Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza 05/05/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado resa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona, con la diminuente del rito abbreviato, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di contestazione e quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Genova del 19 novembre 2020 nei confronti di COGNOME NOME, qualificato il reato di cui al capo B) come violazione degli articoli 73 comma 5 e 80 lett. g) / d.P.R. 309/ 90, qualificata altresì la contestata recidiva come specifica infraquinquennale e riconosciute le attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti, ha determinato l’aumento di pena per tale imputato in quello di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2000 di multa e pertanto per il nuovo reato continuato in quella di anni 5 ;nness11.001 e giorni 20 di reclusione ed euro 22.000 di multa. Ha revocato l’ordine di espulsione nei confronti di NOME COGNOME ed ha confermato per tale imputato la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa per i reati ascrittigli ai cap A) e D).
2.1 ricorrenti non contestano la responsabilità ma complessivamente, il trattamento punitivo subito.
Ai ricorrenti sono ascritti, in concorso, il reato di cui al capo A), artt. 73, comm 1 e 4, avente ad oggetto la cessione di ca. due chilogrammi di hashish a NOME. NOME COGNOME risponde, altresì, del reato di cui al capo D), art. 73, comma 4 e 80, comma 2, per la detenzione di oltre 300 panetti di hashish, occultati nell’abitazione; NOME COGNOME risponde, inoltre, d reattdi cui 4 , OB), art. 73, comma 4 e 80, lett. g) per essersi accordato telefonicamente con NOME COGNOME, detenuto nel carcere di Marassi, per recapitarg circa 44 gr. lordi di hashish consegnati a NOME COGNOME e sequestrati nel corso di un apposito servizio nonché del reato di cui al capo C) per la detenzione di altro stupefacente, costituito da cinque panetti di hashish.
3.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. at cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.
In particolare,
3.1. COGNOME, denuncia l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, lett. g) , d.P.R. 309/1990, fondata sulla mera destirazione della droga di cui al capo B) alla cessione all’interno della Casa Circondariale di Marassi in favore del detenuto COGNOME, ivi ristretto. Secondo il ricorrente, infatti, l’aggravante in esame, onde escluderne l’applicazione estensiva o analogica, richiede che l’effettiva offerta o cessione avvengano all’interno e in prossimità della struttura carceraria e, pertanto, non è integrata dalla mera circostanza che la droga, oggetto dell’accordo telefonico, dovesse essere consegnata al detenuto ristretto presso la Casa Circondariale. Nel caso in esame, lo stupefacente venne sequestrato dalla Guardia di Finanza nei pressi del sottopassaggio della Stazione ferroviaria di Varazze, pertanto è insussistente il requisito della prossimità che l’art. 80, lett. g) d.P.R. 309/1990 prevede ai fini dell’aggravamento della pena. In ogni caso, la sentenza impugnata non indica gli elementi fattuall che renderebbero applicabile l’aggravante alla concreta fattispecie;
3.2.NOME denuncia:
3.2.1.mancanza di motivazione sull’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art.80, comma 2, d.P.R. 309/1990, in relazione al reato di cui al capo D), che non può ritenersi integrata dal mero superamento della soglia del principio attivo richiedendo indicatori, nel caso assenti, idonei a configurare una “saturazione” del mercato, genericamente evocata dalla sentenza impugnata;
3.2.2. mancanza di motivazione sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, contrariamente al coimputato e non valorizzando l’ammissione dell’addebito;
3.2.3. carenza di motivazione sulla ~eccessiva, della pena trascurando che nel corso della perquisizione domiciliare non erano stati rinvenuti materiali o altri strumenti atti al confezionamento in dosii della droga e una somma modesta.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di NOME e NOME devono essere rigettati perché proposti per motivi infondati0111Th~flarn GLYPH ·
Infondato è il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME.
La sentenza impugnata dà atto delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, intercorse tra NOME COGNOME e il detenuto NOME COGNOME, ristretto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in merito alla cessione di alcune dosi di hashish, accordo in esecuzione del quale il ricorrenie avrebbe dovuto consegnare la droga a NOME COGNOME,, operazione di consegna interrotta dalla Polizia che procedeva al sequestro della droga.
Il riferimento testuale dell’art. 80, lett.g) id.P.R. 309/1990 (se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti) ricom prende, nel tenore letterale, condotte di cessione che si svolgano all’interno del carcere sulla base di un accordo che, come noto, perfeziona il reato di cessione.
