Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME a FRANCOFORTE( GERMANIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
CLEMENTE NOME COGNOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori delle parti civili AVV_NOTAIO anche in sostituzion dell’AVV_NOTAIO COGNOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME il quale conclude come da comparse conclusionali e note spese che deposita. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO.to COGNOME che conclude come da comparsa e nota spese; l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME che conclude come da comparsa e nota spese; l’AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, deposita comparsa e nota spese sulle quali insiste Uditi i difensori degli imputati AVV_NOTAIOto NOME COGNOME il quale insiste nei motivi di ricorso; AVV_NOTAIO che insiste nel ricorso e ne chiede l’accoglimento; AVV_NOTAIOto COGNOME AVV_NOTAIO che chiede l’accoglimento del ricorso; AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO che insiste nei motivi; AVV_NOTAIO che chiede l’accoglimento del ricorso; AVV_NOTAIO NOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, il quale insiste in tutti i ricorsi per i rispettivi assistiti; AVV_NOTAIO il quale chiede l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di AVV_NOTAIO, con sentenza in data 27 gennaio 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO del 14 febbraio 2020, riduceva le pene inflitte a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ed a COGNOME NOME, riconosciuta la continuazione con altre precedenti’ condanne; confermava poi le condanne alle pene di legge già inflitte all’esito del giudizio di prim grado nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati loro rispettivamente ascrittigli.
Infine, assolto NOME dal reato di cui al capo 27, rideterminava la pena allo stesso inflitta in anni 7 mesi 11 e giorni 10 di reclusione.
In motivazione il AVV_NOTAIO di appello ricostruiva le condotte di direzione partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed in particolare alle famiglie di INDIRIZZO del territorio di AVV_NOTAIO, nonché una molteplicità di delitt fine costituiti da varie estorsioni a commercianti ed imprenditori di quel territor Inoltre nello stesso procedimento veniva dato atto delle attività di un’RAGIONE_SOCIALE parallela finalizzata NOME consumazione di una serie di delitti in tema di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori:
COGNOME NOME, con ricorso dell’AVV_NOTAIO, lamentava con unico motivo
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen in relazione all’art. 133 cod.pen. quan NOME determinazione della pena.
AVV_NOTAIO per COGNOME NOME lamentava, con unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto NOME mancata esclusione della recidiva; in particolare deduceva non avere la corte di appello effettuato alcuna valutazione della gravità dell’illecito commesso e della sua capacità dimostrativa di maggior pericolosità.
Gli AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME deducevano, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen., violazione dell’art 606 b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione di responsabilità della ricorrente per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000; in particolare si lamentav la sentenza impugnata aveva affermato l’inesistenza oggettiva delle operazioni compiute dNOME NOME quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE benché non fosse emerso che la stessa operasse quale società “cartiera” né erano emersi elementi giustificativi la pronuncia di condanna. Le operazioni di cessione NOME società dovevano ritenersi effettive e non inesistenti stante il sistema commerciale che prevedeva il recupero del materiale di imbNOMEggio di seconda mano e non più utilizzabile. L’effettività risultava anche dall’analisi dei bonifici per centinaia di migliaia di all’anno così che sul punto la motivazione doveva ritenersi insufficiente. Inoltre, aveva errato il AVV_NOTAIO di appello nel ritenere la sussistenza del dolo specifico richiesto p l’affermazione di colpevolezza, fondato in motivazione su una mera culpa in vigilando rispetto al ruolo di amministratore di fatto del NOME, NOME, imponendosi invece la consapevolezza dell’artificiosità della dichiarazione presentata.
4.1 Con un secondo ricorso gli stessi difensori deducevano con distinti motivi riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per nullità dell’ordinanza che avev disposto l’ammissione al rito abbreviato pronunciato da un AVV_NOTAIO nei cui confronti era stata accolta la richiesta di ricusazione avanzata dal difensore; al proposito doveva farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronunci 37207/2020 posto che l’ordinanza emessa dal GUP ricusato doveva ritenersi affetta da nullità assoluta tale da travolgere gli atti successivi ed anche la sentenza impugnata;
violazione dell’art. 606 lett. b), c), ed e), cod.proc.pen. contraddittorietà e manife illogicità della motivazione in relazione al capo n. 43 dell’imputazione; invero il giudi di primo grado aveva assolto l’imputata dal delitto associativo di cui al capo 2 rilevando l’assenza di prove di un contributo concreto NOME condotta associativa e, poi, contraddittoriamente affermato la responsabilità per il reato di cui al capo 43; a proposito la corte di appello aveva omesso di rispondere adeguatamente ai rilievi difensivi e non aveva segnalato gli elementi sulla base dei quali affermare la sussistenza del dolo specifico; inoltre non poteva ritenersi accertato che fossero state
emesse fatture per operazioni inesistenti con lo scopo di permetterne ad altri l’utilizzazione;
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen per mancanza assoluta di motivazione quanto NOME confisca delle società e dei beni patrimoniali delle stesse; violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen con riferimento all’omessa concessione delle attenuanti generiche ed NOME determinazione della pena.
AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’aggravante di cui all 416bis1 cod.pen. contestata al capo n. 26 stante l’assoluta estraneità del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; tutti i collaboratori di giustizia avevano escluso dett appartenenza nonché escluso altresì che lo stesso avesse rivestito ruoli di collegamento; la corte di appello aveva affermato che il COGNOME aveva agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forma apodittica e non riscontrata da alcun elemento probatorio, mentre, l’unico soggetto indicato dNOME persona offesa era il coimputato COGNOME con il quale non aveva intrattenuto alcuna relazione; mancava altresì qualsiasi dimostrazione del dolo specifico richiesto per il riconoscimento dell’aggravante;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto NOME omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti ed in relazione NOME determinazione della pena.
NOME, con ricorso dell’AVV_NOTAIO, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen:
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza ed illogicità manifesta della motivazione circa l’individuazione dell’imputato e il contenuto del messaggio estorsivo che lo stesso si assumeva avere trasmesso NOME p.o.; l’impugnata sentenza aveva ritenuto, sulla base di una conversazione intercettata fra terzi e del servizio d osservazione, che l’imputato avesse formulato la richiesta estorsiva nei confronti della persona offesa COGNOME; tuttavia era mancata la valutazione completa del brano intercettato in cui il COGNOME aveva fatto riferimento ad un soggetto residente in un’area, INDIRIZZO, diversa da quella di dimora del ricorrente; quanto al riscontro costituito dal servizio di osservazione, la corte di appello non aveva adeguatamente risposto NOME doglianza difensiva circa la compatibilità dell’orario dell’incontro con i NOME, che ancora alle 16:14 doveva tenersi, con quello successivo con il COGNOME avvenuto alle 16:30 e quindi in un momento in cui non avrebbe potuto consegnare alcun messaggio estorsivo; peraltro erano state anche travisate le dichiarazioni della persona offesa che aveva escluso di avere ricevuto richieste estorsive pur ammettendo di conoscere l’imputato;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen per inosservanza ed erronea applicazione dell’aggravante di mafia sotto il profilo dell’agevolazione, non potendo riteners
sufficiente il mero contesto ambientale, dovendo farsi concreto riferimento alle modalità della richiesta che nel caso di specie non apparivano assolutamente idonee ad integrare l’aggravante; difatti, l’imputato si era recato all’incontro col COGNOME solo e mancava qualsiasi potere intimidatorio della condotta.
AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art 416 bis comm 6 cod.pen.; del tutto immotivato doveva ritenersi il riconoscimento dell’aggravante fondata su una mera presunzione riferita a foglio 384 della impugnata sentenza circa la notorietà del reimpiego dei profitti illeciti da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si era riferimento, in violazione dei principi giurisprudenziali di legittimità, al concetto notorio violando anche il disposto della pronuncia 34615/2021 della Corte di Cassazione secondo la quale è necessaria la dimostrazione che l’apporto di capitale corrisponda ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose; né poteva rilevare il controllo di attività economiche, necessitando verificare anche una cospicua dimensione strutturale del reinvestimento dei proventi mafiosi in economia; e sul punto doveva escludersi la decisività della gestione di attività imprenditoria
riferibili ad alcuni affiliati come il COGNOME ed il COGNOME.
AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen.; aveva errato la corte nel ritenere che la colpevolezza del COGNOME potesse fondarsi sulle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME, COGNOME e COGNOME ritenute riscontrate reciprocamente;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all’aggravante di cui sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen. mancando sia la particolare dimensione dell’attività economica sia il reinvestimento dei profitti illeciti nella ricostruzione corte d’appello;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento della recidiva in assenza di motivazione.
Con ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 let cod.proc.pen. per nullità del provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal AVV_NOTAIO successivamente ricusato; al proposito doveva farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia 37207 del 2020 sulla nullità de decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all’ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 bis cod.pen. quanto NOME ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in particolare: il AVV_NOTAIO di appello aveva omesso di valutare la doglianza difensiva circa l’assenza di indicazioni da parte dei collaboratori d giustizia, le dichiarazioni del collaboratore COGNOME dovevano ritenersi assolutamente generiche e non avevano ad oggetto condotte penalmente rilevanti, quanto alle intercettazioni si trattava di conversazioni tra terzi alle quali il COGNOME aveva assi senza però prendere parte attiva NOME organizzazione delle attività illecite così che s era posto a carico del ricorrente una condotta illecita di altri soggetti, il COGNOME COGNOME, soggetti attivi nel settore dell’estorsione mai correi del ricorrente; ancor si sottolineava come le conversazioni riguardavano un limitato lasso temporale tra marzo e maggio del 2014 pur a fronte di una attività di indagine protratta diversi anni; quanto NOME valutazione della partecipazione ai reati fine si trattava di condott saltuaria ed episodica incompatibile con lo stabile inserimento;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 612, cod.pen. quanto ai capi 12 e 13 relativi all’episodio delittuoso del 25 marzo 2014; la responsabilità per tale condotta derivava dNOME interpretazione della conversazione del 19 aprile 2014 in cui si faceva riferimento ad un soggetto diverso dall’imputato e le dichiarazioni della persona offesa non potevano valere quale elemento di riscontro;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostan aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 416 bis cod.pen.; quanto NOME natura armata dell’RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione della messa a disposizione del gruppo ed, inoltre, alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente; quanto all’aggravante di cui al comma 6°, ritenuta provata dNOME corte di appello in considerazione della imposizione delle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto del reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti; inoltre mancava particolare dimensione dell’attività economica, la corrispondenza dell’apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose; la suddetta aggravante risultav esclusa all’esito di un procedimento stralciato da parte del GUP del Tribunale di AVV_NOTAIO.
9.1 Con un secondo ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME si deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
nullità della sentenza impugnata ex art. 178 cod.proc.pen. perché la richiesta di rito abbreviato semplice era stata ammessa dal GUP poi riconosciuto incompatibile; al proposito si rappresentava che nel separato procedimento dinanzi la corte di appello era stata dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio e che tale princip doveva valere anche per l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato; né il provvedimento poteva essere saNOME dal AVV_NOTAIO subentrato che avrebbe dovuto riaprire la fase procedimentale dall’udienza preliminare;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione responsabilità per il delitto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aggravata per contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione; l’affermazione di responsabilità si fondava sull’analisi di conversazioni intercettate tra marzo e giugno del 2014 che avevano fatto ritenere l’operatività del ricorrente all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE sulla base affermazioni del COGNOME e del COGNOME e tuttavia: nella conversazione del 27 maggio 2014 erano i predetti ad interloquire di eventuali episodi illeciti senza che COGNOME avesse partecipato in alcun modo al progetto criminoso così che la semplice presenza passiva non poteva dimostrare una partecipazione punibile; ugualmente doveva ritenersi per la conversazione tra COGNOME e COGNOME del 6 giugno 2014 nel corso della quale gli stessi facevano riferimento allo spaccio di stupefacenti ovvero NOME vicenda raccontata da COGNOME avvenuta il 27 dicembre 2012 relativa ad una perquisizione personale dallo stesso subita anche essa non idonea a ritenere COGNOME partecipe; illogica doveva ritenersi la conclusione della corte di appello circa l riferibilità a COGNOME dei commenti del COGNOME nella conversazione del 24 dicembre 2014; la sentenza impugnata non aveva valutato le dichiarazioni favorevoli del collaboratore COGNOME che ne aveva escluso la partecipazione così che errate erano le conclusioni della corte di appello poiché la semplice conoscenza di determinate dinamiche non poteva provare una partecipazione attiva e punibile; analogamente la
mera frequentazione di soggetti affiliati non poteva valere quale GLYPH elemento sintomatico dell’inserimento organico; l’impugnata pronuncia illogicamente aveva svalutato l’elemento desumibile dNOME conversazione del 19/04/2014 in cui COGNOME e COGNOME criticando aspramente il ricorrente escludevano che lo stesso avesse una posizione analoga NOME loro;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione NOME sussistenz dell’aggravante di cui al comma 6° dell’art. 416 bis cod.pen. non avendo la sentenza impugnata specificato quali fossero gli impieghi in settori determinati dell’economia lecita dei proventi mafiosi; si era fatto generico riferimento a dati notori non idon NOME ricostruzione del fatto, integrando, quindi, anche errata applicazione della legge penale;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo 12 dell’imputazione (danneggiamento aggravato) fondato sull’interpretazione di una conversazione del 19 aprile 2014 sulla base della quale si era ricostruito il fatto avvenuto in danno de RAGIONE_SOCIALE senza però che vi fosse certezza dell’identificazione del ricorrente tra uno dei due autori stante l’elevata distanza temporale tra i due spezzoni di frasi ritenuti decisivi;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al reato di minacci aggravata fondato anch’esso sulla sola intercettazione ambientale e per il quale valevano analoghe doglianze;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al capo 21 di cui all’a 424 cod.pen. non potendo affermarsi la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bisl cod.pen. in assenza di indicazioni circa le motivazioni dell’azione poste in essere.
