Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35843 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35843 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli, il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 100/2025 LIB. del Tribunale di Palermo del 3 febbraio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le memorie di replica redatte nell’interesse del ricorrente dall’AVV_NOTAIO, del foro di Napoli, in data 20 maggio 2025, e dall’AVV_NOTAIO, del foro di Napoli, in pari data, con le quali si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha, con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2025, integralmente confermato, così rigettando il ricorso presentato dalla difesa di COGNOME NOME, la misura cautelare della custodia in carcere emessa a carico del predetto il precedente 8 novembre 2024, essendo questi gravato, secondo l’accusa, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in particolare si tratta della partecipazione ad un’associazione, operante anche in territori stranieri, dedita alla commissione di tali reati, nonché della commissione di diversi fra i reati fine di tale associazione.
Il Tribunale, ricostruiti i tratti salienti della associazione in questione ed evidenziati gli elementi dimostrativi della partecipazione del COGNOME ad essa e del ruolo da questo svolto in seno ad essa, ha esaminato (rapidamente dato il tenore della istanza di riesame a suo tempo presentata, avente ad oggetto principalmente la ricorrenza delle circostanze aggravanti contestate – si tratta della aggravante della cosiddetta transnazionalità e di quella della utilizzazione di risorse finanziarie costituite presso Stati nazionali che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo del 8 novembre 2020 – che pertanto, non coinvolgeva gli elementi di carattere indiziario specificamente gravanti sul COGNOME quanto alla sua partecipazione alla associazione) la sussistenza di queste ed ha quindi rilevato che, quanto alle esigenze cautelari, esse, riferite al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, risiedevano nel fatto che il COGNOME ha con continuità svolto un ruolo decisivo nella vita associativa, tenendo i contatti con i fornitori dell’Est europeo ed organizzando i trasporti di tabacco che questi erano chiamati ad eseguire, conseguendo, in tale ambito, una esperienza e professionalità che lo stesso potrebbe ancora verosimilmente porre a disposizione di altre associazioni o anche di se stesso.
Quanto alla congruità della misura concretamente disposta, il Tribunale ha rilevato che l’esigenza di recidere ogni legame fra il COGNOME ed i restanti sodali, in uno con l’esigenza di impedire l’insorgere di altre nuove relazioni criminose, rende adeguata, tenuto conto anche della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la sola misura intramuraria, atteso che la misura custodiale domestica non avrebbe la medesima efficacia in ordine alla inibizione di nuovi legami con ambienti della malavita connessi al traffico dei tabacchi lavorati esteri ovvero al rinsaldarsi dei vecchi.
Avverso la citata ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, per il tramite della sua duplice difesa fiduciaria, il COGNOME, affidando le proprie doglianze a due motivi di impugnazione.
Nel ricorso di fronte a questo Giudice, puntualizzato che le lagnanza formulate non hanno ad oggetto la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE alla associazione per delinquere capeggiata da COGNOME NOME – associazione che, secondo la ricorrente difesa si occupa del solo traffico di tabacchi lavorati esteri con taluni paese dell’Est europeo, essendo diversa da quella partecipata dal RAGIONE_SOCIALE(altra associazione, sempre capeggiata dal COGNOME che, invece, traffica con paesi dell’Africa mediterranea)- ma solamente la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e la idoneità della sola misura custodiale a presidiare le rappresentate esigenze cautelari, la difesa osserva che la ordinanza si concentra nel dimostrare il dato, non contestato, che il prevenuto ha fatto parte della citata associazione, ma non evidenzia alcun elemento gravemente indiziante né in merito alla natura transnazionale del reato (non essendo risultato che il COGNOME abbia avuto contatti con associazioni per delinquere operanti all’estero) né, quanto all’altra aggravante, in relazione al fatto che il COGNOME abbia collaborato con il Li COGNOME anche in relazione alla diversa associazione operante con i contrabbandieri africani.
Con il secondo motivo la difesa dell’indagato lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della sola misura custodiale.
In relazione al primo aspetto il ricorrente osserva che sarebbe frutto di un’errata interpretazione della messaggistica intercorsa fra il COGNOME ed il Li COGNOME ritenere che il ricorrente abbia avuto contatti con i fornitori di tabacchi lavorati esteri ubicati nell’Est europeo; ha anzi rilevato come sarebbe risultato che in occasione del trasporti di tali prodotti ad opera di tale COGNOME, poi arrestato, la merce di contrabbando era stata prelevata non in Bulgaria ma in Italia, precisamente a Reggio NOME.