Per costante giurisprudenza si afferma, infatti, che ) n tema di stupefacenti, il delitto di cessione può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell’accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione, e in forma ordinaria, con la materiale consegna della sostanza, nel caso in cui intervenga la “traditio”, nella
quale è assorbito, perdendo la propria autonomia, il previo accordo. (Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Rv. 284984).
Nel caso in esame, senza fa ricorso ad interpretazioni analogiche o estensive, pacificamente l’accordo si è consumato nei corso dei contatti telefonici tra il detenuto e il ricorrente che, secondo le indicazioni del primo, avrebbe dovuto consegnare la droga alla persona che l’avrebbe poi recapitata al detenuto, operazione, quest’ultima, che non si è conclusa per l’intervento della Polizia’ circostanza che, tuttavia, non incide sull’accordo, serio e concludente, già intervenuto con il ricorrente rendendo irrilevantt, nei rapporti con il cessionario, luogo di consegna e la mancata consumazione del reato.
Ne consegue la piena integrazione dell’aggravante così come contestata.
3.Anche il primo ricorso di NOME è proposto per motivi infondati.
Il ricorrente contesta, con riferimento al reato di cui al capo D), l’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) in esito al rinvenimento e sequestro, variamente occultati, di circa trecento panetti di sostanza stupefacente tipo hashish, risultanti avere principio attivo pari a 10,916 kg. e dal quale erano ricavabili complessive 4:36.627 dosi singole.
Non ha fondamento giuridico, in presenza del descritto ponderale, davvero elevatot -TC à r i -Jrnero di cd. dosi medie ricavabili, l’osservazione che non sono stati indicati ulteriori elementi suscettibili di denotare una “saturazione” del mercato di riferimento ai fini dell’applicazione dell’aggravante.
Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che la circostanza aggravante della ingente quantità, di cui al d.P.R. 309/1990 / non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valoresoglia), determinato per ogni sostanza nellai tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, fermo restando che, ove tale quantità sia superata, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito, non essendo il mero superamento del parametro tale da determinare, “di per sè ed automaticamente”, la configurabilità dell’aggravante (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150). Infatti, la determinazione quantitativa così operata, hanno precisato sempre le Sezioni Unite, non è il frutto di una rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su dati processuali che, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti. Ne consegue che la soglia così stabilita definisce solo tendenzialmente il limite quantitativo minimo nel senso che se, al di sotto di essa, la ingente quantità non potrà di regola essere ritenuta, al di sopra spetterà al giudice operare in concreto la valutazione dei dati disponibili.
Nel caso in esame è indiscusso, in virtù della detenzione di un quantitativo di kg. 10,916, non solo il superamento del valore soglia proprio dell’hashish ma
risulta congruente la valutazione della Corte sul pericolo di diffusione della droga atteso il numero davvero elevato di dosi medie ricavabili – e, dunque, del numero di persone rifornibili -, in linea con la ratio della disposizione dell’art. 80 cit., da individuarsi nel pericolo di aggravamento di rischi per la salute pubblica connessi allo smercio di droga ed alla sua diffusione.
4.1 motivi di ricorso sulla pena proposti da NOME COGNOME sono generici: certamente la posizione processuale del ricorrente non è paragonabile a quella di NOME COGNOME ai fini del diniego delle generiche, sol che si rifletta che al ricorrente è contestato, diversamente dal primo, il reato di cui al capo D), sul quale è stato operato il calcolo della pena individuata in quella di anni tre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione, con l’aumento, per l’aggravante di cui all’art. 80 cit., di an uno, mesi quattro e giorni quindici, inferiore alla metà, previsto come limite dell’aumento di pena per tale circostanza speciale.
La Corte di appello ha ragionevolmente escluso che il comportamento processuale dell’imputato, con l’ammissione dell’addebito all’udienza in appello, fosse sintomatico di revisione critica del proprio comportamento perché intervenuta solo a fronte della condanna in primo grado e di inequivoci elementi di responsabilità derivanti dal luogo di sequestro della droga senza che l’imputato fornisse indicazioni ulteriori sul consistente traffico nel quale era inserit Motivazione non illogica perché calibrata sul giudizio della personalità e capacità a delinquere dell’imputato quali criteri che concorrono, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., alla determinazione del trattamento punitivo che, con insindacabile apprezzamento in fatto, è stato, sia per la determinazione della pena base che per l’aumento di pena per l’aggravante, calibrato anche sulla obiettiva gravità del fatto.
5.Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2024