Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17731 Anno 2025
Pazienza
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Presidente
Relatore
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE
del Popolo Italiano
Cancelleria
raccolta generale
lì, 12/05/2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17731 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
Roma
CORTE
PENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 11011343A), nato in Marocco il 01/01/1991
avverso la sentenza emessa il 04/04/2024 dalla Corte d’Appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
l. Con sentenza del 04/04/2024, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Avezzano, in data 12/09/2022, con
la quale NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui cessione continuata di sostanze stupefacenti, aggravato dal numero
delle persone, a lui ascritto in concorso con altri due soggetti (COGNOME NOME e
NOMECOGNOME, la cui posizione
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stata trattata separatamente.
2. Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riconduzione della fattispecie nell’alveo dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art.
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Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che non vi era stato sequestro di sostanza stupefacente, nØ di danaro provento dello spaccio, nØ di strumentazione per il confezionamento. Erano stati pertanto ignorati i principi affermatisi in materia, anche perchØ si era trattato di sole undici cessioni a clienti abituali.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990. Si censura la sentenza per non avere affrontato i temi dedotti in appello con particolare riguardo alla prova della sussistenza di un contributo causale del RAGIONE_SOCIALE, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che questi conoscesse l'uso che veniva fatto della scheda telefonica a lui intestata, o avesse comunque collaborato rispondendo alle chiamate degli assuntori, ecc.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per aver ignorato gli elementi positivi che lo stesso G.u. p. aveva posto in evidenza (con riguardo, in particolare, all'aver intrapreso un'attività lavorativa).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la rivalutazione nel merito sollecitata dalla difesa con i motivi proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso Ł fondato limitatamente al secondo e al terzo motivo.
Il primo motivo, con il quale il ricorrente censura la mancata riqualiAcazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del1990, Ł infondato.
In vero, la motivazione estremamente sintetica della Corte territoriale, con cui comunque si dà conto dell'emersione di una collaudata, sistematica attività di distribuzione al dettaglio di stupefacente di varia tipologia (cocaina ed hashish), deve essere valutata secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" unitamente alla ben piø diffusa esposizione contenuta nella sentenza di primo grado. Il G.i.p. del Tribunale di Avezzano ha infatti minuziosamente ricostruito l'attività di spaccio continuativamente svolta dal COGNOME (e dal COGNOME) avvalendosi di una utenza intestata al terzo indagato NOMECOGNOME che veniva regolarmente contattata dagli assuntori (cfr. pag. 2 segg. della sentenza di primo grado, in cui sono state riportate le dichiarazioni degli acquirenti, anche in relazione alla ITequenza con cui ciascuno di essi si riforniva in tal modo di sostanza stupefacente).
Risulta allora tutt'altro che illogica la valutazione conclusiva del G.i.p., condivisa dalla Corte territoriale, in ordine alla impossibilità di ricondurre la condotta delittuosa nell'alveo della "lieve entità" di cui al comma 5 dell'art. 73:
valutazione che la Corte ha espresso valorizzando "il vario tipo di stupefacente detenuto, il quantitativo dello stesso, l'attività consolidata e costante nel tempo, in quanto protrattasi per oltre 10 mesi" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). NØ tale valutazione può dirsi vulnerata dal rilievo difensivo, sviluppato nel motivo di ricorso, secondo cui si sarebbe trattato di modeste cessioni a pochi soggetti: il GRAGIONE_SOCIALE. ha invero richiamato, in sintesi, le dichiarazioni di tutti i ventuno acquirenti menzionati nel capo di accusa, i quali hanno riferito in ordine alla sistematicità e alla frequenza dei loro acquisti, spesso effettuati piø volte nella stessa settimana.
Il secondo motivo Ł invece meritevole di accoglimento.
La difesa del COGNOME aveva censurato, con uno specifico motivo di appello, l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73, evidenziando che nulla era emerso in ordine al concreto ed effettivo coinvolgimento del terzo indagato COGNOME, al di là dell'intestazione della scheda utilizzata per i contatti con i fornitori.
Ad avviso di questo Collegio, la questione Ł stata sostanzialmente elusa dalla Corte territoriale, che si Ł limitata a confermare il concorso del SADOK anche "con NOME che forniva la scheda collegata al cellulare contattato costantemente dagli acquirenti per reperire lo stupefacente con conseguente sussistenza dell'aggravante contestata" (pag. 3 della sentenza impugnata).
Nulla Ł dato sapere, infatti, in ordine alla "fornitura" della scheda, dato che la figura del COGNOME non Ł mai comparsa nelle dichiarazioni degli acquirenti, nØ vi sono altri elementi di collegamento con gli altri due indagati e/o con l'attività illecita da costoro perpetrata. La disponibilità della scheda in questione, in capo al ricorrente e al COGNOME, potrebbe quindi essere stata ottenuta all'insaputa del COGNOME, ovvero in epoca precedente all'attività di spaccio, magari in circostanze del tutto prive di collegamenti con quest'ultima.
Deve dunque escludersi che la motivazione della Corte territoriale abbia adeguatamente af!Tontato la questione posta dalla difesa ricorrente, specie avendo riguardo al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del concorso di tre o piø persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Ł necessario che la pluralità dei soggetti sia riferibile a una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione o altre), non essendo sufficiente l'indistinta attribuzione della pluralità delle condotte ai concorrenti, a prescindere dallo specifico ruolo di ciascuno di essi» (Sez. 1, n. 37686 del17/06/2022, Avila, Rv. 283511- 01).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche.
La Corte d'Appello ha motivato la propria decisione attribuendo sinteticamente valenza ostativa alle "modalità della condotta" e alla "personalità del prevenuto", oltre che "alla mancanza di elementi di positiva valutazione" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
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