Con un primo ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, 125 cod.proc.pen. per nullità de provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizioNOME e di ammissione del giudizio abbreviato semplice emesso dal AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, in seguito ricusato e quindi anche della sentenza di appello; la corte di merito aveva respinto l’eccezione ritenendo la diversità della questione rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza del 16 luglio 2020 nonché la decisività della rinnovata valutazione di ammissione al giudizio abbreviato effettuata dal nuovo GUP, AVV_NOTAIO, subentrato a quello precedentemente ricusato; ricostruito dettagliatamente lo svolgimento del procedimento e rilevato che la corte di cassazione con le sentenze del 28 novembre 2018 aveva anCOGNOMEto senza rinvio le ordinanze della corte di appello, ritenendo la sussistenza della incompatibilità del AVV_NOTAIO dipendente dNOME precedente adozione di provvedimenti di proroga delle intercettazioni, si osservava che la conseguenza dell’anCOGNOMEmento doveva valere per tutti i coimputati, anche per quelli che non avevano sollevato la relativa questione, e riverberarsi su tutti gli atti compiuti; valeva infatti l’interesse della parte che no
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proposto la ricusazione NOME verifica di imparzialità e terzietà del AVV_NOTAIO e la decisio delle Sezioni Unite n. 37207/2020 che aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP successivamente ricusato, doveva determinare la declaratoria di nullità del decreto 12 luglio 2018, trattandosi di nullità assolu insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato del procedimento; la nullità dovev travolgere anche il diniego del giudizio abbreviato condizioNOME pronunciato dallo stesso AVV_NOTAIO posto che, con l’anCOGNOMEmento senza rinvio da parte della corte di cassazione, non era stata dichiarata l’efficacia degli atti compiuti dal AVV_NOTAIO ricusat né tale efficacia poteva essere dichiarata dal AVV_NOTAIO successivamente intervenuto; pertanto il procedimento non poteva riprendere dall’apertura della discussione essendosi limitato il nuovo GUP a sanare il precedente provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO ricusato.
10.1 Con altro ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME si deduceva, con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 17 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 416 bis cod.pen. posto che per il NOME non potevano valere precedenti condanne stante che lo stesso non era in precedenza mai stato ritenuto responsabile del reato associativo; aveva errato la corte nel ritenere che la cointeressenza ed i rapporti col COGNOME fossero significativi di partecipazione punibil trattandosi di mero rapporto amicale non bastevole a dimostrare l’inserimento organico; aveva ancora errato la corte nel ritenere la posizione subordinata del NOME non rinvenendosi occasioni dalle quali risultasse che questi prendeva ordini dal COGNOME; ugualmente travisati erano i rapporti con i coimputati COGNOME e COGNOME che non erano idonei a dimostrare la fattispecie tipica così come ricostruita dNOME recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione Modaffari; la corte di appello aveva svalorizzato le incongruenze delle dichiarazioni del COGNOME tali da non potere qualificare le accuse quali chiamata in correità avendo lo stesso riferito di una riunione NOME quale NOME era rimasto estraneo; infine, non poteva attribuirsi valore decisivo alle mere frequentazioni;
violazione di legge in relazione NOME affermazione di responsabilità per il capo n. 2 essendo mancata l’individuazione dell’arco temporale di operatività del RAGIONE_SOCIALE, la definizione dei ruoli, la dimostrazione di una struttura stabile condivisa tra p persone; violazione di legge anche in relazione al ritenuto ruolo direttivo del ricorrent per il capo 2 e stesso vizio anche con riguardo NOME ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis1 cod.pen. esclusa nel giudizio svoltosi con rito ordinario affermata automaticamente;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. circa l’affermazione di responsabilit per il delitto di violenza privata aggravata di cui al capo n. 3 in relazio all’aggressione eseguita in danno di COGNOME NOME, trattandosi di scontro tra soggetti attivi nel mondo del lavoro, comunque consistito in una sola minaccia senza alcuna costrizione a fare alcunché; mancava la coartazione della libertà di determinazione dell’offeso e l’art. 610 cod.pen. non poteva configurarsi quando gli
atti di violenza e di minaccia integrano essi stessi l’evento del reato;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione NOME riconosciut aggravante di cui all’art. 416bisl cod.pen. per il capo n. 3 della rubrica; si e proceduto ad una applicazione automatica della aggravante in assenza di metodo RAGIONE_SOCIALE; analogo vizio anche in relazione della ritenuta sussistenza dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE per lo stesso capo n.3 non potendo lo stesso fondarsi sulla mera contiguità e mancando il dolo specifico;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento al capo n. 34 (art 512bis cod.pen.); ricostruita l’operazione di intestazione della ditta ad COGNOME s deduceva non sussistere il reato di intestazione fraudolenta di valori mancando l’investimento di risorse del soggetto interponente e cioè del ricorrente; né poteva ritenersi che il denaro investito fosse di provenienza illecita non essendo stato compiuto alcun accertamento specifico; non sussistevano poi elementi per affermare che COGNOME operasse come dominus; peraltro mancava la dimostrazione che il soggetto interposto avesse agito al fine di permettere l’elusione delle disposizioni in materia di confisca;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto NOME ritenuta aggravante di cui all’art. 416bis1 cod.pen. in relazione al capo n. 34 non essendo stata dimostrata la volontà di favorire l’RAGIONE_SOCIALE;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione NOME mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 3 e 34 previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416bis1;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione NOME ritenuta sussistenz della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE armata posto che la suddetta aggravante deve essere esclusa in assenza di consapevolezza del possesso di armi non derivante da colpa; si eccepiva che non rilevava la disponibilità di pistole in capo a taluno dei coimputati;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto NOME stessa aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416 bis cod.pen. non avendo il AVV_NOTAIO di appello risposto alle censure difensive mosse NOME sentenza di primo grado;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto NOME aggravante di cui all’ar 416bis comma 6 cod.pen. ritenuta fondata su un dato notorio in contrasto con l’esclusione all’esito del giudizio ordinario ed anche all’esito del nuovo giudizio di prim grado per alcuni imputati svolto con rito abbreviato; la sentenza impugnata aveva fondato il riconoscimento su un ragionamento meramente presuntivo e sul dato notorio senza che vi fosse dimostrazione degli elementi essenziali costituiti da una particolare dimensione dell’attività economica e da un apporto di capitale corrispondente ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose; difatti, le attività di impresa RAGIONE_SOCIALE, devono avere dimensioni rilevanti e comportare un giovamento economico per i membri dell’RAGIONE_SOCIALE; non vi era prova alcuna che le attività del COGNOME rientrassero nell’orbita del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ne avessero permesso il finanziamento e l’affermazione di sussistenza dell’aggravante era in contrasto con numerose altre pronunce citate;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’aggravante di cui all’a 416bis comma 6 cod.pen. a fronte delle specifiche doglianze contenute nell’appello non essendo stata dimostrata la provenienza dal RAGIONE_SOCIALE dei proventi investiti nelle attività economiche del COGNOME;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento della recidiva non essendosi tenuto conto dell’arco temporale intercorso tra le due condanne;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione NOME omessa concessione delle circostante attenuanti generiche, NOME mancata motivazione dei singoli aumenti per continuazione ed NOME determinazione della pena.
Con motivi nuovi dell’AVV_NOTAIO si deduceva ancora:
contrasto con i procedimenti nei riguardi dei coimputati nei quali era stata esclusa l’aggravante del sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen. con statuizione definitiva;
difetto di motivazione quanto NOME pena inflitta ed NOME negazione delle attenuanti generiche.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all’affermazione d responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen. di cui al capo n. 5 della ru quale organizzatore di un’RAGIONE_SOCIALE a delinquere finalizzata alle scommesse clandestine aggravata dNOME agevolazione RAGIONE_SOCIALE; in primo luogo si eccepiva che le emergenze probatorie avevano dimostrato la determinatezza e specificità del programma criminoso perseguito dal ricorrente e dai complici e ciò a dispetto della indeterminatezza e stabilità necessaria per la sussistenza necessaria del vincolo associativo; inconferenti dovevano ritenersi le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, riferite a fatti del lontano 2001 peraltro mai riscontrate quanto NOME fonte conoscenza; in alcuno dei dialoghi intercettati emergeva la prova del ruolo contestato all’imputato di asserito organizzatore e la condotta del ricorrente si era concretizzata attraverso un programma criminoso determiNOME costituito dall’esercizio del lotto clandestino non idoneo ad integrare l’ipotesi dell’art. 416 cod.pen.;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al rapporto specialità sussistente tra l’art. 416 cod.pen. e l’art. 4 I. 401/1989 che prevede tra suoi elementi costitutivi un’attività organizzata e cioè un complesso di persone e di mezzi utilizzati per l’esercizio abusivo dell’attività di scommessa; ed invero l intercettazioni ambientali dimostravano l’esistenza di una condotta orientata all’organizzazione delle scommesse rientrante al più nella fattispecie di legge speciale; – violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’aggravant dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta provata sulla base della cointeressenza nel gioco clandestino del coimputato NOME COGNOME che partecipava NOME ripartizione dei proventi e delle perdite; tale circostanza non poteva ritenersi sufficiente ai fini dolo specifico di agevolazione e le intercettazioni provavano anzi che profitti e perdite
erano distribuiti esclusivamente tra i quattro soggetti coinvolti così che la final
agevolatrice era stata basata su un travisamento della prova; la sola presenza del COGNOME nel gruppo non poteva ritenersi elemento sufficiente ai fini dell’art. 416bis1 cod.pen.;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento NOME omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e COGNOME, nell’interesse di COGNOME NOME, condanNOME per i capi 1, 25 e 26, deducevano con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 lett cod.proc.pen. per nullità del provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal AVV_NOTAIO successivamente ricusato; al proposito doveva farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 del 2020 sulla nullità del decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all’ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione d responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello av travisato le dichiarazioni del collaboratore COGNOME e valutato erroneamente quelle di COGNOME e COGNOME; richiamata la giurisprudenza di legittimità si deduceva che il COGNOME nel corso dell’interrogatorio del 17 aprile 2019 non aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente; quanto alle dichiarazioni del COGNOME si sottolineava come il ricorrente non avesse partecipato ad alcuno degli incontri monitorati da febbraio 2012; inoltre lo stesso COGNOME COGNOME aveva riferito circa il contenuto di tali asser incontri tra COGNOME e COGNOME; in relazione alle dichiarazioni di COGNOME, lo stesso avev accusato il ricorrente di alcune richieste estorsive per le quali non era stata elevata alcuna contestazione anzi avendo, le presunte persone offese, smentito qualsiasi condotta delittuosa; la difesa aveva eccepito, in forza di una sentenza nei confronti del coimputato COGNOME, l’inattendibilità del COGNOME le cui dichiarazioni erano anche in contrasto con quelle delle persone offese; in ogni caso le dichiarazioni dei due collaboratori non potevano reciprocamente riscontrarsi non facendo riferimento a fatti omogenei, attenendo a diversi settori illeciti;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione d responsabilità per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo n. 25 della rubrica il riconoscimento da parte della persona offesa COGNOME del ricorrente quale soggetto che unitamente al COGNOME avrebbe avanzato la richiesta estorsiva, era stata da sola ritenuta elemento sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità; tuttavia COGNOME avrebbe agito in un quartiere estraneo a quello della propria famiglia RAGIONE_SOCIALE ed il riconoscimento era avvenuto in forza di una progressione accusatoria da parte del COGNOME che in un primo momento aveva riferito di non conoscere il soggetto di nome NOME;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME condott estorsiva di cui al capo 26 ai danni di tale COGNOME; i giudici di appello avevano
fondato il concorso del COGNOME nel delitto sulla base di un mero contatto con la persona offesa senza che lo stesso avesse fornito alcun contributo punibile;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanz aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 416 bis cod.pen.; quanto NOME natura armata, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione della messa a disposizione del gruppo ed alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente; quanto all’aggravante di cui al comma 6°, ritenuta provata dNOME corte di appello in considerazione della imposizione delle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto del reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti; inoltre mancava la particolare dimensione dell’attività economica, corrispondenza dell’apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose; peraltro, la suddetta aggravante risultava esclusa all’esito del procedimento stralciato da parte del GUP del Tribunale di AVV_NOTAIO;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al trattament sanzioNOMErio ed all’aumento per continuazione.
AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME COGNOME deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 lett cod.proc.pen. per nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizioNOME emesso dal AVV_NOTAIO successivamente ricusato; al proposito doveva farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 37207 del 2020 sulla nullità del decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all’ordinanza di rigetto della richiesta del rito abbreviato condizioNOME emessa dal GIP successivamente ricusato;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 cod.pen. con riferimento NOME ritenuta responsabilità del COGNOME quale componente della famiglia RAGIONE_SOCIALE di Brancaccio e soggetto dedito NOME consumazione di attività illecite; si deduceva che a carico del ricorrente erano stati richiam elementi di mera valenza indiziaria non idonei a dimostrare alcun apporto del ricorrente NOME famiglia RAGIONE_SOCIALE, mancava la materialità della condotta tipica così come l’affectio societatis; gli episodi estorsivi nei quali il COGNOME era coinvolto, dovevano ritenersi episodici e non dimostrativi della stabile partecipazione e l’estraneità all’organizzazione era dimostrata dNOME mancata indicazione nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di cui capo n. 2 della rubrica, attinente l’emissione di fatture false per gli anni 2009, 2010 2011; l’affermazione di responsabilità si fondava sul contenuto di alcune conversazioni e sull’analisi di numerosi prelievi in contanti effettuati dall’imputato e sulla emissi di fatture per oltre 17 milioni di euro in favore di altre società; tuttavia non era s
effettuato alcun autonomo accertamento per verificare la reale esistenza della ditta individuale e la colpevolezza non poteva fondarsi esclusivamente sull’analisi dei movimenti in contante; oltretutto la condotta doveva ritenersi assorbita nella contestazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo n.1, rappresentandone una concreta manifestazione; errata era anche la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis1 cod.pen. esclusa all’esito del giudizio ordinario;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al delitto di tent estorsione aggravata di cui al capo n.7 quanto all’intervento dell’imputato finalizzato al recupero di una somma di cui la persona offesa era debitrice nei confronti di tale COGNOME NOMENOME il capo di imputazione aveva circoscritto il dato temporale al settembre del 2013 ed avevano errato sul punto i giudici di appello anche nell’escludere la più lieve ipotesi di cui all’art. 635 cod.pen. non essendo stat evidenziati gli elementi sulla base dei quali ritenere che la somma richiesta non fosse effettivamente dovuta trattandosi di credito reale vantato dal predetto COGNOME; in ogni caso l’imputato non aveva agito per le finalità di cosa RAGIONE_SOCIALE;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al delitto di tent estorsione aggravata nei confronti di COGNOME, posto che i giudici di appello COGNOME avevano riferito circa la reale ragione dell’incontro tra il ricorrente e la presunta p. – violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al reato di cui al ca n.9 della rubrica di violenza privata aggravata in danno di COGNOME NOME; difatti, COGNOME era intervenuto solamente per sanare un dissidio tra due venditori ambulanti;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME tentat estorsione aggravata di cui al capo n.16 ai danni di COGNOME NOME posto che da nessun atto di indagine risultava che al COGNOME fosse stata impedita l’attivazione di un ulteriore esercizio commerciale; peraltro, il colloquio tra il COGNOME ed il COGNOME e incompatibile per la sua limitata durata, con tale ricostruzione;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME tentat estorsione aggravata in danno di COGNOME NOME quanto NOME legittimità della richiesta avanzata dal COGNOME ricavabile dalle sommarie informazioni rese da COGNOME NOME NOME della p.o.;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME estorsione aggravata di cui al capo 19 della rubrica quanto NOME estorsione in danno della RAGIONE_SOCIALE; il contenuto della conversazione valorizzata non poteva per la sua genericità permetterne il riferimento a pagamenti effettuati dal RAGIONE_SOCIALE e, quanto ammesso dallo stesso, riguardava pagamenti spontanei non frutto di imposizioni estorsive;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME estorsione aggravata di cui al capo n.22 ai danni di COGNOME; i giudici di appello avevano qualificato la condotta del ricorrente in termini di condotta punibile senza che si fosse tenuto conto della circostanza per cui i pagamenti della p.o. al COGNOME erano avvenuti in epoca assai successiva NOME presunta attivazione del COGNOME;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME estorsione
aggravata di cui al capo n.23 in danno di tale COGNOME; dalle conversazioni valorizzate tra il ricorrente e la p.o. emergeva soltanto che in passato quest’ultima aveva effettuato pagamenti a titolo di pizzo senza però che da alcun elemento risultasse la riferibilità della condotta al COGNOME;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo n.24 dell rubrica (artt.629, 635 cod.pen.) posto che l’intervento del ricorrente si era limitato a danneggiamento dell’autovettura della persona offesa COGNOME il quale, peraltro, aveva riconosciuto di essere debitore di una rilevante somma; oltretutto la società era sottoposta ad amministrazione giudiziaria;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione d responsabilità di cui all’art. 73 dpr 309/1990; i giudici di appello avevano ricostrui la condotta in forza dei dialoghi intercettati tra il ricorrente ed il COGNOME ma non er mai stato effettuato alcun sequestro né i collaboratori di giustizia avevano riferit alcunché, in ogni caso i fatti dovevano riqualificarsi ex art. 75 comma 5 dell’art. 73 cit.;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle circostanz aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 416 bis cod.pen.; quanto NOME natura armata la sentenza impugnata aveva fatto riferimento al possesso di armi da parte di taluno degli associati senza che vi fosse dimostrazione della messa a disposizione del gruppo ed, inoltre, alcun sequestro aveva riguardato il ricorrente; quanto all’aggravante di cui al comma 6° ritenuta provata dNOME corte di appello in considerazione della imposizione delle imprese mafiose alle persone offese, la motivazione doveva ritenersi carente rispetto al necessario presupposto del reinvestimento nelle attività economiche dei profitti illeciti; inoltre, mancava la particolare dimensione dell’attivi economica, la corrispondenza dell’apporto di capitale e le utilità procurate dalle azioni criminose; peraltro, la suddetta aggravante risultava esclusa all’esito di un procedimento stralciato da parte del GUP del Tribunale DI AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione d responsabilità per il concorso nell’RAGIONE_SOCIALE a delinquere di cui al capo 2 con ruolo direttivo; l’affermata ripartizione tra ditte effettivamente operative e ditte cartiere avrebbero emesso fatture di vendita false si basava su una mera congettura degli operatori di P.G. non essendo mai state effettuate verifiche effettive circa la cessione dei pallets; non era stato effettuato alcun servizio di osservazione né accertata la sussistenza dei pallets e non si era considerato che gli acquisti venivano effettuati presso piccole imprese che vendevano in nero pallets di seconda o terza mano; in ogni caso mancava la dimostrazione della sussistenza del vincolo associativo essendo stati ricostruiti meri rapporti tra differenti ditte operanti nel medesimo setto commerciale come dimostrato dalle numerose assoluzioni di coimputati; inoltre, lacunosa ed insufficiente era la motivazione circa la partecipazione del Lo COGNOME
all’organizzazione mancando qualsiasi intercettazione tra lo stesso ed i coimputati così che il presunto ruolo di corriere anche fuori dNOME RAGIONE_SOCIALEia non risultava riscontrato alcun servizio di controllo e sequestro; ancora del tutto assertiva doveva ritenersi la motivazione sul ruolo organizzativo;
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’aggravante di cui all’ 416bis 1 cod.pen. sotto il profilo dell’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO di AVV_NOTAIO; ed invero, ai sensi della giurisprudenza della Sezioni Unite, per il riconoscimento della suddetta aggravante, è richiesta la sussistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare che l’intento dell’agente sia stato riconosciuto da concorrente dovendosi escludere qualsiasi profilo di responsabilità oggettiva; nel caso di specie, viceversa, l’aggravante era stata ritenuta in forza del mero coinvolgimento nei fatti del capofamiglia COGNOMECOGNOME e tuttavia dalle dichiarazioni del COGNOME n risultava alcun interesse dello stesso COGNOME nella vendita dei pallets, mancava qualsiasi riferimento a detto soggetto nelle conversazioni intercettate, in altr procedimento era stata anche esclusa l’aggravante del comma 6 dell’art. 416 bis cod.pen., altri coimputati erano stati assolti e per i coimputati all’esito del separ giudizio la detta aggravante era stata esclusa;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine NOME dosimetria del pena ed NOME omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 let cod.proc.pen. per nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizioNOME emesso dal AVV_NOTAIO successivamente ricusato; al proposito doveva farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite con l pronuncia n.37207 del 2020 sulla nullità del decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all’ordinanza di rigetto della richiesta del rito abbreviato condizioNOME emessa dal GIP successivamente ricusato; difatti, anche l’ordinanza che decide sulla richiesta di rito abbreviato condizioNOME chiude una fase del procedimento;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 bis comm 2 cod.pen. posto che la corte di appello non aveva spiegato in che misura la supposta attività direttiva poteva concordare con la mancata elevazione di contestazioni per una serie di vicende estorsive, così come il controllo del traffico degli stupefacenti no era compatibile con l’assenza di elementi per i reati di cui ai capi da 27 a 30; ancora mancava qualsiasi contestazione specifica in materia di frodi fiscali e di lott clandestino e l’assistenza economica alle famiglie dei detenuti non era riscontrata da elementi specifici; risultava, poi, che il ruolo apicale nel mandamento di Brancaccio era coperto da soggetto diverso e peraltro sin dal 2013 il mandamento era stato spostato da Brancaccio a Ciaculli; i colloqui tra i fratelli COGNOME erano sta valorizzati in maniera selettiva e parziale e doveva essere evidenziato come nel 2014
fosse intervenuto un procedimento di archiviazione in assenza di concrete condotte attribuibili all’indagato; peraltro il COGNOME era stato arrestato nel 2015 così che poteva aver coperto la funzione dirigenziale sino al luglio 2017; così che le risultanze fino al 2014 erano coperte dal provvedimento di archiviazione ed i fatti successivi al 2015 non erano riferibili al ricorrente perché detenuto; le dichiarazioni del COGNOME dovevano ritenersi inattendibili e smentite dal COGNOME COGNOME mentre quelle del COGNOME riferivano una opinione soggettiva;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’aggravante di c al comma 6° dell’art. 416 bis cod.pen.; innanzitutto si evidenziava come la predetta aggravante era stata esclusa nei procedimento avente ad oggetto altre famiglie dello stesso mandamento; in ogni caso mancava la motivazione tendente a dimostrare il reinvestimento dei profitti illeciti in strutture produttive dirette a prevalere sull imprese operanti nello stesso territorio, senza che potesse rilevare la gestione di singoli esercizi ovvero supposti dati notori, dovendosi escludere il riconoscimento automatico dell’aggravante; inoltre non si era tenuto conto che l’attività finanziat con il provento di delitti, il commercio degli imbNOMEggi, si reggeva su un meccanismo organizzato di emissione ed utilizzazione di fatture inesistenti e quindi era, essa stessa, formalmente e sostanzialmente illecita così da essere estranea all’ambito applicativo dell’aggravante;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’aggravante di c al comma 4° dell’art. 416 bis quanto NOME natura armata dell’RAGIONE_SOCIALE non potendo la stessa basarsi sul dato storico e sulla natura oggettiva della circostanza; ne procedimento in oggetto era mancata la contestazione dell’uso di armi nella consumazione di condotte estorsive;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine NOME recidiva specif posto che la condotta contestata nel presente processo, posta in essere dal febbraio 2005, era intervenuta prima dell’unica condanna risalente al 2007 e divenuta irrevocabile nel 2009; peraltro, l’aumento a titolo di recidiva, era stato applicato massimo con motivazione contraddittoria; in ogni caso la decisione doveva censurarsi quanto al riconoscimento della recidiva in relazione a due segmenti di partecipazione al medesimo RAGIONE_SOCIALE stante che la seconda condanna attiene ad un nuovo segmento del medesimo delitto già giudicato in precedenza.
Con motivi nuovi a firma di entrambi i difensori, si rappresentava che per i coimputati separatamente giudicati la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416 bis cod.pen. era stata definitivamente esclusa. Inoltre, in sede d conclusioni di altro procedimento connesso, il procuratore generale aveva chiesto l’esclusione della recidiva; al proposito si lamentava che la data iniziale d contestazione del delitto associativo nel presente procedimento (2005) rimontava a quattro anni prima la sentenza definitiva (2009).
