Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16125 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 31/03/1996
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 31.1.2025 il Tribunale di Genova, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Savona in data 8.1.2025 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod.pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha confermato l’ordinanza impugnata.
La contestazione provvisoria elevata nei confronti dell’odierno ricorrente trae origine da un’indagine condotta tra novembre 2023 e maggio 2024 fondata essenzialmente su intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali da cui emergeva una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Albenga, gestita da tale COGNOME NOME il quale, in concorso di volta in volta con soggetti diversi, acquisiva rilevanti quantitativi di marijuana, hashish ed in misura minore di cocaina, destinandoli a successiva rivendita.
Nel periodo di osservazione in particolare emergevano i contatti con NOME per il rifornimento di hashish e segnatamente la cessione di 500 gr. di hashish -:01 prezzo di Euro 750,00 in Albenga il 21.2.2024; la cessione di un panetto di hashish, quale “assaggio di prova”, ad un prezzo imprecisato in Albenga il 4 maggio 2024; la cessione di 15 Kg. di hashish del tipo Mousse al prezzo di Euro 23.250,00 in Albenga 1’8.5.2024.
1.1. Il Tribunale ha rigettato l’istanza di riesame ritenendo che le svariate cessioni di hashish contestate siano state chiaramente dimostrate dal compendio captativo, ritenendo del pari la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.p.r n. 309 del 1990, atteso che dalle captazioni in data prossima al 21 febbraio 2024 emergeva una disponibilità di ben 45 Kg di hashish. Quanto alle esigenze cautelari, una volta reputato il rischio di recidivanza, il Tribunale ha ritenut unica misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui si duole della violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 di cui al capo g dell’ordinanza custodiale.
Si assume che la contestazione dell’aggravante de qua é collegata ad una intercettazione ambientale ove si farebbe riferimento ad una cessione di 30 kg di hashish. Si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità per le droghe leggere ha introdotto come discrimine il quantitativo di 50 kg e quindi il quantitativo in
questione sarebbe al di sotto ma in più il Tribunale del riesame ha attribuito allo stesso un grado di purezza superiore al 5%.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso pe
carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione
del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica
del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura.
(Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la
Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489).
Ebbene, nella specie, il ricorrente non allega neppure in che modo l’esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990 possa incidere sulla misura cautelare.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 26.3.2025