Ha, altresì, rilevato, che non erano, comunque, emersi legami fra il NOME ed esponenti della malavita estera né il monitoraggio dei cellulari in uso al NOME ed alle altre persone a lui vicine ha mai evidenziato suoi legami con tali soggetti.
Mentre per ciò che attiene alla altra circostanza aggravante /il NOME ha ribadito la sua adesione alla sola associazione per delinquere che trattava i tabacchi non provenienti dal Nord Africa.
Riguardo alla esigenza cautelare ed alla idoneità della misura applicatagli, il ricorrente segnala sia il fatto che lo stesso si è sostanzialmente consegnato alle Autorità italiane allorché è venuto a conoscenza della esistenza del provvedimento custodiale a suo carico, il che escluderebbe la sua volontà di sottrarsi ad esso, mentre per ciò che attiene al pericolo di reiterazione, la ordinanza sarebbe di carattere congetturale così come lo sarebbe quanto alla inidoneità della misura cautelare presidiata dal braccialetto elettronico.
Entrambe le difese tecniche del ricorrente hanno redatto e depositato una memoria di replica alle conclusioni, rassegnate nel senso della inammissibilità del ricorso, formulate dalla Procura AVV_NOTAIO, insistendo, invece, per la sua fondatezza
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato infondato il secondo motivo di impugnazione e direttamente inammissibile il primo, deve essere, a sua volta, rigettato.
In ordine al primo motivo di doglianza osserva il Collegio – premessa la circostanza che il ricorrente non contesta la sussistenza della gravità indiziarla in ordine alla imputazione provvisoriamente elevata a suo carico avente ad oggetto la associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, peraltro ammessa nei soli limiti della collaborazione con tale COGNOME NOME e la associazione di cui questi faceva parte in relaziona alla attività che questa svolgeva all’interno dei confini nazionali, ma si duole del fatto che sia stata a suo carico ascritta anche la aggravante della transnazionalità – che la prima aggravante è riscontrabile non semplicemente nel caso in cui l’attività di una associazione criminosa si svolga in un ambito territoriale che scavalca i confini dello Stato, ma presuppone che, nell’attuazione di tale attività la predetta associazione si avvalga di una struttura operativa, distinta dagli ordinari adepti della associazione, che a sua volta operi oltre confine.
Una tale condizione emerge, quanto meno in relazione al livello di gravità indiziaria, nella presente fattispecie.
Invero – a nulla rilevando, senza che sia necessario indagarne o meno la fondatezza, la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale l’attività di carico di tabacchi trasportato sul camion condotto da tale NOME sia stata realizzata in Italia, in particolare a Reggio NOME secondo il
ricorrente, posto che l’aggravante in questione é configurabile in riferimento al delitto di associazione per delinquere anche qualora questo venga consumato interamente in Italia, giacché per l’operatività di essa non è necessario che il reato venga commesso anche all’estero, essendo invece sufficiente che alla sua realizzazione concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 29 gennaio 2024, n. 3398, rv 285702) – la partecipazione alla attività anche da parte di un gruppo stanziato all’estero è, quanto meno a livello indiziario, desumibile sia dal fatto (513 che il soggetto che conduceva il predetto camion era di nazionalità bulgara, sia dal fatto che la quantità di tabacco oggetto di contrabbando era di tale rilevanza (in una circostanza la associazione di cui il RAGIONE_SOCIALE ha fatto incontestatamente parte ha movimentato ben 12 tons di Tle) che essa era suscettibile di essere fornita all’estero solo da un gruppo organizzato di soggetti, sia, infine, dal fatto che nell’immediatezza della commissione di uno dei delitti fine dell’associazione, si tratta del reato di cui al capo O) della provvisoria imputazione, il COGNOME si sia recato in Albania ed in Montenegro ove ha scambiato delle comunicazioni con il COGNOME, dominus dell’associazione per delinquere, che, quale che ne fosse il significato (cioè anche accogliendo per semplicità di ragionamento la tesi interpretativa del ricorrente), sono indubbiamente indicative del pieno coinvolgimento, anche territoriale, del COGNOME nell’imminente realizzazione dell’illecito.
