Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28491 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME. NOME. omissis avverso la sentenza in data 22/10/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 23 novembre 2023 del Tribunale di Taranto che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per maltrattamenti, violenze sessuali, lesioni personali, tutti aggravati, ai danni della compagna.
2. Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di sei motivi.
Denuncia con il primo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di maltrattamenti, perché era emerso che il rapporto con la compagna era altamente conflittuale e altalenante, entrambi facevano uso di cocaina ed erano aggressivi l’un con l’altro; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle violenz sessuali perché non era stato provato il contesto di prevaricazione e le violenze erano state desunte dai maltrattamenti con un salto logico; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante teleologica tra i maltrattamenti e le violenze sessuali; con il quarto la violazione di legge sia in ordine all’accertamento delle lesioni personali che in ordine all’aggravante teleologica con i maltrattamenti, considerata la
remissione di querela, con il quinto la violazione di legge e il vizio di motivazione in all’applicazione della recidiva; con il sesto la violazione di legge e il vizio di motivazio diniego delle generiche prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
Il procedimento ha tratto origine dalla circostanziata denuncia della persona offe dopo che il 16 settembre 2022 era stata aggredita fisicamente dall’imputato, in c aggressione per la quale era stato necessario l’intervento del 118 e delle forze dell’ La denunciante ha riferito di essere stata colpita numerose altre volte e di essere anche in ospedale e che vi era stato un ulteriore episodio dopo quello del 16 settembre; l’uomo minacciava costantemente di colpire lei, anche con l’acido, e i suoi famili l’appellava con l’epiteto di puttana; che pretendeva rapporti sessuali con la forza nonos l’espresso dissenso (tre o quattro volte, cinque al massimo). Ha anche precisato che non aveva presentato alcuna denuncia prima del 16 settembre 2022 perché era innamorata ma che aveva realizzato che il compagno la manipolava al punto da farla sentire responsabile delle vessazioni subite; ha altresì specificato che, anche dopo l’aggressione, mantenuto i contatti con lui e che c’erano stati alcuni incontri. L’imputato ha conferma rapporto conflittuale, ma ha negato gli addebiti e ha incolpato la donna degli accadimenti 16 settembre riferendo gesti autolesionistici, che comunque aveva cercato di contener finalizzati a metterlo in cattiva luce, dal momento che aveva una precedente condann
I Giudici di merito hanno ritenuto pienamente provati i reati. Le lesioni sono s riscontrate dai testi, tra cui l’operante intervenuto, e soprattutto dal referto medico r un trauma craniofacciale con ematoma sottogaleale frontale, contusione della spalla sinis e della colonna in toto, con prognosi di giorni 20. Gli altri reati sono stati provati dal della donna che, per giunta, aveva cercato di minimizzare le violenze sessuali ascrivend alla mentalità ma penso che un po’ fa parte della sua natura, perché diciamo per lui è una cosa che una donna deve dare a un uomo e basta.
4.1 primi due motivi, relativi ai maltrattamenti e alle violenze sessuali, sono fattu rivalutativi. Secondo il ricorrente non vi sarebbe stato un contesto maltrattante (e quind vi sarebbero state neanche le violenze sessuali) perché le aggressioni erano s reciproche. Ben vero, secondo un orientamento giurisprudenziale, il reato è escluso quand le violenze, le offese e le umiliazioni sono reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Pv. 274617 -01), tuttavia, secondo alt preferibile e maggioritario orientamento, il reato di maltrattamenti in famiglia è configur anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai famili danno reciproco gli uni degli altri, poiché l’art. 572 cod pen., non prevedendo spa impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcu “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1 n. 19769 del 10/04/2024, P., Pv. 286399 -01 e Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, NOME, Pv. P_IVA). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che i gravi at violenza fisica e psicologica perpetrati dall’imputato nei confronti della donna rientrav un sistema di vita di relazione abitualmente avvilente, instaurato consapevolmen dall’uomo, il quale non aveva dimostrato la reciprocità delle aggressioni (o la loro mede intensità), mentre inverosimile era la tesi dei gesti autolesionistici del 16 settem momento che la donna non era sotto l’effetto di stupefacenti e si presentava vig collaborante e orientata. La sentenza ha dunque risposto efficacemente alla censur
confrontandosi anche con l’orientamento minoritario.
