reati fine segnalati con le lettere M) , in ordine alla quale sarebbe semplicemente emerso che il cognato del COGNOME aveva preso contatti con tale NOME, persona residente in Italia, i) , K) . L) ed N) , riguardo ai quali non vi sarebbero elementi dimostrativi della consapevolezza da parte dell’indagato ricorrente, della esistenza di rapporti di collaborazione con associazioni criminose operanti all’estero.
Il terzo motivo di impugnazione attiene alla ricorrenza del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, tipica dei reati di contrabbando, prevista dall’art. 291ter, comma secondo, lettera e), del dPR n. 43 del 1973; in particolare, si lamenta che non ci sarebbero elementi per sostenere che il COGNOME era a conoscenza della esistenza degli elementi costitutivi di tale aggravante, a nulla valendo la circostanza, assunta come decisiva dal Tribunale del riesame, che, trattandosi di circostanza oggettiva, essa si comunica a tutti i concorrenti nel reato.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione è lamentata la omessa motivazione che vizierebbe la ordinanza impugnata in relazione ai numerosi profili illustrati in sede di proposizione dell’incidente cautelare riguardo alla idoneità della sola misura custodiale a presidiare le esigenze cautelari posto alla base della medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Osserva, infatti, il Collegio come i vari motivi di impugnazione formulati dalla difesa del ricorrente appaiano, per lo più, caratterizzati dall’essere sostanzialmente rivalutativi e, pertanto, indirizzati verso la richiesta del riesame delle ragioni di fatto poste a base dell’ordinanza censurata.
In relazione al primo motivo di impugnazione – con il quale è, in particolare, lamentata la dichiarata illogicità della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui è stata confermata la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, senza che si sia” tenuto conto che, avendo, in ipotesi, iniziato ad operare la associazione in discorso a partire dal maggio del 2022, il COGNOME era stato tratto in arresto già nel
luglio del 2023, di tal che, avendo per tale ragione necessariamente lo stesso interrotto ogni rapporto con i presunto sodali, in ogni caso la sua adesione al gruppo non avrebbe avuto il carattere della stabilità e permanenza – osserva il Collegio che, sebbene il COGNOME sia stato attinto dall’arresto, peraltro in flagranza di uno dei reati di pertinenza associativa, in data 8 luglio 2023, la sua adesione alla consorteria criminale già si era consolidata nei mesi precedenti di operatività di questa, tanto che, dopo l’arresto di COGNOME NOME, avvenuto nel maggio del 2023, il COGNOME, che già aveva dimostrato il fatto di essere un fidato collaboratore di quello avendolo accompagnato personalmente, nel precedente mese di ottobre, all’incontro che questi aveva avuto con tale COGNOME NOME per la pianificazione dell’importazione dei tabacchi di contrabbando dalla Tunisia, era fra coloro che, il 7 luglio 2023, hanno letto e decrittato la missiva che il COGNOME aveva fatto pervenire ai familiari onde organizzare, anche durante la sua cattività, l’attività delittuosa.
Si tratta di un indice significativamente rilevante per la dimostrazione della diretta partecipazione dell’odierno ricorrente al sodalizio criminoso e chiaramente deponente per raffigurare l’eminente posizione che lo stesso ricopriva nell'”organigramma” associativo.
Per ciò che attiene sia alla adesione alla associazione che alle singole condotte contestate al COGNOME e costituenti i reati fine perpetrati dall’associazione, in particolare quanto all’avvenuta contestazione della aggravante della cosiddetta transnazionalità, si rileva che la indiscussa natura oggettiva della aggravante consente di applicare la stessa ai vari compartecipi ai singoli reati in relazione alla quale la stessa è stata riscontrata Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 febbraio 2021, n. 5241, rv 280645); in particolare per ciò che attiene al COGNOME, è sufficiente osservare che la attribuzione della aggravante in questione anche al predetto ricorrente è ricavabile già dal fatto che non solo il prevenuto fosse consapevole della provenienza del tabacco trattato, ma, stante la quantità di esso, egli ben era in condizione di rappresentarsi che l’approvvigionamento di esse era accessibile solo a seguito della collaborazione con articolate strutture organizzate operanti nel territorio da dove il tabacco era trasferito alla associazione della quale lui stesso faceva pare e che era capeggiata dal COGNOME.
Analogamente per ciò che attiene, in riferimento al successivo terzo motivo di impugnazione, alla aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 2,
lettera e) , del dPR n. 43 del 1973, cioè essersi avvalsa la associazione di disponibilità finanziarie costituite in uno stato estero che non ha ratificato la Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990; infatti, premesso il dato obbiettivo che la Tunisia è Stato estero che non ha ratificato la Convenzione di cui sopra, si rileva, anche in questo caso, che la natura oggettiva della circostanza ne consente la estensione a tutti i partecipati alla associazione per delinquere, mentre, per ciò che attiene al COGNOME, la estensione è giustificata anche sotto il piano soggettivo, considerato che lo stesso aveva, nel corso dell’incontro da lui avuto, come accompagnatore del COGNOME, con tale COGNOME, trattato proprio dell’acquisto del tabacchi lavorati esteri provenienti dalla Tunisia.
Infine, quanto al quarto motivo di impugnazione, afferente alla motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha disatteso la richiesta di applicazione al COGNOME di una misura cautelare più blanda, si rileva che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente difesa, la motivazione della ordinanza, nella quale è stato messa in evidenza la ampiezza della quantità di merce di contrabbando movimentata dal gruppo, del quale il COGNOME era una figura certamente non marginale, tale da evidenziare la elevata professionalità da questo dimostrata, e la pluralità di contatti con ambienti, anche internazionali, gravitanti nel mondo della malavita organizzata, non costituendo fattore determinante la circostanza, enfatizzata in sede di ricorso, che non siano allo stato emersi collegamenti ancor più allarmanti con strutture connesse alla RAGIONE_SOCIALE, è dato che testimonia per la perdurante concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e deponente per la esclusiva sufficienza della misura eterocustodiale, essendo questa, come il Tribunale ha adeguatamente messo in luce, l’unica misura che assicuri il costante controllo dell’indagato e scongiuri (diversamente da quanto realisticamente prospettabile nel caso della applicazioni di altre misure, pur segregative ed assistite da mezzi elettronici di controllo) il rischio che – riprendendo, sebbene non direttamente ma tramite forme di comunicazione fra assenti, i contatti con gli ambienti dediti al contrabbando – il prevenuto possa intessere nuovamente rapporti volti alla commissione di reati della stessa specie di quelli per cui egli è pesantemente indagato.
Conclusivamente, la manifesta infondatezza di tutti i motivi di impugnazione determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Non conseguendo alla presente decisione la liberazione del ricorrente, si manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 2024
Il AVV_NOTAIO estensore