Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in PERU’ il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha c:oncluso per il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino ha condannato NOME alla pena di giustizia pe reato di rapina impropria e lesioni.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legg (art.606 lett. b, c.p.p.) nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusio dell’aggravante ‘teleologica’ nonché (ii) della recidiva.
Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiest rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi addotti.
In relazione al primo, concernente la configurabilità dell’aggravante teleologica del rea lesioni nel caso di rapina impropria, occorre riconoscere che non sussiste un orientament giurisprudenziale inequivoco, visto che a (numerose) pronunce in senso affermativo,
principalmente -ma non solo- di questa Sezione (ex pluris, Sez.2, n. 9865 del 22/01/2021 Asseganati Rv. 280688 – 01; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019 Jakimi Rv. 276543 – 01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019 Ruszo Rv. 27633:3 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26435 del 31/05/2005 Infurna Rv. 232004 – 01) ve ne sono alcune, anche recenti, di segno contrario.
Non ignorando le articolate argomentazioni poste a base delle due pronunce citate nell stesso ricorso per cassazione (la sentenza Sez. 1, n. 33117 del 11./05/2022 Scancarello Rv. 283507 – 01 e la pedissequa Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023 Magno Rv. 285247 – 01), che rappresentano la più chiara enunciazione dell’orientamento ostativo al riconoscimento dell aggravante teleologica nel caso di rapina impropria, questo Collegio osserva di contr seguendo l’orientamento maggioritario, che la questione della duplicazione (e conseguente overcharging) del fine di conseguire il risultato del reato o l’impunità attraverso la vi integrante sia l’elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il con dell’aggravante teleologica, in realtà non sussiste. Il dolo specifico della rapina impr circoscritto a tale fattispecie concreta, esprimendo la significanza penale della condot ricorrere di una precisa intenzione nell’esercizio della minaccia o della violenza. Tut quando le due autonome fattispecie di reato (rapina impropria e lesioni) non si ‘compenetran perché la violenza ha superato la soglia delle percosse, il quid pluris di violenza ha bisogno (dal punto di vista logico) di qualcosa di più che ne ‘giustifichi’ il collegamento con la rapina. è l’aggravante teleologica. L’intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) no essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività.
Tale ricostruzione pare idonea a superare la base argomentativa dell’orientamento minoritario che parla di arbitraria introduzione del concetto di ‘esorbitanza’ della violen invece deriva direttamente dal disposto dell’art.581 comma 2 c.p., e che per l’effetto esclu legame teleologico a seconda che il quantum di violenza (sempre che superi la soglia delle percosse) preceda o segua la sottrazione del bene.
2. Infondato è anche il secondo motivo.
Va considerato che la applicazione della recidiva’ come ogni altro aspetto della pena, da valutazione delle circostanze al loro bilanciamento, dal riconoscimento della continuazione a commisurazione della pena, ricadono nell’ambito del dominio esclusivo del giudice di merito, cui valutazione non può essere oggetto di scrutinio da parte di questa Corte salvo che nel ca di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione addotta.
Facendo espresso riferimento ai precedenti, taluni più risalenti ma uno anche recente, tan da giustificare la contestazione dell’infraquinquennalità, la Corte d’appello, replica valutazione del primo giudice ha seppur sinteticamente assolto al proprio onere motivazional essendo del tutto ragionevole e sufficiente l’ellittico riferimento alla pluralità di omogene per indurne la manifestazione di una tendenza caratteriale, di una disponibilità cedevolezza al delitto, tale da integrare l’aggravante contestata.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 Il Consi ‘ere relatore