L’episodio del 16 settembre, come detto, ha spinto alla denuncia la vittima, la qu è stata ritenuta pienamente credibile. In generale, va ricordato che le dichiarazioni persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da i motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quel vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/20 RAGIONE_SOCIALE, Pv. P_IVA). I Giudici hanno scrupolosamente valutato le dichiarazioni dell donna, evidenziando la sua sincerità, quando aveva ammesso di aver reagito con veemenza verbale alle aggressioni del compagno, più forte fisicamente, e quando aveva tentato ridimensionare i fatti, giustificando le violenze sessuali, e hanno sottolineato che non costituita parte civile e, per giunta, aveva rimesso la querela. I primi due motivi di rico sono, dunque, idonei a disarticolare il ragionamento seguito in entrambe le sentenze. So precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondament decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti, Indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati d migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, n. 5465 del 04/11/2020, F. Pv. 280601 – 01). La Corte di cassazione non deve stabilire s la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividern giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La manifes illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod pro presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimen argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresent soltanto un ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12 G. Pv. 280589). In altri termini, il controllo sulla motivazione è circoscritto alla sola dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determina dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenz argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente in nei motivi di gravame (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, 284556-01).
5. Va disatteso il terzo motivo di ricorso, secondo cui non ricorrerebbe l’aggravan teleologica tra i maltrattamenti e le violenze sessuali, perché generico e rivalutativo. La territoriale ha, infatti, specificamente accertato che queste si inserivano in un c maltrattante ed erano state commesse, non solo al fine del soddisfacimento sessuale, anche e soprattutto per prevaricare, sopraffare e umiliare la donna. La decisio perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legitti secondo cui l aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di con formale di reati, non postulando un’alterità di condotte, ma la specifica finalizzazione reato alla realizzazione dell’altro (tra le più recenti, Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2 Rv. 286907 – 02).
6. E’ infondato anche il quarto motivo secondo cui le lesioni personali non eran aggravate, ma assorbite nei maltrattamenti e coperte dalla remissione di querela.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, non è configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni person commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famig perché il nesso teleologico esige che le azioni esecutive dei due diversi reati po relazione siano distinte (Sez. 3, n. 25328 del 19102/2019, M., Rv. 276788, in un caso lesioni personali e violenza sessuale; Sez. 6, n. 5738 del 19/0112016, P., Pv. 266122Sez. 6, n. 3368 del 12/0112016, NOME, Pv. 266008, che richiede la verifica che la volo dell’agente di commettere il reato-mezzo sia diretta anche a commettere il reato scopo; S 6, n. 23827 del 07/05/2013, NOME, Pv. P_IVA; Sez. 6, n. 19700 del 03/05/2011, Ross Rv. 249799 – 01, in casi di lesioni personali in concorso con quello di maltrattamenti pronunce sopraindicate hanno specificamente escluso la possibilità di applicare l’aggrava della connessione teleologica, sottolineando come la condotta di lesioni costituisca uno d elementi caratterizzanti l’azione di maltrattamento, con la conseguenza che i due r risultano integrati dalla medesima condotta esecutiva. Non sarebbe, dunque, possibi ravvisare il collegamento teleologico, che, invece, presuppone necessariamente due attivi distinte, da connettersi sul piano finalistico.
Secondo altro orientamento, che questo Collegio ritiene maggiormente persuasivo, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all’art. 61, n. 2, cod configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alteri condotte quanto piuttosto la specifica fin alizzazione dell’un reato alla realizzazione de (Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N., Pv. 286907 – 02; Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, -1., Rv. 280122-02; Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 – 01). E’ sta condivisibilmente affermato che non vi è alcuna norma che ponga una preclusione oggettiva a tale impostazione, né alcun limite logico a ritenere che, con una azione contest possano commettersi due reati con la specifica finalizzazione dell’uno alla realizzaz dell’altro. A fondamento di tale indirizzo va richiamata la risalente giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U, n. 19 dep. 29/11/1958, Esposito, Rv. 098052), secondo cu l’aggravante della connessione teleologica è applicabile anche nel caso in cui il reato-m ed il reato-fine siano commessi con unica azione (cosiddetti reati contestuali), giac irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l’altro p fondamento essenzialmente soggettivo della aggravante stessa nel sistema legislativo. Anz per tale ragione che svincola la struttura dell’aggravante da qualunque elemento di carat temporale, può anche accadere che l’esecuzione del reato che realizza lo scopo fin precede l’altro reato che si è previsto di dover necessariamente compiere in relazion primo. A conferma di tale indirizzo vanno, inoltre, citate le successive sentenze, Sez. 7764 del 21104/1972, NOME, Pv. 122380; Sez. 2, n. 100 del 18101/1971, COGNOME, Pv. 118531; Sez. 5, n. 1915 del 02/12/1970, COGNOME, Pv. 116033; Sez. 1, n. 1398 del 25110/196 (dep. 01102/1969), COGNOME, Pv. 110188; Sez. 5, n. 742 del 28/06/1968, COGNOME, P 108983; Sez. 6, n. 266 del 09/02/1967, COGNOME, Rv. 103822. In sostanza, tale orientament in cui si inscrivono anche le più recenti, Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 02/01/ COGNOME, Pv. 277754; Sez. 6, n. 3368 del 12101/2016, C., Pv. 266008; Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, COGNOME, Pv. 244434, valorizzando la natura soggettiva dell’aggravante questione, riconosce come presupposto unico e indispensabile per la sua applicabilità consapevolezza da parte del soggetto agente della pluralità delle risoluzioni e della coordinazione finalistica, rimanendo, pertanto, indifferente la coincidenza cronologica f due reati, allorché sono commessi con unica azione. Ed infatti, secondo tale ricostruz ermeneutica, considerato che il fondamento e la ragione giustificatrice dell’aggravame della pena ai sensi dell’art. 61, n. 2, cod. pen. risiedono nella maggiore capacità a del
dimostrata da colui che, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fron necessaria o eventuale commissione di un altro reato, non può escludersi in radice compatibilità di detta aggravante nell’ipotesi di unicità o contestualità delle co criminose, essendo centrale l’accertamento del relativo coefficiente psicologico, ovver sussistenza, nel caso concreto, della specifica volontà dell’agente di finaliz compimento del reato-mezzo alla realizzazione del reato-fine. In applicazione di t principio, è stata dunque riconosciuta l’applicabilità dell’aggravante anche nell’ipotesi di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. 5, n. 22 del 26/1112019 02/01/2020, COGNOME, Rv. 277754), lesioni personali e atti persecutori (Sez. 5, n. 38 del 1010712017, E F., Rv. 271211); lesioni personali e rapina impropria (Sez. 2, n. 29486 19/0512009, COGNOME, Rv. 244434), falso ex art. 491 cod pen. e truffa (Sez. 5, n. 1915 02/1211970, COGNOME, Rv. 116033).
La Corte di appello ha mostrato di aderire a tale secondo orientamento, citando precedenti Rv. 278844-01 e 280122-02, ma si evince dal capo di imputazione del reato d maltrattamenti che plurime sono le condotte incriminate, aggressioni fisiche con lividi, of e ingiurie continuative, minacce ripetute di uccisione o sfregio con l’acido, oltre che vi sessuali e lesioni personali, per cui solo per una frazione, per vero non nece all’integrazione dei maltrattamenti, vi è un’identità di condotta. In definitiva, a diffe quanto argomentato dal ricorrente, la remissione di querela non è idonea a neutralizzare lesioni personali che sono divenute perseguibill d’ufficio per l’aggravante teleologica maltrattamenti.
7. Ineccepibile è poi la motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva virtù del decreto penale di condanna esecutivo il 29 giugno 2022, relativo al reato di le personale, perché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che fosse un preced omogeneo rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento che quindi erano espression di una maggiore pericolosità e inclinazione alla violenza. Manifestamente infondato, infine anche l’ultimo motivo sulle generiche, perché la Corte territoriale ha ben spiegato che ricorrevano elementi di segno positivo che giustificassero una più benevola prevalenza su aggravanti, considerato che erano state già benevolmente concesse dal primo Giudice nonostante la gravità e la reiterazione dei fatti e l’assenza di qualsiasi segno di resip Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve pertanto essere rigetta conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall ai sensi dell’ 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali Così deciso, il 26 giugno 2025
COGNOME