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME NOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 let cod.proc.pen. per nullità del provvedimento di ammissione al rito abbreviato emesso dal AVV_NOTAIO successivamente ricusato; al proposito doveva farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.37207 del 2020 sulla nullit del decreto che dispone il giudizio, principio che doveva estendersi anche all’ordinanza di ammissione al rito abbreviato emessa dal GIP successivamente ricusato;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 cod.pen. avendo la corte illogicamente desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori e dagli esiti delle indagini di P.G. la perdurante partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE da parte di soggetto già condanNOME, non potendo valutarsi quale elemento decisivo il precedente giudicato; le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME si riferivano a fatti no omogenei tra loro e non potevano ritenersi riscontrate dalle accuse di COGNOME perché inattendibile; ed invero, posto che il riscontro deve avere ad oggetto il medesimo ruolo indicato dal primo collaboratore, mentre COGNOME aveva riferito di vicende estorsive, COGNOME accusava COGNOME di gestione di attività economiche nella zona di competenza e sul punto la corte di appello aveva violato i principi giurisprudenziali; i narrato del COGNOME era poi inattendibile essendo frutto di una mera ipotesi dello stesso e lo stesso non aveva riferito di aver appreso del coinvolgimento di COGNOME; illogica era la valutazione della conversazione del 19/11/2014 tra NOME e NOME il quale si era limitato a ricevere uno sfogo del primo; il sistema di video sorveglianza aveva documentato un incontro con Caserta di cui era ignoto il contenuto, mentre il sistema GPS instNOMEto sul mezzo del NOME non aveva permesso di accertare un incontro tra lo stesso e il ricorrente;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alle aggravanti di c ai commi 4 0 e 6° dell’art. 416 bis cod.pen. poiché non poteva ritenersi sufficiente la disponibilità di armi in capo ad uno degli associati essendo necessario che le stesse siano a disposizione del gruppo; inoltre, con riguardo al comma 6, era mancata la dimostrazione della particolare dimensione dell’attività economica finanziata e del reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, circostanza dimostrata dall’esclusione dell’aggravante nel separato procedimento definito dal GUP del Tribunale di AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen., posto che sussiste contraddittorietà tra l’individuazione del ruolo direttivo del COGNOME e l’indicazione mandamento di riferimento nonché della famiglia di appartenenza del COGNOME; l’affermazione di responsabilità era illogica nella parte in cui aveva ritenuto ricorrente coinvolto in attività di cessione di sostanze stupefacenti ed estorsion benché fosse stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 10 e 27 della rubrica; quanto alle dichiarazioni dei collaboratori valorizzate dNOME sentenza impugnata si trattava di
episodi del tutto differenti e disconnessi gli uni dagli altri; COGNOME non aveva m accusato COGNOME di fare parte di RAGIONE_SOCIALE e la sua accusa relativa NOME cessione di droga era rimasta priva di riscontri estrinseci; il COGNOME aveva riferito una notiz appresa de relato da un soggetto, NOME, che aveva a sua volta riferito una mera opinione; il COGNOMECOGNOME COGNOME, aveva riferito circostanze apprese de relato non specifiche e prive di riscontri; infine, aveva errato la corte di appello nel ritenere elementi riscontro gli esiti delle conversazioni intercettate posto che alle stesse non aveva mai partecipato NOME e che il loro contenuto era generico;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’aggravante di c al comma 4 0 dell’art. 416 bis cod.pen. avendo la corte di appello errato nella valutazione del profilo soggettivo del prevenuto, non potendosi ricorrere a criteri di imputazione di responsabilità oggettiva e non risultando alcuna detenzione nell’interesse del gruppo RAGIONE_SOCIALE;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’aggravante di c al comma 6° dell’art. 416 bis cod.pen. avendo la corte di appello violato l’obbligo di motivazione quanto alle particolari dimensioni dell’attività economica ed all’apporto di capitale nonché al profilo della consapevolezza in capo al prevenuto del reimpiego dei profitti illeciti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; al proposito si evidenziava che al NOME no era stato contestato il concorso nell’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo n.2, mentre il riferimento all’imposizione di imprese mafiose contenuto nella sentenza impugnata era rimasto del tutto generico e travisato risultava la ricostruzione quanto al meccanismo fraudolento di cui al capo 2;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’omessa concessione delle attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva sulla base di due precedenti penali remoti e non specifici ed NOME determinazione della pena.
Con motivi nuovi si rappresentava che per i coimputati separatamente giudicati la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art., 416 bis cod.pen. era stata definitivamente esclusa.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME ritenuto responsabile del delitto associativo di cui al capo n. 2 della rubrica, deduceva con distinti motivi di ricorso qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 178 cod.proc.pe per nullità assoluta del provvedimento di ammissione al rito abbreviato pronunciata dal AVV_NOTAIO successivamente ricusato e degli atti successivi;
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME esisten dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo n.2 ed NOME individuazione di condotte dimostrative della partecipazione; al proposito si lamentava l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell’art. 416 cod.pen. mancando sia un accordo stabile e duraturo tra gli associati mirato NOME realizzazione di un programma criminoso tale da differenziarlo dNOME ipotesi di cui all’art. 110 cod.pen., sia l’affectio societatis; sotto il primo profilo mancava la stabile organizzazione, la ripartizione dei ruoli, il programma criminoso;
in ogni caso difettava la verifica della prova dell’adesione del ricorrente al sodalizi fondata soltanto sulla consapevolezza delle operazioni illecite che non poteva essere contestata al COGNOME, semplice dipendente della società “RAGIONE_SOCIALE” e quindi soggetto meramente subordiNOME;
– violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione NOME riten sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione della famiglia RAGIONE_SOCIALE mancando la prova del dolo specifico di favorire l’RAGIONE_SOCIALE proprio da parte dell’odierno ricorrente e non potendosi far riferimento ad un mero dato di contestualità ambientale; il COGNOME aveva intrattenuto rapporti soltanto con il COGNOME e mai con il COGNOME, non vi era dimostrazione della finalizzazione dell’azione a favorir l’RAGIONE_SOCIALE piuttosto che un singolo partecipante e, soprattutto, nel procedimento parallelo celebratosi con rito ordinario, la suddetta aggravante era stata esclusa, non essendosi ritenuto provato che gli illeciti introiti delle operazioni di falsa fatturaz affluissero NOME famiglia RAGIONE_SOCIALE;
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto all’omessa concessione delle attenuanti generiche avuto riguardo allo stato di incensuratezza del COGNOME, al suo minore rilievo RAGIONE_SOCIALE, ed NOME determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Devono in primo luogo essere analizzate alcune questioni comuni a più ricorsi.
LA NULLITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE AL RITO ABBREVIATO. RITO
I difensori degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno tutti dedotto la nullità dei provvedimenti di ammissione al rito abbreviato ed al rito abbreviato condizioNOME e, conseguentemente, anche delle sentenze di primo e secondo grado, pronunciati dal AVV_NOTAIO poi ricusato AVV_NOTAIO COGNOME. Ai fini di valutare la fondatezza della doglianza necessario ripercorrere le scansioni del procedimento svoltosi dinanzi al G.U.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; in particolare:
il pubblico ministero di AVV_NOTAIO, il giorno 8 maggio 2018, chiedeva il rinvio a giudizio di COGNOME NOME ed altri 49 imputati;
con decreto del 10 maggio 2018 il AVV_NOTAIO fissava l’udienza preliminare per il 28 giugno 2018;
all’udienza preliminare del 28 giugno 2018 il AVV_NOTAIO COGNOME dava atto di avere depositato istanza di astensione che era stata respinta, sicché i difensori degli imputati depositavano richiesta di ricusazione dello stesso;
NOME successiva udienza del 4 luglio 2018, costituite le parti, i difensori degli imputa muniti di procura speciale avanzavano istanza di rito abbreviato semplice che il AVV_NOTAIO ammetteva, respingendo contestualmente le richieste di abbreviato condizioNOME;
all’udienza del 12 luglio 2018, il AVV_NOTAIOU.AVV_NOTAIO emetteva il decreto di rinvio a giudizio degli imputati non ammessi a riti alternativi;
la Corte di Appello di AVV_NOTAIO con due ordinanze del 16 e 18 luglio 2018 respingeva la richiesta di ricusazione ed avverso detti provvedimenti i difensori di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME proponevano ricorso per cassazione;
con due distinte sentenze del 28 novembre 2018 (nn. 55231 e 55232) la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, ritenuta la sussistenza di una situazione di incompatibilità del AVV_NOTAIO.U.P. AVV_NOTAIO COGNOME che aveva emesso in fase di indagine provvedimenti di proroga delle intercettazioni, anCOGNOMEva senza rinvio le ordinanze della corte di appello;
nomiNOME in sostituzione del AVV_NOTAIO COGNOME, a seguito dell’accoglimento della ricusazione di quest’ultimo, altro G.U.P. nella persona del AVV_NOTAIO COGNOME, all’udienza del 14 dicembre 2018 le difese avanzavano richieste di regressione del procedimento e conseguente scarcerazione per decorrenza termini degli imputati detenuti;
NOME successiva udienza del 18 dicembre 2018 il AVV_NOTAIO.U.P. AVV_NOTAIO rigettava le richieste difensive e confermava i provvedimenti presi dal AVV_NOTAIO ricusato in ordine ai riti alternativi (ammissione del rito abbreviato semplice e rigetto delle richieste abbreviato condizioNOME) già precedentemente richiesti dai procuratori speciali degli imputati;
indi proseguiva la discussione delle parti nel rito abbreviato e all’udienza del 14 febbraio 2020 l’emissione della sentenza di primo grado da parte del AVV_NOTAIO.
1.1 Tanto premesso, corretta si rileva la decisione della corte di appello esposta alle pp. 30 e ss. sulla insussistenza di cause di nullità del procedimento; come esposto nella sentenza di appello, il nuovo G.U.P., AVV_NOTAIO COGNOME, nomiNOME in sostituzione di quello ricusato, AVV_NOTAIO COGNOME, ha rinnovato i provvedimenti di ammissione del rito abbreviato e di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizioNOME nei confronti tutti gli imputati che avevano avanzato le relative istanze, odierni ricorrenti. Risult pertanto, che lo svolgimento del rito contratto è avvenuto a seguito della decisione non assunta dal AVV_NOTAIO ricusato, così come esposto invece dai ricorrenti, bensì in forza di una nuova decisione emessa dal AVV_NOTAIO.
Peraltro, l’interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite imp. Gerbino (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116 – 01) che i ricorrenti propongono nei rispettivi ricorsi non appare fondata. Appare in primo luogo necessario ricordare che le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla validità degli atti compiuti dal AVV_NOTAIO ricusato avevano già limitato gli effetti caducatori della successiva ricusazione NOME sola categoria dei provvedimenti decisori sulla responsabilità dell’imputato; invero in una prima pronuncia si era già affermato come rientra, nell’ambito del divieto, per il AVV_NOTAIO ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denomiNOME, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce (Sez. U, Sentenza n. 23122 del 27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011 ) Rv. 249733 – 01). Quanto alle Sez. Un Gerbino di cui si invoca un effetto dirimente, tale decisione ha stabilito che il decreto che dispone il giudizio emesso dal AVV_NOTAIO
dell’udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull’istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest’ultima, affetto da nullità assoluta d ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giud (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020 cit.).
Il principio affermato dNOME suddetta decisione, quindi, riguarda un atto che ha tipico carattere decisorio e la sua valenza non può estendersi anche ad affermare la nullità assoluta di atti assunti dal AVV_NOTAIO ricusato aventi caratteristiche del t differenti proprio perché privi di natura decisoria in ordine NOME regiudicanda; particolare in motivazione alle pp. 16 e ss. la suddetta pronuncia delle Sez. Un. ha stabilito che “muovendo dal quadro di principi stabiliti con la sentenza Tanzi, la questione rimessa alle Sezioni Unite è agevolmente risolvibile, ove si consideri che nel modello tipico di atto processuale cui il legislatore ha dato veste formale con i decreto che dispone il giudizio – emesso nel caso di specie da un AVV_NOTAIO il cui difetto di imparzialità è stato accertato solo all’esito del giudizio di rinvio, quando il proces principale era in fase di avanzata trattazione – sono senza dubbio ravvisabili i connotati strutturali e funzionali propri di un atto del procedimento che “definisce l regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce”. Soprattutto, esso è un provvedimento che “chiude” irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa “decisoria” rispetto NOME pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e determinando, in tal modo, le condizioni necessarie per il transito del processo verso una nuova e diversa fase. Analogamente NOME sentenza di non luogo a procedere, epilogo rispetto al quale si trova in rapporto di mutua esclusione, il decreto che dispone il giudizio è un atto di RAGIONE_SOCIALE valutativo e decisorio emesso da un AVV_NOTAIO sulla base delle medesime risorse cognitive proprie della fase, con una connotazione funzionale assimilabile NOME sentenza per la sua vocazione definitoria della regiudicanda preliminare all’instaurazione del dibattimento. Non si limita, dunque, ad esplicare un’efficacia meramente propulsiva nel determinare il passaggio ad una fase successiva, poiché il criterio che ne sottende l’emissione implica non solo una valutazione del AVV_NOTAIO sul merito degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari e, se del caso, in sede di udienza, ma presuppone la pienezza del contraddittorio tra le parti necessarie ai sensi dell’art. 420, comma 1, cod. proc. pen., nello svolgimento del suo compito di garanzia dei diritti e delle facoltà dell’imputat in ordine al vaglio di sostenibilità dell’ipotesi accusatoria”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nell’interpretazione delle Sezioni Unite, pertanto, la nullità degli atti compiuti AVV_NOTAIO successivamente ricusato è limitata a quegli atti del procedimento che definiscono la regiudicanda chiudendo irreversibilmente una fase quale, appunto, il decreto che dispone il giudizio emesso in alternativa rispetto NOME sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 425 cod. proc. pen.. Viceversa, di tale caratter definitorio di una fase e di decisione sulla regiudicanda, sono privi sia il provvedimento di ammissione del rito abbreviato semplice che quello di rigetto del rito abbreviato condizioNOME. Ed invero, ai sensi della inequivocabile disciplina dettata dall’art. 438
comma secondo, cod. proc. pen. risulta che, aperta l’udienza preliminare e costitute le parti, l’imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, può avanzare richiesta di giudizio abbreviato che il AVV_NOTAIO ammette con ordinanza. Ai sensi del successivo comma quinto, l’imputato può subordinare la richiesta ad integrazioni probatorie necessarie ai fini della decisione ed in tal caso il G.U.P. è chiamato a valutare soltanto l’utilità dell’integrazione probatoria richiesta ai fini della decisione. Dall’analisi norme è pertanto escluso qualsiasi parallelismo tra la natura del decreto che dispone il giudizio, atto che chiude irreversibilmente una fase, decidendo sulla regiudicanda, subordiNOME NOME valutazione dell’insussistenza dei presupposti per emettere la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., ed i provvedimenti di ammissione del rito abbreviato o di rigetto della richiesta di abbreviato condizioNOME, non avendo questi ultimi né il carattere di chiudere definitivamente una fase né quello decisorio della regiudicanda. Invero, il G.U.P., una volta che è investito della richiesta di rito abbreviato secco o condizioNOME, non può emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. bensì deve procedere allo svolgimento del rito contratto ed emettere, eventualmente, all’esito dello stesso sentenza di proscioglimento ex art. 442 cod. proc. pen.. Mai, pertanto, nella fase di ammissione del rito abbreviato o di rigetto del rito abbreviato condizioNOME il G.U.P. è chiamato ad effettuare una valutazione analoga a quella del decreto che dispone il giudizio così che infondata si rivela la richiesta difensiva di estensione anche a questi casi dei principi stabiliti dalle citate Sez. Un. imp. Gerbino.
1.2 Tale valutazione risulta già accolta da questa Corte di Cassazione proprio nel presente procedimento da quelle decisioni che su ricorso degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno statuito la validità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato emesso da parte del AVV_NOTAIO successivamente ricusato; in particolare si è affermato che in tema di ricusazione e astensione, non sono inefficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal AVV_NOTAIO ricusato o astenuto, dei quali il provvedimento di accoglimento dell’istanza non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia ai sensi dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., la cui previsione riguarda i soli atti a contenuto probatorio, fermo restando il potere del nuovo AVV_NOTAIO di assumere determinazioni diverse da quelle adottate dal AVV_NOTAIO sostituito (Sez. 5, n. 44120 del 09/05/2019, Rv. 277848 – 01 ed anche Sez. 5, n. 44121/2019 imp. COGNOME non mass.; Sez. 5 n.44123/2019 imp. COGNOME non mass.); in motivazione la suddetta pronuncia ha spiegato che l’incompatibilità e la conseguente nullità degli atti del AVV_NOTAIO poi ricusato:” deriva invece dall’avere assunto un qualsiasi atto, tranne quelli correlati ad un incidente probatorio, nell’esercizio delle funzioni di Gip, ed essere poi chiamati a decidere sul non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio (ovvero, a fortiori, sulla responsabilità dell’imputato”, circostanza non ravvisabile nelle decisioni sul rito abbreviato. E la predetta pronuncia sottolineava anche l’irrilevanza nel caso di specie della decisione sul rigetto delle richieste di abbreviato condizioNOME affermando che:” l’odierno ricorrente – NOME richiesta di rito abbreviato condizioNOME disattesa dal AVV_NOTAIO ricusat
– fece poi seguire una istanza ex art. 438, comma 1, cod. proc. pen., sulla cui ammissione, ai sensi del successivo comma 4, né il primo AVV_NOTAIO né quello subentrato potevano avere margini di discrezionalità”.
Analoga affermazione si rinviene anche nella decisione della terza sezione su altro ricorso di uno degli imputati ricorrenti del presente procedimento (Sez. 3, 35205 del 2019 imp. COGNOME non mass.) e secondo cui:” si deve ribadire che l’inefficacia degli atti è solo quella che colpisce gli atti a contenuto probatorio. Certamente non ha tale natura l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato c.d. “secco”, all’esito della modifica legislativa della legge 479 del 1999, che, eliminando 11 giudizio di decidibilità “allo stato degli atti”, lo ha reso un diritto per l’imputato ad essere giudicato semplice richiesta, con tale rito speciale, sicchè alcuna decisione/delibazione il AVV_NOTAIO dell’udienza preliminare deve compiere”.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, i motivi con i quali è stata dedotta la nullità dei provvedimenti di ammissione al rito abbreviato da parte del AVV_NOTAIO ricusato e delle sentenze di primo e secondo grado vanno respinti.
2. L’AGGRAVANTE DI CUI AL QUARTO COMMA DELL’ART. 416 BIS COD.PEN.
I ricorsi degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME hanno contestato la ritenuta sussistenza della aggravante del quarto comma di cui all’art. 416 bis cod.pen. sotto i profili della violazione di legge e del difet motivazione. In particolare con vari argomenti i difensori hanno dedotto non potere farsi riferimento a dati notori e mancare la dimostrazione della disponibilità di armi in capo agli imputati messe a disposizione dell’intero gruppo RAGIONE_SOCIALE di appartenenza.
Le doglianze proposte appaiono non fondate; ed invero deve essere ricordato sul punto che l’inequivocabile riferimento normativo contenuto nella norma di cui si discute ( art. 416 bis quarto comma cod.pen.: “se l’RAGIONE_SOCIALE è armata….”) impone avere riguardo all’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e non NOME singola articolazione locale (famiglia, cellula, locale etc…). Ne deriva pertanto affermare che secondo la volontà del legislatore ciò che rileva è la disponibilità di armi in capo all’entità associativa a quale le cellule operative appartengono. Se pertanto è contestata la partecipazione NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE e ad una famiglia della stessa quale il gruppo di Brancaccio-INDIRIZZO, è sempre al fenomeno associativo generale che deve farsi riferimento e non al singolo gruppo RAGIONE_SOCIALE; difatti l’appartenenza NOME singola famiglia importa la riferibilità all’RAGIONE_SOCIALE del gruppo e, quindi, riferibilità NOME stessa anche dell’utilizzazione di armi. Invero le cellule locali esistono quali entità autonome ma fanno parte dell’RAGIONE_SOCIALE ed è a quest’ultima che deve guardarsi per la disponibilità di armi; la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente accolto questa interpretazione della norma con diverse pronunce sia con riferimento a RAGIONE_SOCIALE che NOME ‘RAGIONE_SOCIALE; con riferimento ad articolazioni di RAGIONE_SOCIALE è stato in particolare affermato che in tema di RAGIONE_SOCIALEi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE storiche (nella specie, “RAGIONE_SOCIALE“), per la configurabilità dell’aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l’esatta individuazione delle stesse, ma è
sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori; ed in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE contestata sia storicamente riconducibile a “RAGIONE_SOCIALE“, il riferimento NOME stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell’interno del RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2 n. 22899 del 14/12/2022 (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284761 – 01). Precedentemente si era già affermato che in tema di RAGIONE_SOCIALE di stampo RAGIONE_SOCIALE, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo RAGIONE_SOCIALE o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Rv. 271743 – 01). In applicazione di tali principi, in forza dei quali occorre riferire la disponibilità di armi all’RAGIONE_SOCIALE cui si appartiene e, quindi, n caso in esame proprio a RAGIONE_SOCIALE senza che rilevi quale elemento decisivo la disponibilità di armi in caso NOME singola famiglia oggetto di contestazione, deve ritenersi che errano i ricorsi nel prospettare quale elemento decisivo per manifestare il difetto di consapevolezza da parte di ognuno dei ricorrenti imputati del delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. della disponibilità di armi in capo ad altri componenti dell stessa famiglia poiché, il parametro di riferimento avrebbe dovuto essere quello ben diverso dell’intera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la cui disponibilità di armi ed esplosivi risulta ripetutamente dimostrata con accertamenti dotati di autorità di cosa giudicata ed è anche emersa nel presente procedimento in cui viene fatto riferimento ripetuto a soggetti detenuti per il coinvolgimento in gravissimi episodi di strage, peraltro componenti della stessa famiglia di cui si discute nel presente giudizio.
Peraltro, va anche segnalato che le doglianze appaiono manifestamente infondate anche NOME luce della specifica motivazione contenuta a p. 384 della motivazione della pronuncia di appello in ordine al possesso di armi, strumentale NOME realizzazione di attività associative, in capo a taluno dei componenti del gruppo per cui è processo. Conseguentemente tutti i motivi avanzati in ordine NOME aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416 bis cod.pen. vanno respinti.
3. L’AGGRAVANTE DI CUI AL SESTO COMMA DELL’ART. 416 BIS COD.PEN.
Con le impugnazioni avanzate nell’interesse di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME sono stati dedotti i vizi di violazione d legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento dell’aggravante del sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen.; i ricorsi sono fondati nei limiti che verranno esposti. Il tema della sussistenza della aggravante del sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen. risulta essere stato affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259588 – 01, COGNOME, secondo cui l’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. è configurabile nei
confronti dell’associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto d successivo reimpiego da parte sua; in motivazione ricostruendo l’istituto la Corte ha precisato che la “ratio” dell’aggravante in parola è da ravvisarsi nella necessità sanzionare più efficacemente l’inserimento delle RAGIONE_SOCIALEi mafiose nei circuiti dell’economia legale, in quanto espressione di una “progressione-criminosa” rispetto al reato-base che denota la maggiore pericolosità dell’organizzazione. In particolare la stessa pronuncia sottolinea in motivazione che:” L’aggravante di cui all’art. 416bis, sesto comma , cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determiNOME settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. L’aggravante i stabilisce una precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate n terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamicostrutturale, essendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche. L’apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose. Il riferimento all’attività economiche è da intendere come intervento in struttur produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture offrano beni e servizi. La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l’inserimento delle RAGIONE_SOCIALEi mafiose nei circuiti dell’economia legale grazie all maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti. Come si desume dal chiaro tenore letterale dell’art. 41 bis, sesto comma , cod. pen., ai fini della con figurabilità dell’aggravante non necessario che l’attività imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l’aggravante anche se il finanziamento è di RAGIONE_SOCIALE misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, proventi delittuosi. L’interpretazione letterale del sesto comma, la sua lettura logic sistematica nel contesto complessivo dell’art. 416-bis cod. pen. e la sua ragione giustificativa inducono a ritenere che la previsione normativa si applich esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalit programmatiche dell’RAGIONE_SOCIALE …… L’aggravante, che appartiene al novero di quelle speciali, ha natura oggettiva (art. 70 cod. pen.), poiché il perseguimento della finalità descritta nell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi de delitti, costituisce una connotazione obiettiva dell’RAGIONE_SOCIALE e ne qualifica pericolosità al pari del suo carattere armato. In coerenza con tale natura dell’aggravante è da ritenere che essa vada riferita all’attività dell’RAGIONE_SOCIALE quanto tale e non necessariamente NOME condotta del singolo partecipe (Sez. 5, n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
12251 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, COGNOME, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 244904; Sez. 6, n. 17249 del 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, COGNOME, Rv. 215908). Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416- bis, sest comma, cod. pen., non è necessario che il singolo associato s’interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i par dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intendano assumere o mantenere il controllo (Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497). La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dNOME legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del RAGIONE_SOCIALE, sempre che essi siano stati a conoscenza dell’avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l’abbiano ignorato per colpa o p errore determiNOME da colpa. Peraltro, qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determiNOME RAGIONE_SOCIALE, ciascuno dei membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l’eventu ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti Come condivisibilmente affermato da un’autorevole dottrina, essa rappresenta una sorta di “progressione criminosa” rispetto al reato-base e denota la maggiore pericolosità di un’organizzazione che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influendo sul mercato finanziario sulle regole della concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita”.
Così ricostruita l’operatività della aggravante rimane pertanto stabilito che:
la stessa ha natura oggettiva e va riferita NOME attività dell’RAGIONE_SOCIALE e non singolo partecipe;
l’apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate da azioni delittuose poste in essere dall’RAGIONE_SOCIALE;
il reinvestimento deve essere effettuato in strutture produttive dirette a prevalere nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi;
è possibile che le strutture produttive destinatarie dei reinvestimenti usufruiscano di apporti c.d. misti e cioè siano alimentate, in parte, dagli utili della gest formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi.
