Aggravante Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per la legittimità non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Il caso in esame riguarda una condanna per traffico di stupefacenti, in cui il punto cruciale era la sussistenza dell’aggravante spaccio per l’ingente quantitativo della sostanza sequestrata. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti alla Base della Decisione
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Oltre alla condanna per il reato base, i giudici di merito avevano riconosciuto la sussistenza dell’aggravante specifica di cui all’art. 80, comma 2, della stessa legge, motivata dall’ingente quantità di sostanza illecita rinvenuta.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione proprio in relazione alla ritenuta sussistenza della suddetta aggravante.
L’Aggravante Spaccio e il Controllo di Legittimità
Il ricorrente contestava la valutazione della Corte territoriale, sostenendo che non fossero emersi elementi sufficienti a giustificare l’applicazione dell’aggravante spaccio per ingente quantitativo. La difesa, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati nel precedente grado di giudizio.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha un ruolo ben preciso: non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un rilievo di natura prettamente processuale: il motivo di ricorso non faceva altro che riprodurre una censura che era già stata adeguatamente esaminata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva chiaramente e logicamente motivato la sua decisione di confermare l’aggravante spaccio. La motivazione si basava su due pilastri solidi e fattuali, come emergeva dalla sentenza impugnata:
1. L’ingente quantitativo: la quantità oggettiva della sostanza sequestrata era notevolmente superiore ai limiti medi.
2. Le plurime dosi estraibili: il numero di singole dosi che si sarebbero potute ricavare dalla sostanza era molto elevato.
Poiché il ricorso non evidenziava un reale vizio di motivazione (come una contraddizione o una manifesta illogicità), ma si limitava a riproporre la stessa doglianza già respinta, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. Un ricorso, per essere accolto in Cassazione, deve sollevare questioni di diritto nuove o dimostrare un’effettiva e insanabile crepa nel ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a esprimere un dissenso sulla valutazione.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La pronuncia, quindi, rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento serio di controllo sulla legalità delle decisioni e non un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti già accertati.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché risultava essere una semplice riproduzione di una censura già adeguatamente valutata e respinta con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare l’aggravante dell’ingente quantitativo?
La Corte d’Appello ha confermato l’aggravante basandosi sia sull’ingente quantitativo di sostanza rinvenuta, sia sulle plurime dosi che da essa si sarebbero potute estrarre.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Ruiu
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co.1 e 4 d.P.R. 309/1990 e altro);
Esaminato il motivo di ricorso;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante ex art. 80 co. 2 d.P.R. 309/90, risulta riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha sottolineato sia l’ingente quantitativo di sostanza rinvenuta, che le plurime dosi estraibili (si veda pag. 8 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025