Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9763 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 08/04/1980
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con tre motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione alla condotta di detenzione a fini di cessione a terzi con riferimento al capo 2) della rubrica (dolendosi, in particolare, del fatt che i giudici avrebbero fatto riferimento a prove indiziarie non adeguatamente corroborate da elementi concreti, non potendo basarsi la finalità di spaccio solo sul dato ponderale dello stupefacente detenuto); 2) il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità penale quanto ai fatti contestati (dolendosi, in particolare, quanto al capo 1), della mancata indicazione delle ragioni per le quali il teste COGNOME è stato ritenuto attendibile nonostante l’esitazione avuta in dibattimento, non essendo sufficiente il mero richiamo della distanza tra il momento in cui le dichiarazioni vennero rese alla PG e la deposizione; quanto, poi, al capo 2), si duole la difesa per essere la motivazione illogica avendo ricavato da un dato, ossia la presenza dell’imputato in un luogo non ben definito ad una certa ora, un dato ulteriore, ossia il rinvenimento 12 ore dopo della sostanza, senza spiegare l’esclusione della certezza della presenza di altre persone nella zona del rinvenimento in mancanza di un servizio di pedinamento per tutto il lasso di tempo e senza che sia indicato se l’imputato fosse stato visto tornare in quel luogo); 3) il vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80, TU Stup. (dolendosi, in particolare, del riconoscimento dell’aggravante dell’essere stato commesso il fatto vicino a luoghi frequentati da minori, non avendo spiegato i giudici di merito l’esistenza della frequentazione abitale da parte di minori della zona);
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché, oltre ad essere articolati in fatto, sono affetti dal vizio di genericità per aspecific in quanto riproduttivi di censure già confutate adeguatamente in sede di appello e sono finalizzati ad una rilettura alternativa degli elementi di prova inibita a questa Corte di legittimità (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 7/ della sentenza impugnata, in cui i giudici giustificano le ragioni della ritenuta credibilità del teste COGNOME che in sede di contestazioni, aveva riconosciuto l’imputato come il soggetto che gli aveva ceduto l’hashish in due occasioni, osservando proprio come il lasso temporale tra le dichiarazioni ree alla polizia giudiziaria e il momento in cui il teste è tato chiamato a deporre in dibattimento, rendeva logica e comprensibile la necessità di procedere a contestazione, essendo emerso poi che nell’immediatezza dei fatti l’acquirente aveva riconosciuto l’imputato; tali dichiarazioni testimoniali, ha aggiunto la difesa, si legavano poi a quella del teste di COGNOME che aveva riferito di aver visto l’imputato due volte davanti
all’oratorio e di averlo notato occultare n una circostanza qualcosa in un incavo nel marciapiede proprio di fronte alla chiesa, recuperando un involucro con gr. 40 di hashish; i giudici, poi, si occupano di confutare la deduzione difensiva, osservando come non avesse alcun rilievo il fatto che la sostanza fosse stata recuperata dagli operanti 12 ore dopo, tenuto conto che si trattava di nascondiglio assai accurato, peraltro evidenziando come neppure la difesa avesse sostenuto seriamente la tesi che soggetti diversi dall’imputato potessero aver occultato lo stupefacente);
Ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimi operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552); nella specie, l’affermazione di responsabilità per i fatti di cui ad entrambi i capi di imputazione è avvenuta sulla base di argomenti immuni dai vizi denunciati, e condotta in base ad argomenti logici che si sottraggono al sindacato di questa Corte; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, infine, quanto alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, TU Stup., come il relativo motivo sia parimenti inammissibile, avendo infatti i giudici di appello ritenuto recessive le argomentazioni difensive, replicate in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica e, perciò solo, generiche, secondo cui gli acquirenti erano maggiorenni e che la presenza dell’oratorio non avrebbe rilievo in relazione ai fatti, correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R.. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente si sia verificata all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti (Fattispecie relativa a cessioni di droga a terzi all’interno di un parco situato nei pressi di una scuola materna nella quale la Corte ha precisato che trattasi di circostanza avente
natura oggettiva, volta a sanzionare con maggior rigore l’aver cagionato una particolare condizione di pericolo, attraverso l’esercizio di cessione di stupefacenti in prossimità di soggetti che frequentano dette strutture: Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017, Rv. 270003 – 01; conf., Sez. 6, n. 1666 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 277588 – 01);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025
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Il Presidente