Tali verifiche vanno pertanto effettuate dal AVV_NOTAIO di merito il quale potr riconoscere la sussistenza della aggravante del sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen. solo quando sussistano i predetti presupposti, e risulti cioè acclarato che l’RAGIONE_SOCIALE della cui appartenenza o direzione si discute abbia operato un reinvestimento di capitali illeciti in attività economiche che offrano beni o servizi.
Proprio nell’applicazione dei suddetti principi la successiva evoluzione giurisprudenziale di legittimità ha anche chiarito che un’ipotesi tipica di reinvestiment in attività produttive si ha nel caso della cd. imposizione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE che s riscontra quando l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nelle sue attività di controllo del
territorio, non si limita ad imporre il pagamento di somme agli esercenti attivit economiche ma impone agli stessi di rifornirsi di beni o servizi presso imprese mafiose che praticano prezzi maggiorati; si è difatti stabilito che in tema di RAGIONE_SOCIALE delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, aggravata ai sensi dell’art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è co dNOME remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall’impresa RAGIONE_SOCIALE, che si giova dell’imposizione RAGIONE_SOCIALE, ovvero dai proventi derivanti dall’acquisizione dell’attivi commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l’investimento di tale profi nelle attività della medesima impresa RAGIONE_SOCIALE. (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 – 02). Detta pronuncia, quindi, ha riconosciuto l’applicazione dell’aggravante in questione anche al caso in cui con l’attività estorsiva si imponga una impresa RAGIONE_SOCIALE che si alimenti attraverso la cessione a prezzi maggiorati di beni o servizi.
3.1 Tali essendo i principi di riferimento deve ritenersi che la sentenza impugnata non abbia concretamente fornito adeguata spiegazione sia delle attività economiche nelle quali è stato operato il reinvestimento, sia della natura illecita dei cap reinvestiti, sia dell’inserimento delle società finanziate in settori dell’at economica di cui si mirava ad assumere il controllo e ciò, sebbene il processo in questione abbia proprio fatto emergere il controllo da parte di alcuni imputati d attività nel settore della commercializzazione di imbNOMEggi industriali.
Ed invero hanno colto nel segno i ricorsi nella parte in cui lamentano il difetto d motivazione della impugnata pronuncia con riguardo all’accertamento dei presupposti della suddetta aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen.; premesso che nel caso in esame la contestazione è generica, perché formulata sotto il profilo di finanziare attività economiche con il profitto di delitti, la motivazione esposta a pagi 388 della sentenza di appello fa in primo luogo generico riferimento all’imposizione di imprese mafiose senza però che siano richiamati elementi specifici od episodi precisamente ricostruiti dai quali risulti che la famiglia RAGIONE_SOCIALE della cui appartenenza si discute, l’articolazione di Brancaccio-INDIRIZZO di RAGIONE_SOCIALE, avesse imposto proprie imprese mafiose ad altri operatori economici costretti ad acquistare beni o servizi a prezzi maggiorati. Tale primo profilo andrà pertanto analizzato in sede di rinvio.
Ugualmente priva di adeguata giustificazione si rivela anche la seconda affermazione, contenuta nelle pagine 387-388 della sentenza impugnata, sul reinvestimento nelle imprese riferibili agli imputati COGNOME e COGNOME dei proventi di reati fiscali per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la cort merito invero, pur a fronte di una confisca di numerosissime società ha mancato di specificare in quali imprese concretamente operative nel settore economico siano state effettuate le operazioni di reinvestimento e se tali imprese che usufruivano di capitali illeciti siano risultate realmente operative e non mere “cartiere” poiché
quest’ultimo caso, secondo i criteri indicati dNOME citata pronuncia delle Sezioni Unite non potrebbe riconoscersi la sussistenza dell’aggravante essendo avvenuto il trasferimento di somme da un’attività illecita ad altra attività anch’ess esclusivamente illecita. E’ mancata pertanto l’indicazione di quali società o imprese riferibili ai suddetti imputati abbiano usufruito dei capitali di origine illecita re dall’RAGIONE_SOCIALE ed, anche, l’indicazione dei settori nei quali tali società o impres abbiano in concreto operato in parte lecitamente. Tali verifiche andranno pertanto compiute in sede di giudizio di rinvio dovendosi chiarire se sia emerso che le attività del gruppo di imprese riferibili al COGNOME nel settore della commercializzazione degli imbNOMEggi industriali abbiano in concreto anche operato lecitamente acquisendo una posizione rilevante nello stesso settore, come parrebbe prefigurare la confisca di un così elevato numero di società ed imprese. Proprio in applicazione dei suddetti principi, pertanto, la sentenza impugnata deve essere anCOGNOMEta con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di AVV_NOTAIO limitatamente NOME circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis comma 6 cod. pen. nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per nuovo giudizio su detto punto.
E’ poi il caso di evidenziare come alcun rilievo decisivo assuma la definitiva esclusione della stessa aggravante a carico dei coimputati separatamente giudicati, non ravvisandosi ipotesi di contrasto di giudicati per elementi accessori del fatto qual le circostanze aggravanti (Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Rv. 263592 – 01).
Tanto premesso può ora procedersi NOME analisi delle singole posizioni processuali; inammissibile è il ricorso avanzato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse d COGNOME NOME. Ed invero il suddetto difensore non risulta avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori e non poteva, pertanto, proporre alcun atto d impugnazione in cassazione come inequivocabilmente previsto dall’art. 613 comma 1 cod.proc.pen..
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manifestamente infondato e, pertanto, anch’esso inammissibile è il ricorso avanzato nell’interesse di COGNOME NOME con il quale sono state avanzate doglianze limitatamente NOME determinazione della pena; ed invero va innanzi tutto rammentato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità d AVV_NOTAIO di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del RAGIONE_SOCIALE: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo NOME gravità del reato o NOME capacità a delinquere, essendo, invece,
necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore NOME misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243 – 01).
E nel caso in esame non essendo la pena stabilita in misura assai superiore NOME media edittale, del tutto sufficienti appaiono i richiami operati dal AVV_NOTAIO di appel per giustificare la sanzione inflitta, NOME gravità dei precedenti, indicati alle pagine 401 dell’impugnata pronuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso dell’AVV_NOTAIO per COGNOME AVV_NOTAIO che ha lamentato, con un unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto NOME mancata esclusione della recidiva; ed invero in alcun modo può ritenersi sussistere il denunciato vizio posto che l’impugnata sentenza contiene proprio una motivazione specifica sulle ragioni del riconoscimento della recidiva a p. 401 ove si sottolinea, con argomenti di fatto non censurabili nella presente sede, che la consumazione di ulteriori gravi delitti denota una accentuata capacità a delinquere. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo di questioni già devolute all’analisi della corte di merito e dNOME stessa adeguatamente esaminate, appare anche il ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto colpevole nei due gradi di merito di concorso nell’estorsione aggravata ex art.416 bisl cod.pen. di cui al capo n. 26; ed invero, il primo profilo di doglianza, c il quale si sottolinea l’estraneità del ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non ha alcu rilievo decisivo. Deve essere ricordato al proposito come sia stato ripetutamente affermato che ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanz aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 oggi 416bisl cod.pen. (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività d RAGIONE_SOCIALEi previste dallo stesso articolo), è del tutto irrilevante la form contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata di ipotesi di reato associativo, in quanto la “ratio” sottostante al citato art. 7 non è solo quella di punire severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le RAGIONE_SOCIALEi mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino com mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 1,
n. 16486 del 09/03/2004, Rv. 227932 – 01). Detto principio risulta successivamente ancora ribadito da altra pronuncia secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l’uso del metodo RAGIONE_SOCIALE, fondato sull’esistenza in una data zona di RAGIONE_SOCIALEi mafiose, anche in riguardo NOME condotta di un soggetto non appartenente a dette RAGIONE_SOCIALEi (Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, (dep. 04/02/2009 ) Rv. 243346 – 01). L’applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare l’assoluta irrilevanza della mancata contestazione di imputazioni associative anche nei riguardi del COGNOME NOME posto che, tale presupposto di fatto invocato dal ricorrente, non è elemento essenziale della circostanza che sussiste ogni qual volta un soggetto, componente o non dell’RAGIONE_SOCIALE, sfrutti il metodo RAGIONE_SOCIALE ovvero agevoli l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro va sottolineato come nella conforme ricostruzione dei giudici di merito il COGNOME appare avere portato a termine l’episodio estorsivo nell’ambito delle attività di imposizione del cd. pizzo ai danni di esercenti attività commerciali ed in concorso con altro coimputato, il COGNOME, partecipe della locale famiglia RAGIONE_SOCIALE così che l’attività posta in essere appare inequivocabilmente collegata all’esercizio del potere intimidatorio sul territorio, sfruttandone il metodo, ed NOME riscossione di somme non dovute nell’interesse della stessa organizzazione, integrando l’agevolazione. Circostanze queste che vengono contestate con doglianze prospettanti una lettura non alternativa delle prove anche in relazione all’elemento soggettivo, reso palese dalle modalità dell’azione e dNOME finalizzazione della stessa. Peraltro, va ricordat come la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività dell RAGIONE_SOCIALEi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 – 01) che nel caso in esame era proprio il coimputato associato RAGIONE_SOCIALE COGNOME. E sul punto specifico assume rilievo oltre al citato pronunciamento delle Sezioni Unite anche il precedente secondo cui in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del cd. metodo RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dNOME persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell’ubicazione dell’attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017 ) Rv. 268759 01). Così che l’avere COGNOME agito per il pagamento di somme a titolo di pizzo NOME locale organizzazione RAGIONE_SOCIALE, rende lo stesso perfettamente consapevole del metodo esercitato e della finalità della sua stessa condotta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto ai motivi in punto pena ed attenuanti generiche, prive di qualsiasi vizio appaiono le argomentazioni svolte dNOME corte di appello a pagina 402 della pronuncia ove si sottolineano plurimi elementi relativi NOME gravità della condotta che escludono la fondatezza dei rilievi difensivi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiara
inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Inammissibile è anche il ricorso avanzato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME. Quanto al primo motivo, che lamenta difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il AVV_NOTAIO di appello, per rispondere alle critiche conten nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo AVV_NOTAIO, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizi motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo AVV_NOTAIO ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del AVV_NOTAIO di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il AVV_NOTAIO di merito, già risposto con adeguata motivazione, esposta elle pagine 296 e seguenti, a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del suddetto ricorrente è costituito dagli esiti di quel servizio di osservazione che documenta dapprima l’incontro tra il COGNOME e la persona offesa COGNOME, e nella stessa occasione altro incontro con il COGNOME ed il COGNOME e cioè i due mandanti dell’azione estorsiva. Così che il supposto travisamento dedotto dNOME difesa circa gli orari di avvenimento dei due incontri non appare decisivo nella misura in cui le sentenze di merito hanno assunto che il ricorrente ebbe ad agire proprio su mandato dei due associati mafiosi, come ampiamente esposto alle pagine 303 e seguenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8.1 Anche il secondo motivo che contesta la legittimità della decisione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bisl cod.pen. appare manifestamente infondato posto che la corte di appello ha spiegato come non sia decisiva la circostanza che l’incontro COGNOME sia avvenuto da soli, posto che (vedi sentenza di appello p.304) anche in questo caso la richiesta di versamento di somme
non dovute avveniva nell’ambito delle azioni di controllo delle attività economiche da parte di esponenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, sia sfruttando il metodo che agevolando l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE. Così che anche per la posizione di detto ricorrente va fatta applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 – 01); consapevolezza che correttamente la corte di merito ha proprio ricavato dall’oggetto del pagamento richiesto. Invero in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condott di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dNOME persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell’ubicazione dell’attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017 ) Rv. 268759 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME; il primo motivo reitera doglianze già dedotte dinanzi al AVV_NOTAIO di appello proponendo una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie non consentita. La sentenza di appello, con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 270 e seguenti, ha adeguatamente spiegato come la sussistenza di un’RAGIONE_SOCIALE finalizzata al gioco ed alle scommesse clandestine gestita nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si ricavi dalle dichiarazioni d collaboratore COGNOME nonché da altri specifici elementi dai quali risultava che erano proprio le famiglie di Ciaculli e INDIRIZZO ad essere interessate e coinvolte. Inoltre, la sentenza impugnata, ha anche riportato parti di varie intercettazioni dalle quali risultano l’indicazione dei soci, il riferimento alle varie giocate, la suddivis dei ruoli e l’esistenza di una società di fatto tra i compartecipi così che anche l doglianza in punto omessa dimostrazione dell’RAGIONE_SOCIALE punibile ex art. 416 cod.pen. appare manifestamente reiterativa. E con specifico riguardo NOME posizione del COGNOME, la corte di appello, a pagina 273 della sentenza, sottolinea sia il coinvolgimento dello stesso nella struttura associativa, e quindi la partecipazione ad attivi e perdite, sia lo specifico ruolo di cassiere dallo stesso assunto e svolto concreto, con argomenti del tutto idonei a comprovarne il coinvolgimento punibile ex art. 416 cod.pen..