Va, infine, ribadito, che l’aggravante di cui si parla, in quanto riferita alle modalità di commissione dell’illecito e chiaramente idonea a renderne più agevole la realizzazione, è un’aggravante di carattere oggettivo, tale pertanto da trasmettersi a tutti i partecipanti al reato sulla base della conoscenza della stessa, ovvero della sua conoscibilità attraverso l’esercizio della ordinaria diligenza (cfr., per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 giugno 2023, n. 27379, rv 284853), sicché anche in relazione a tale aspetto della addebitabilità della circostanza aggravante a carico del COGNOME, legittimamente il Tribunale di Palermo ha valorizzato, quale elemento incidente sulla logica consapevolezza da parte dell’indagato della natura transnazionale dei reati da lui commessi, il fatto che lo stesso abbia dovuto compiere trasferte internazionali finalizzate alla realizzazione degli stessi.
Con riferimento al secondo aspetto del primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la ricorrenza, sia pure a livello indiziario, della altra aggravante ad effetto speciale, cioè l’essersi avvalsi di disponibilità finanziarie costituiti in Stati che non hanno ratificato la convenzione di Strasburgo del 8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi da reato o che non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il contrabbando, va. preliminarmente, rilevato che la condizione astrattamente idonea a far innescare il meccanismo per l’attivazione della circostanza aggravante è dato dal fatto che non risulta che la Tunisia, cioè uno degli Stati di provenienza dei tabacchi lavorati esteri trattati dalla associazione per delinquere capitanata dal COGNOME abbia ratificato la predetta convenzione internazionale, né ha stipulato altre convenzioni con la Repubblica italiana in tema di assistenza giudiziaria in materia di contrabbando.
Ciò posto, quanto alla posizione del COGNOME si osserva che – sebbene in relazione alla commissione dei reati fine il suo apporto collaborativi/ alla attività associativa appaia limitato alla commissione dei reati aventi ad oggetto l’immissione nel mercato nazionale dei tabacchi di contrabbando provenienti dall’Est europeo – a suo carico grava anche la·altra aggravante, indubbio essendone il suo carattere oggettivo in quanto riferita alle modalità operative del reato associativo in contestazione, posto che, dovendo ritenersi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che il COGNOME fosse a capo di una, articolata, associazione per delinquere e che, pertanto, non si sia trattato di due distinte compagini associative – l’una dedita ai traffici con l’Est europeo e l’altra con il Nord Africa – la aggravante in questione si comunica a tutti gli associati, dovendo ritenersi, tanto più nella presente fase cautelare, che gli stessi, una volta che avevano condiviso il complessivo programma criminoso del sodalizio, debbano rispondere, quanto meno in funzione dell’atteggiamento gravemente colposo che ha caratterizzato siffatta piena adesione, anche degli elementi accidentali del reato aventi una precisa connotazione oggettiva.
In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva, premesso che il titolo di reato a lui contestato sub I) è uno di quei reati per i quali vale la doppia presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze e di idoneità della sola misura custodiale intramuraria, che il ricorrente si è limitato ad addurre, quale elemento che avrebbe dovuto smentire la presunzione di cui sopra, il fatto che lo stesso non si è, in sostanza reso latitante, rientrando dalla Spagna una volta saputa l’esistenza della ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti,; un tale elemento, la cui causale può essere stata la più varia, non vale a superare la presunzione in questione proprio per la sua evidente equivocità, sulla quale, peraltro, il ricorrente non ha fatto alcuna chiarezza essendosi limitatela dare conto della circostanza (senza neppure chiarire se la stessa era stata già segnalata al giudice del riesame cautelare); la concretezza ed
attualità del pericolo di reiterazione è stata adeguatamente rappresentata, in termini tali da non consentire il superamento della ricordata presunzione, attraverso la non contestata descrizione del ruolo centrale svolto dal COGNOME in seno alla associazione di cui alla provvisoria imputazione.
Il riferimento alla natura meramente presuntiva della ritenuta inidoneità del presidio costituito dal cosiddetto braccialetto elettronico a corredo degli arresti domiciliari, costituisce doglianza inammissibile posto che, una volta ritenuta non adeguata la misura custodiale intramuraria, non vi è ragione di indagare se la stessa potrebbe essere ritenuta adeguata . ove corredata dal predetto strumento (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 aprile 2024, n. 15939, rv 286343).
Il ricorso del COGNOME deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, in ragione di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente