Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2858 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ~RUSSIA) il 08/02/1970
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME–;a; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che, nell’interesse del ricorr hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, ha confermato l’applicazione danni del predetto della misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indizia del reato di cui all’art. 386, commi 1 e 3, cod. pen. aggravato ex art. 61 bis cod. in particolare per aver procurato, in concorso con altri soggetti destinati a costit gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali realizzate in più di uno St l’evasione di USS NOME COGNOME all’epoca dei fatti sottoposto agli arr domiciliari in funzione della sua possibile estradizione.
Il ricorso contiene sette motivi di doglianza, gli ultimi due afferenti ai temi inerent alla misura adottata e alle esigenze cautelari che ne hanno giustificato l’applicazione.
2.1. Con i primi tre motivi si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione sottesa al giudizio di gravità indiziaria.
In particolare, si contrasta:
la rilevanza indiziaria delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coindagato NOME COGNOME sotto il versante della ritenuta credibilità soggettiva, dell’attendibilità intrinseca del relativo narrato, della adeguata indicazione di validi riscontri esterni individualizzanti nonché del portato oggettivo delle dette propalazioni, comunque non in grado di dare contenuti effettivi al contributo prestato dal ricorrente nel concorrere alla procurata evasione di Uss;
l’utilizzabilità delle dichiarazioni del co-indagato NOME COGNOME trasfuse in una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. sottoscritta dal suddetto e dal suo difensore italiano e depositata in altro procedimento penale e considerate dal Tribunale quale documento acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. quando, di contro, si trattava di risposte fornite dal predetto, tramite il suo difensore croato, a specifiche domande formulate dal pubblico ministero inviate tramite mail, sì che le stesse dovevano ritenersi il sostanziale frutto di un interrogatorio di un co-indagato formatosi al di fuori del ‘procedimento in spregio a qualsivoglia formale verbalizzazione;
l’individuazione fotografica operata da NOMECOGNOME la cui inattendibilità troverebbe immediata conferma nella aperta distonia emergente dalla stessa descrizione somatica che il dichiarante ebbe a rendere del ricorrente, tutt’altro che coincidente con le connotazioni dello stesso (con particolare riguardo agli occhi e al colore dei capelli).
2.2. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, si contesta la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen. e ciò sia perché nel caso non vi sarebbe alterità soggettiva e di condotte materiali tra l’agente e il gruppo criminale operativo in più stati che avrebbe contribuito alla procurata evasione di USS; sia perché mancherebbero i connotati oggettivi propri per ritenere che nel caso sia presente “un gruppo organizzato” da apprezzare nell’ottica della detta aggravante, atteso che gli elementi valorizzati al fine riguarderebbero non l’entità soggettiva ma le sole modalità realizzative del reato in questione.
Con gli ultimi due motivi, avuto riguardo ai requisiti giustificativi della misura adottata e alla presenza del pericolo di fuga evocato a sostegno della stessa si evidenzia:
la violazione degli artt. 275, commi 2 e 2 bis cod. proc. pen. perché nel caso, considerati i limiti edittali del reato contestato, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ampiamente prospettabili sia l’ipotesi della futura concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena – ostativa persona degli arresti dorniciliari-, sia in ogni caso l’irrogazione di una pena non superiore ai tre anni di reclusione, che non avrebbe permesso la custodia inframuraria;
l’inadeguatezza della motivazione atta giustificare il pericolo di – fuga, desunto in termini meramente congetturali, distonici rispetto alla concretezza e attualità che ne devono informare il portato.
La difesa, ha trasmesso ulteriore documentazione a supporto del ricorso in data 10 dicembre 2024. In data 16 dicembre 2024, ha depositato motivi aggiunti con i quali ha:
addotto la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. riguardo ai riscontri estrinseci alle dichiarazioni di COGNOME offerti dallo scritto proveniente da COGNOME, giacché entrambi i dichiaranti sarebbero assistiti dal medesimo difensore del foro di Zagabria a conferma di una commistione tra i due dichiaranti, vieppiù confermata dal contenuto dell’interrogatorio di COGNOME del 3 aprile 2024 e dalla intercettazione del 16 maggio 2024, destinata ad incidere sulla autonomia delle relative fonti;
addotto l’illegittima contestuale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen. in uno a quella prevista dall’art. 386, comma 3, cod. pen.;
ribadito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ricavate dallo scritto di COGNOME, anche a luce della documentazione trasmessa il 10 dicembre 2024
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita l’accoglimento limitatamente alla legittimità della contestata aggravante ex art. 61 bis cod. pen., la cui espunzione dal portato della imputazione provvisoria ascritta al ricorrente finisce per influire sullo scrutinio della penultima censura prospettata dal ricorso e sulla doglianza prospettata per seconda con i motivi aggiunti.
Per il resto, gli ulteriori motivi di ricorso, integrati da quelli aggiunti, si sono rive quantomeno infondati.
La condotta partecipativa ascritta al ricorrente riguarda la procurata evasione di Artem Uss, sottoposto agli arresti domiciliari in pendenza dell’estradizione passiva che lo riguardava, chiesta dagli Stati uniti d’America.
Secondo l’assunto accusatorio, il ricorrente, soggetto vicino alla famiglia dell’estradando, ebbe a contattare il co-indagato COGNOME con l’obiettivo di individuare qualcuno disposto a collaborare in Italia per la progettata evasione del predetto.
Lolic, a sua volta, individuò a tal fine NOME COGNOME (contattandolo prima a Belgrado e poi incontrandolo a Milano presso l’Hotel Bulgari) il quale ebbe a curare materialmente l’azione criminale progettata.
Il ricorrente avrebbe, inoltre, preso parte ad alcuni incontri prodromici alla fuga e in particolare al primo, avvenuto a Milano, presso l’hotel Bulgari, al quale parteciparono la moglie di NOME COGNOME e NOME; ma anche ad incontri successivi alla fuga, e in particolare a Belgrado, laddove incontrò nuovamente COGNOME che gli consegno dei vestiti per il fuggitivo.
Ad avviso della Corte, la decisione gravata regge l’urto delle censure poste dal ricorso quanto al giudizio di gravità indiziaria in relazione al contestato concorso del ricorrente nella procurata evasione di USS Artem.
Gli elementi acquisiti e valorizzati dai giudici della cautela, infatti, nei limiti de cognizione cautelare, danno adeguato conto dell’apporto garantito dal ricorrente, sia nel rintracciare, tramite COGNOME, il soggetto materiale autore del contributo funzionale all’evasione; sia nel supportare, con la propria azione, in prima battuta la moglie del ricorrente, anch’essa protagonista essenziale della condotta in contestazione e, in un secondo momento, il fuggitivo, una volta fuoriuscito dai confini italiani, a comprova di una sua fattiva collaborazione a monte rispetto alla evasione dell’estradando.
3.1. In particolare, non merita censure il giudizio legato alle propalazioni di COGNOME.
La disamina inerente alla relativa credibilità soggettiva .(pag. 6, quarto capoverso della decisione gravata), nella puntualità che la connota, non risulta messa in crisi dai possibili vantaggi processuali evocati dal ricorrente, solo prospettati in via suggestiva e da soli non in grado di sostenerne l’intento calunnioso.
Altrettanto è a dirsi sulla credibilità intrinseca del narrato (pagina 6, dall’ultimo capoverso), avendo il Tribunale preso in considerazione il relativo narrato alla luce del suo sviluppo graduale e progressivo (il dichiarante è stato sentito in tre diversi momenti), affrontando e disattendendo le ragioni di asserita contraddittorietà prospettate dalla difesa (si veda pagina 7 e l’argomentare speso quanto alla collocazione presso l’hotel Bulgari del primo incontro avvenuto con il ricorrente).
3.2. In relazione ai riscontri esterni, sono decisivi e assorbenti i riferimenti all dichiarazioni rese da COGNOME (riportate alla pagina 11, in nota), integralmente pretermesse dalla difesa; e da COGNOME il quale, oltre a fornire urta descrizione del ricorrente in termini di puntuale coerenza con il racconto di COGNOME, e a confermare che fu quest’ultimo a curare materialmente l’evasione, ha anche ribadito di essere stato contattato dal ricorrente, di avere avuto la medesima impressione di COGNOME quanto alla contiguità di questi con la famiglia dell’evaso (fatto neppure contestato dalla difesa) e, infine, di averlo incontrato a Milano in occasione del primo momento di raccordo tra la moglie di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sotto quest’ultimo versante, non coglie nel segno la ritenuta inutilizzabilità dello scritto contenente le dette dichiarazioni sottoscritto dal co-indagato e riversato tramite una memoria depositata dal relativo difensore nel processo “madre”: in assenza di qualsivoglia induzione processuale formale (se del caso, attraverso un ordine europeo di indagine), affatto rintracciabile nella sollecitazione inviata via mail dalla Procura procedente al difensore del dichiarante, va confermata spontaneità alla scelta di riversare il portato delle relative propalazioni in apposito memoriale trasmesso alle autorità giudiziarie italiane, liberamente valutabile in termini indiziari e dunque certamente apprezzabile quale momento di riscontro esterno alle dichiarazioni di COGNOME
Nè tale emergenza indiziaria risulta adeguatamente messa in discussione dai motivi aggiunti quanto all’autonomia delle due fonti propalative in questione: in dispart portato congetturale delle considerazioni critiche esposte dalla difesa in parte qua, resta da dire che l’assunto difensivo si lega a valutazioni in fatto non prospettata al Tri del riesame, non suscettibili di rilievo esclusivo in sede di legittimità.
In questa cornice, i rilievi espressi dalla difesa quanto agli ulteriori mom valorizzati dal Tribunale a sostegno della conferma estrinseca del narrato di lava perdono in coerenza rilievo, trattandosi di critiche che non destrutturano gli s essenziali delle dichiarazioni del co-indagato, adeguatamente confortate ab externo in ragione di quanto sopra.
3.3. Né infine, merita censura il riferimento al giudizio di identificazione fotogra resa da lavande.
E’ incontroverso che sia il dichiarante come anche COGNOME abbiano descritto il sogget protagonista delle rispettive propalazioni come vicino alla famiglia dell’evaso, circosta che la difesa non smentisce; che lavande lo abbia descritto come residente in Svizzer dato altrettanto confermato; e, infine, che sia lavande che Janezic, si riferiscono con il diminutivo “NOME” da NOME, nome di battesimo del ricorrente, anche questo (l’utilizzo del diminutivo) dato non smentito.
Ciò premesso, assume un portato assorbente il fatto che alla individuazione hanno contribuito in termini identici lavande e COGNOME riconoscendo nell’indagato il sogge ritratto nella foto 7) dell’album loro autonomamente mostrato, rendendo peraltr commenti sostanzialmente sovrapponibili (per entrambi il soggetto conosciuto era per così dire più robusto rispetto a quello della foto) a fronte di un dato incontroverso: che sia la qualità della foto mostrata, questa riporta l’immagine del ricorrente e basta, in questa sede, per fugare ogni incertezza a supporto del giudizio di gra indiziaria.
Ad una conclusione diversa si perviene riguardo alla ritenuta configurabili dell’aggravante ex art 61 bis cod. pen.
4.1. Giova subito premettere che il ricorrente ha interesse ad impugnare sul punto l’aggravante è ad effetto speciale e finisce per incidere sui termini di durata della cu cautelare e dunque sul quomodo di applicazione della stessa.
4.2. Ciò premesso, vanno ribaditi i capisaldi della decisione delle Sez. U. Adam (sentenza n. 18374 del 31 gennaio 2013) resa sul tema laddove la stessa – nel giunger alla conclusione per cui la aggravante di natura speciale in oggetto è applicabile al associativo sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione- ha avuto modo di precisare che:
la circostanza aggravante si applica, per regola generale, a tutti i reati in a nazionale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni la
commissione sia stata determinata o anche solo agevolata dall’apporto di un gruppo criminale organizzato transnazionale;
che la locuzione “dare contributo” ora riferita al vigente art. 61 bis cod. pen. postula “alterità” o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente ( il “grupp organizzato”) e realtà, se del caso plurisoggettiva, beneficiaria dell’apporto causale;
che il tasso di maggior disvalore insito nell’aggravante postula una necessaria autonomia tra condotta che integra il reato “comune” e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale giacché, in caso contrario, la circostanza aggravante verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato transnazionale e mancherebbe la ragione d’essere per ipotizzare la diversa – e più grave lesione del bene protetto.
4.3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato non sembra aver fatto buon governo di tali indicazioni di principio giacché è pacifico che nel caso il gruppo di persone che hanno agito in concorso nel determinare l’evasione di RAGIONE_SOCIALE coincidono soggettivamente con il gruppo organizzato assertivamente operativo su più stati.
La stessa condotta resa su più ambiti territoriali perché dipanatasi oltre i confini nazionali, del resto, più che dare conto del contributo valorizzato dalla norma in questione, si risolve per l’appunto nell’azione concorsuale finalizzata all’evasione stessa.
Manca, dunque, nel caso, quella necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato “comune” e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale, ragion d’essere del maggior disvalore ascritto all’aggravante in questione.
Da qui l’assorbente erroneità in diritto della valutazione resa sul- punto dai giudici della cautela, destinata a rendere irrilevanti le ulteriori considerazioni spese sul tema dal ricorso.
Posponendo l’ordine dei rilievi, è anche infondata la censura diretta a contestare il pericolo di fuga quale esigenza da cautelare per il tramite della misura adottata.
La valutazione di merito, ad avviso della Corte, appare adeguatamente sorretta da una logica e puntuale giustificazione argomentativa, coerentemente dominata dalle connotazioni della vicenda a giudizio e dal ruolo assunto dal ricorrente nella evasione dell’estradando, essendo stato tra i protagonisti della programmazione della relativa evasione ma anche dei contegni volti a favorire l’interessato dopo la sua fuga.
Aspetti, questi, puntualmente apprezzati, vieppiù considerando che il ricorrente è soggetto residente fuori dai confini nazionali, con doppia nazionalità,” avente il proprio centro di interessi economici fuori dall’Italia.
Da qui la coerente conclusione che porta a ritenere l’indagato in grado di attuare per sé stesso un analogo programma criminale.
L’espunzione dal quadro cautelare della aggravante di cui all’art. 61 bis citato influisce, di contro, sugli ulteriori e residuali risvolti critici prospettati dal ricorso motivi aggiunti.
6.1. In disparte l’effettivo interesse all’impugnazione in parte qua e la stessa possibilità di avvalersi dello strumento di cui al comma 4 dell’art. 585 cod. proc. pen. in assenza di motivi di raccordo con il ricorso genetico, l’espunzione della aggravante di cui all’art 61 bis elide in radice il tema, proposto dalla difesa, afferente alla contestuale contestazione dell’ipotesi aggravata di cui al comma 3 dell’art. 386 cod. pen.
6.2. Di contro, la detta espunzione finisce per influire sull’intervento cautelare che occupa alla luce delle motivazioni adottate dal Tribunale nel valutare la pena possibilmente irrogabile il Tribunale quale parametro di riferimento ai fini della misura da applicare: nell’ottica di cui all’art. 275, comma 2-bis, i giudici del riesame hanno infatti ritenuto non verosimile, 4caso, la futura determinazione di una inferiore ai due o ai tre anni di reclusione, alla luce non solo del dato edittale di riferimento quanto al reato in contestazione ma anche delle conseguenze che ne derivano in ragione della detta aggravante, espressamente evocate
Il che impone di rimettere al giudice del merito il compito di rivalutare il tema alla luce della odierna decisione rescindente, ferma restando la stessa possibilità di operare una diversa valutazione in punto di proporzionalità della misura da applicare ex art 275, comma 2, cod. proc. pen , alla luce della diversa connotazione del fatto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 16/12/2024