9.1 In relazione NOME doglianza con la quale si prospetta, poi, l’esistenza di un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all’art. 416 cod.pen. e quella previst punita dNOME legge speciale all’art. 4 L. 401/1989, va ricordato come con numerose
pronunce, peraltro già citate dNOME corte di appello, sia stato affermato che è configurabile il concorso tra il reato di RAGIONE_SOCIALE per delinquere e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in quanto quest’ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rv. 277164 – 03). Ne deriva pertanto che alcun vizio nella formulazione della contestazione appare ravvisabile.
9.2 Anche i motivi in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE appaiono reiterare doglianze già proposte nelle precedenti fasi di merito e rispetto alle quali, con motivazione esente da censure, si è sottolineato che sia sulla base delle dichiarazioni del COGNOME che in forza dell’acclarato coinvolgimento nelle attività di giuoco e scommesse clandestine proprio del capo famiglia COGNOME NOME e di altro associato in contatto con il COGNOME (tale COGNOME), il ricorrente era ben conoscenza delle finalità agevolative dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui venivano destinati parte dei profitti.
Priva di qualsiasi vizio appare poi la motivazione della pronuncia impugnata in ordine NOME negazione delle attenuanti generiche che il AVV_NOTAIO di secondo grado ricollega a precisi elementi specificamente indicati in assenza di qualsiasi illogicità Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
10. Inammissibili appaiono i motivi dei ricorsi avanzati nell’interesse degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME con i quali, con argomenti sostanzialmente comuni, si contesta l’affermazione di responsabilità con doppia pronuncia conforme dei giudici di merito, in ordine al delitto di direzione e partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE dedita NOME consumazione di reati tributari di cui al capo n.2 della rubrica. La corte di appello, appare avere fornito adeguata motivazione sulla sussistenza ed operatività di un’RAGIONE_SOCIALE parallela al gruppo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle pagine 227 e seguenti dell’impugnata pronuncia; in particolare, il AVV_NOTAIO di secondo grado, con valutazione conforme a quella già operata dal G.U.P. ha sottolineato che la natura chiaramente associativa delle attività del gruppo RAGIONE_SOCIALE facente capo al COGNOME e che vedeva operativi anche lo COGNOME e COGNOME, risulta evidente NOME luce del numero di soggetti coinvolti, della pluralità di strutture societarie anche ess coinvolte nelle attività di emissione ed utilizzazione di fatture per operazion inesistenti, della intestazione fittizia di dette compagini sociali a prestanomi, del operazioni di contabilizzazioni di dette fatture, della frenetica attività di intestazi di carte di credito e bancomat utilizzate per prelievi di rilevanti somme di denaro contante in varie aree del territorio nazionale.
Risulta pertanto verificata nelle sedi di merito sia la creazione ed operatività d una struttura organizzata autonoma e parallela all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia la
distribuzione di compiti e ruoli all’interno della stessa così che alcun vizio sussiste ordine NOME configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 416 cod.pen.. Ed in partico quanto al ruolo svolto in concreto dal COGNOME, la corte di merito ne riferiva l’attiv organizzativa alle pagine 230 e seguenti sottolineando i compiti svolti dallo stesso di attivazione delle carte prepagate, trasferimento di somme contanti, contatti ripetuti e costanti proprio per programmare tali attività con il COGNOME. Analogamente alle pagine 237 e seguenti la corte descrive in concreto le attività illecite svolte n contesto associativo da parte del COGNOME anch’egli risultato attivo nella accensione di carte di credito anonime, nell’accesso ai conti correnti delle imprese e nelle attivit di trasferimento di somme contanti a seguito delle operazioni di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze con le quali si è contestata la natura fittizia delle società emittenti le fatture posto che, con specifica motivazio esposta NOME pagina 230, la corte di appello ha già risposto a tale argomento, sottolineando come dagli accertamenti compiuti nella fase delle indagini sono emerse attività di fatturazione per decine di milioni di euro da parte di ditte risultate pri strutture e personale così che tali conclusioni, fondate sugli esiti degli accertamenti d P.G. pienamente utilizzabili nel presente giudizio abbreviato, non risultano contraddette da elementi di segno diverso se non costituiti da mere affermazioni contenute nei ricorsi.
10.1 Anche le rispettive doglianze avanzate in relazione NOME ritenuta esistenza dell’aggravante di mafia appaiono reiterare questioni già risolte dNOME corte di appello; con le specifiche osservazioni svolte NOME pagina 245, la corte di appello, ha sottolineato come il pieno coinvolgimento in detta RAGIONE_SOCIALE di parenti del capo mafia COGNOME NOME, il trasferimento di somme di denaro dal NOME proprio al predetto COGNOME, capo della famiglia RAGIONE_SOCIALE e stretto congiunto di soggetti già definitivamente condannati quali appartenenti a RAGIONE_SOCIALE, la stessa natura di imprenditore RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, di cui COGNOME e COGNOME erano entrambi stretti collaboratori, il coinvolgimento anche del COGNOME altro componente della famiglia RAGIONE_SOCIALE, sono tutte circostanze dimostrative della sussistenza della finalità agevolativa per la cui sussistenza si richiede che il compartecipe pur non avendo egli stesso voluto l’agevolazione ne abbia comunque avuto concreta rappresentazione. In conclusione può quindi ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione di quel principio già ripetutamente citato stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui l circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 – 01); consapevolezza che come già anticipato la corte di merito ha ricollegato a plurime circostanze di fatto interpretate senz alcuna illogicità, tanto più manifesta.
Quanto alle rimanenti doglianze, il motivo in ordine NOME nullità del giudizio avanzato nel ricorso COGNOME trova risposta nel punto 1 della presente motivazione cui si rinvia, mentre, in relazione alle doglianze in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena, privi di qualsiasi vizio appaiono gli argomenti esposti dNOME corte di merito alle pagine 398-399 della pronuncia, con riguardo a ciascuno dei due imputati, ove si sottolinea la particolare gravità della condotta.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
11. Inammissibili, in quanto reiterativi e manifestamente infondati, appaiono i motivi avanzati nell’interesse dell’imputata COGNOME NOME in entrambi i ricorsi degli AVV_NOTAIO e COGNOME; rinviata la trattazione della questione sulla nullità deriva da illegittima ammissione del rito abbreviato da parte del AVV_NOTAIO poi ricusato al punto 1 del considerato in diritto, in alcun modo possono ritenersi fondate le doglianze avanzate in relazione NOME responsabilità per il capo n.43. Come già esposto in relazione alle posizioni COGNOME e COGNOME, la contestazione della natura fittizia delle operazioni si scontra irrimediabilmente con il contenuto degli atti utilizzabili n presente giudizio abbreviato il cui contenuto la corte di appello richiama approfonditamente alle pagine 374-376 della pronuncia. In particolare, a pagina 376, il AVV_NOTAIO di appello procede NOME analitica indicazione degli elementi sulla base dei quali ritenere l’inesistenza delle imprese che rilasciavano fatture NOME RAGIONE_SOCIALE della COGNOME, cui si perveniva sulla base delle verifiche incrociate operate dNOME Guardia RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamento. In alcun modo pertanto le argomentazioni difensive possono ritenersi fondate ed i bonifici richiamati quali giustificazion dell’effettività delle operazioni avevano evidentemente diversa causale.
Quanto poi all’identificazione del ruolo dell’imputata ed NOME contestazione del dolo specifico, il AVV_NOTAIO di merito ha fatto corretta applicazione di quel principio secondo cui in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reat omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dNOME condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione d rischio che questi si verifichino (Sez. F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939 – 02). E nel caso di specie, anche a ritenere la COGNOME mera prestanome del NOME NOME, correttamente il rapporto di coniugio e la totale assenza di qualsiasi controllo sono già elementi sufficienti per affermarne la responsabilità e ciò senza peraltro volere considerare che l’estraneità totale della ricorrente alle attività RAGIONE_SOCIALE è anch’essa affermazione priva di adeguato riscontro.
Irrilevante appare poi l’intervenuta assoluzione della ricorrente dal reato associativo posto che l’esclusione del coinvolgimento con un preciso ruolo nel gruppo RAGIONE_SOCIALE capeggiato dal COGNOMECOGNOME non esclude la responsabilità della stessa quale amministratrice di diritto della RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, soggetto tenut controllo ed NOME vigilanza della corretta attività di contabilizzazione delle fatt emessa da società terze, secondo i già citati principi giurisprudenziali.
11.1 Quanto alle altre doglianze:
– il motivo di appello in tema di confisca veniva ritenuto in primo luogo generico e la doglianza reiterata nel ricorso trova comunque piena confutazione nelle considerazioni svolte dNOME corte di appello a p. 380 circa l’avvenuta utilizzazione delle società, tut ritenute riconducibili al COGNOME, per la consumazione delle svariate fattispecie illecite e quindi rientranti nelle ipotesi di confisca di cui all’art. 240 cod.pen. ricorso contesta senza alcuna specificità;
– gli argomenti esposti NOME pagina 399 della motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena appaiono privi di qualsiasi vizio avendo il AVV_NOTAIO di appello fatto riferimento ad aspetti concreti del fatto commesso, valutati senza alcuna illogicità.
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
12. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore dell’imputato NOME NOME, condanNOME con doppia conforme per partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, reitera doglianze già dedotte in fase di appello e propone una lettura alternativa di elementi di prova non consentita; con le ampie osservazioni esposte alle pagine 195 e seguenti della sentenza di secondo grado, il AVV_NOTAIO di appello ha già spiegato per quale ragione ritenere che il dedotto conflitto in ordine NOME famigli di appartenenza del NOME non assuma alcuna rilevanza decisiva a fronte del suo coinvolgimento nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE facente capo al mandamento di RAGIONE_SOCIALE. Il motivo di ricorso appare pertanto riproporre una valenza decisiva di elementi di prova che si assumono erroneamente valutati e ciò benchè il AVV_NOTAIO di appello abbia già adeguatamente motivato circa il coinvolgimento del COGNOME in un preciso gruppo RAGIONE_SOCIALE di riferimento; priva di rilievo decisivo è ancora la dedotta assoluzione da alcuni delitti-fine, cui il ricorso vorrebbe attribuire valenza decisiv che non possono però incidere sulla partecipazione punibile che le pronunce di merito fondano su un accertato stabile coinvolgimento del ricorrente nelle attività dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE. Ed a tale conclusione correttamente i giudici di primo e secondo grado appaiono essere pervenuti attraverso la valutazione delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, COGNOME, COGNOME e COGNOME, tutte convergenti ordine allo stabile inserimento del COGNOME nelle attività dell’RAGIONE_SOCIALE con compiti riferiti al traffico di droga. A sostegno della affermazione di responsabilità la corte di appello ha sottolineato come, oltre alle due chiamate del
COGNOME e del COGNOME già esaminate in primo grado, si sia aggiunta altra dichiarazione accusatoria proveniente da COGNOME, escusso in appello in sede di rinnovazione dibattimentale, che sentito proprio sulle condotte del COGNOME lo riconosceva in fotografia, a dimostrazione quindi di un a conoscenza diretta, e ne confermava anch’egli il coinvolgimento per conto di RAGIONE_SOCIALE nel traffico di stupefacenti. Inoltre, a sostegno della attendibilità delle dichiarazioni provenienti dai collaboratori la sentenza impugnata riporta a pagina 200 il contenuto di una conversazione intercettata che vedeva coinvolto l’associato RAGIONE_SOCIALE COGNOME fare riferimento proprio ad attività illecite di COGNOME.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, costituite da plurime dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia reciprocamente riscontrate oltre che dal contenuto di una conversazione eteroaccusatoria, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal AVV_NOTAIO di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
12.1 Quanto ai motivi proposti in relazione alle circostanze aggravanti si rinvia ai punti 2 e 3 della presente motivazione, con la precisazione che la posizione COGNOME andrà rivalutata in sede di giudizio di rinvio quanto NOME aggravante del sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen. essendo stato pronunciato anCOGNOMEmento in accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Manifestamente infondate appaiono le doglianze avanzate con l’ultimo motivo posto che, con le specifiche osservazioni svolte NOME pagina 397 della pronuncia, il AVV_NOTAIO di appello, procedendo ad una riduzione della pena inflitta in primo grado, ha negato la concessione delle attenuanti generiche con motivazione esente da qualsiasi vizio facente riferimento NOME negativa personalità ed altresì riconosciuto la recidiva in forza di uno specifico giudizio di maggiore pericolosità manifestato dal delitto giudicato privo anch’esso dei denunciati vizi.
13. Il primo motivo del ricorso avanzato dal difensore AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato COGNOME NOME trova soluzione nel paragrafo 1 della presente motivazione cui si rinvia.
Il secondo motivo, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo n. 1 della rubrica, è infondato. Benché il ricorso lamenti che i giudici di merito hanno ricollegato automaticamente la partecipazione punibile del COGNOME alle precedenti condanne dallo stesso già riportate sempre per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen., va sottolineato invece come, la corte di appello con la specifica motivazione riportata alle pagine 149 e seguenti della impugnata
pronuncia, abbia ricollegato la colpevolezza del ricorrente NOME prosecuzione della condotta di partecipazione punibile successiva il precedente giudicato che ricopre la permanenza del reato sino al 2010.
Invero, il AVV_NOTAIO di appello, ha segnalato alcune intercettazioni che davano conto di vari incontri del ricorrente con altri associati (COGNOME, Caserta, COGNOME p.150) nel corso del 2014 nonché lo specifico contenuto accusatorio delle dichiarazioni dei diversi collaboratori tutte convergenti nell’indicare ruolo e condotta del COGNOME all’interno della famiglia RAGIONE_SOCIALE di appartenenza. La corte di appello ha sottolineato come, per il collaboratore COGNOME, il ricorrente avesse partecipato ad attività estorsive nel 2012, per il COGNOME il COGNOME ancora nel 2014 si occupasse di gestione di attivita’ economiche, per il COGNOME, sentito in sede di rinnovazione, COGNOME era uomo d’onore attivo nel settore delle estorsioni. Ancora la corte di appello ha richiamato conversazioni del COGNOME con il coimputato COGNOME avvenute nel 2014 (p. 154) nel contesto delle quali venivano affrontati argomenti relativi ad attività d altri associati ritenuti non rispettosi delle regole del gruppo RAGIONE_SOCIALE. Infondat appare pertanto il ricorso nella parte in cui lamenta la non perfetta sovrapponibilità delle accuse provenienti dai collaboratori potendo invece ritenersi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, già affermato in sede di legittimità secondo cui in tema di RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, sicché l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 – 01).
Né fondata appare la lettura interpretativa proposta dal ricorso quanto NOME necessaria convergenza delle diverse chiamate di correità; al proposito deve essere ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite Aquilina (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 255143 – 01) secondo cui in presenza di pluralità di chiamate è necessario che “vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del “thema probandum”; e poiché in tema di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. il thema probandum è costituito dNOME prova dello stabile inserimento dell’associato nell’ente RAGIONE_SOCIALE, una pluralità di chiamate che delinei il coinvolgimento dell’imputato in distinte attività delittuose attuativ programma criminoso deve ritenersi potere fornire proprio prova di colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen..
13.1 I restanti motivi avanzati in relazione alle circostanze aggravanti appaiono essere stati affrontati nei paragrafi 2 e 3 della presente motivazione ove si è concluso, anche per il COGNOME, per l’anCOGNOMEmento con rinvio limitatamente NOME circostanza
t
aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416 bis cod.pen. con rigetto del ricorso nel resto.
14.1 Quanto agli altri motivi, la doglianza relativa all’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416 bis cod.pen. risulta manifestamente infondata in forza degli argomenti esposti al punto 2 della presente motivazione cui si rinvia, mentre, al successivo punto 3 si è già disposto l’anCOGNOMEmento con rinvio anche per il Lo COGNOME della sentenza impugnata limitatamente NOME aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen. oggetto del terzo motivo di ricorso.
Il primo motivo del ricorso degli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME nell’interesse del COGNOME in ordine NOME nullità del provvedimento di ammissione al rito
abbreviato è stato affrontato e respinto al paragrafo 1 della presente motivazione cui si rinvia.
Quanto al secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo n. 1 dell’imputazione, deve essere ricordato come il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l’art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta “mancanza o manifest illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvediment impugNOME“. Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici (Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995 dep. 1996 Rv. 204123 – 01). Orbene, nel caso in esame, il secondo motivo del ricorso COGNOME ripropone tutta una lettura degli elementi di prova estranea al sindacato di legittimità senza denunciare alcun travisamento decisivo od illogicità evidente.
La corte di appello, con la motivazione esposta alle pagine 184 e seguenti della pronuncia impugnata, ha sottolineato come, a carico del predetto ricorrente COGNOME, sia emerso e stato valutato un compendio probatorio particolarmente consistente costituito: – dalle dichiarazioni di ben tre diversi collaboratori che lo indicavano qua soggetto coinvolto in attività di estorsione RAGIONE_SOCIALE; -dagli esiti di un servizio perquisizione in occasione del quale proprio COGNOME veniva sorpreso unitamente al coimputato COGNOME, il 27-12-2012, in possesso di somme di denaro contante e di un appunto contenente l’indicazione di diversi esercizi commerciali; – dall’accertata responsabilità per ben due delitti-fine (capi 25 e 26) costituiti proprio da estorsio finalizzate ad ottenere il pagamento del c.d. “pizzo” NOME locale famiglia RAGIONE_SOCIALE. Correttamente, pertanto, la corte di appello riteneva dette emergenze idonee ad affermare la responsabilità del ricorrente per il contestato delitto associativo trattandosi di elementi di prova idonei a dimostrare che il COGNOME ha fornito un contributo concreto, reiterato ed apprezzabile al raggiungimento dei fini illeci dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, rispettando, pertanto, i criteri indicati dNOME già ci pronuncia delle Sezioni Unite, Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 cit.).
15.1 II terzo ed il quarto motivo, con i quali si prospettano vizi della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità per le fattispecie estorsive contestate ai capi 25 e 26 della rubrica si risolvono in una lettura alternativa non consentita dei mezzi di prova; basta osservare al proposito che la corte di appello, alle pagine 329 e 338 dell’impugnata pronuncia, ha sottolineato come per entrambe le occasioni il COGNOME sia stato personalmente riconosciuto quale autore dei fatti da parte delle stesse persone offese. Né fondate appaiono le doglianze che mirano a
svalutare il concorso punibile del ricorrente nelle attività illecite, dovendosi richiama l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di “pizzo”, assista NOME espressa richiesta e si allontani con l’autore della stessa, poich tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell’effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed NOME rappresentazione dell’esistenz di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284 – 01); così che anche a volere ritenere che nella prima occasione fu il COGNOME e nella seconda il COGNOME a formulare la precisa richiesta estorsiva all’indirizzo delle vittime, partecipazione del COGNOME ad entrambi gli episodi inequivocabilmente dimostrata dal riconoscimento delle persone offese, dimostra il concorso punibile per entrambi i delitti fine allo stesso contestati.
15.2 In relazione al quinto motivo di ricorso, con il quale si muovono doglianze in relazione ad entrambe le aggravanti dell’art. 416 bis cod.pen., occorre rinviare ai paragrafi 2 e 3 della presente motivazione.
Quanto all’ultimo motivo, avanzato in punto di determinazione della pena, con particolare riferimento all’entità degli aumenti per continuazione stabiliti nella misu di anni 6 di reclusione per le fattispecie di cui all’art. 629 cod.pen., occorre prende atto che la corte di merito nel riassumere i motivi di appello ha riferito che alcu doglianza relativa al trattamento sanzioNOMErio sarebbe stata formulata. E tale conclusione parrebbe confermata dNOME lettura dell’atto di appello allegato al fascicolo trasmesso a questa Corte di cassazione che si arresta a pagina 30 senza contenere alcuna doglianza in punto di pena; tuttavia il ricorso riporta, anche in corsivo, alcu passi delle pagine 31 e 32 dell’atto di appello che contenevano specifiche doglianze in tema di pena e dosimetria degli aumenti per continuazione, le quali non risultano in alcun modo essere state analizzate dal AVV_NOTAIO di secondo grado proprio perché l’atto in possesso dei giudici di appello non le conteneva. Sarà pertanto compito del AVV_NOTAIO di rinvio, chiamato a pronunciarsi anche per COGNOME in relazione NOME aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen., verificare se l’atto di appello originar depositato al AVV_NOTAIO a quo conteneva effettivamente dette doglianze e, solo in caso positivo, procedere a valutarle.
16. Il primo motivo dei rispettivi ricorsi avanzati dagli AVV_NOTAIO e COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME trova risposta al paragrafo 1 della presente motivazione in diritto. Con il secondo motivo, entrambi i ricorsi avanzati dai divers difensori nell’interesse del COGNOME, contestano violazione di legge e difetto motivazione quanto all’affermazione di responsabilità dello stesso in ordine al delitto di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo n.1 della rubrica; il motivo non è fondato. Con la ampia motivazione esposta alle pagine 167 e ss. il AVV_NOTAIO di appello è pervenuto NOME conferma della decisione di primo grado ed al rigetto delle doglianze avanzate rispetto NOME stessa, poi riproposte con i due ricorsi, sottolineando,
quanto NOME specifica posizione del COGNOME, che l’inserimento stabile dello stesso nel gruppo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è desunto: -dNOME sua partecipazione ad alcune conversazioni intercettate tra marzo e maggio 2014; – da una chiamata di correità pur generica del collaboratore COGNOME sulla ripetuta presenza del COGNOME insieme ad altri associati; – dal coinvolgimento del ricorrente nei reati fine di cui ai capi 12, 21, che, essendo costituiti da danneggiamenti ed incendi, sono stati correttamente qualificati quali delitti tipici della attuazione del programma delittu dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante il dispiegamento del potere intimidatorio sul territorio. L’impugnata pronuncia appare pertanto esente dai lamentati vizi e la circostanza sottolineata da entrambi i ricorsi quale elemento decisivo, l’avere COGNOME solo assistito passivamente alle conversazioni tra i coimputati COGNOME e COGNOME, è stata già confutata dNOME corte di merito con argomentazioni prive di illogicità essendosi sottolineato come, per la particolare delicatezza degli argomenti trattati in quelle conversazioni aventi ad oggetto attività delittuose dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la presenza del COGNOME alle stesse è indice di intraneità punibile quale manifestazione del coinvolgimento consapevole e volontario nelle attività del gruppo RAGIONE_SOCIALE. Peraltro, la corte sottolinea ulteriori argomenti a confutazione della tesi difensiva, ripropost con i ricorsi, evidenziando, a pagina 168 della motivazione, come l’avere assistito NOME suddivisione dei proventi di un’estorsione ed a colloqui sulla organizzazione dello spaccio di droga, costituisce in tal senso proprio un indice univoco di inserimento del ricorrente nel gruppo RAGIONE_SOCIALE cui appartenevano certamente i due colloquianti. I rispettivi motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili perché del tutto reiterativi anche in fatto.
16.1 Quanto alle doglianze avanzate in relazione all’affermazione di responsabilità per i delitti fine di cui ai capi 12, 13 e 21 (terzo motivo ricorso AVV_NOTAIO, 4 0 , 5° e 6° motivo del ricorso AVV_NOTAIO), le doglianze avanzate rispetto all’interpretazione della conversazione del 19 aprile 2014 nel corso della quale viene descritto l’episodio delittuoso commesso ai danni del RAGIONE_SOCIALE, risultano già devolute e confutate dNOME corte di appello con gli argomenti esposti NOME pagina 294 della pronuncia impugnata. La corte di merito, in detta parte motiva, ha esposto come le frasi del COGNOME, per la loro collocazione temporale rispetto NOME presenza dello stesso COGNOME all’interno dell’autovettura immediatamente prima, dovessero ritenersi certamente riferite all’episodio delittuoso commesso in concorso da entrambi; tale conclusione, in quanto collegata ad un’analisi dei tempi e del contenuto di una conversazione interpretata in assenza di qualsiasi illogicità, non può ritenersi sindacabile nella presente sede. Al proposito va ricordato come in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiv competenza del AVV_NOTAIO di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L’applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di
quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta poiché, il giudizio di individuazione del COGNOME quale uno dei coautori del fatto illecito, appare collegato precisi elementi di fatto valutati in assenza di illogicità tanto più manifesta.
Va poi sottolineato come non siano stati proposti motivi specifici quanto al capo n. 21 sebbene, con l’ultimo motivo del ricorso AVV_NOTAIO, siano state avanzate doglianze sulla aggravante di mafia in relazione a tale specifico episodio, che però, la corte di merito, correttamente motiva NOME pagina 314 della sentenza di appello sulla base della stabile dedizione di COGNOME, COGNOME e COGNOME ad attivita’ estorsive e, quindi, ad azioni finalizzate all’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poste in essere con tipico sfruttamento del metodo derivante dall’esercizio del potere intimidatorio sul territorio.
La doglianza proposta nell’ultimo motivo del ricorso AVV_NOTAIO in relazione all’aggravante di cui al quarto comma dell’art. 416 bis cod.pen. trova risposta nel paragrafo 2 della presente motivazione cui si rinvia.
Quanto al comma sesto dello stesso art. 416 bis cod.pen., con le argomentazioni esposte al paragrafo 3 della motivazione anche i ricorsi avanzati nell’interesse del COGNOME risultano accolti limitatamente a tale punto con conseguente anCOGNOMEmento della pronuncia impugnata e rigetto di tutti i restanti motivi.
17. Il primo motivo del ricorso proposto dai difensori di COGNOME NOME (AVV_NOTAIO), con il quale si deduce la nullità del giudizio derivante dNOME null del provvedimento di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizioNOME, trov risposta nel paragrafo 1 cui si rinvia.
Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità del COGNOME per il delitto di direzi dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE e della articolazione costituita dNOME famiglia di INDIRIZZO, deve essere ritenuto inammissibile perché ripropone doglianze già dedotte dinanzi la corte di merito. La partecipazione dell’imputato con ruolo direttivo trov adeguata risposta nella motivazione esposta dNOME corte di appello alle pagine 64 e ss. ove, il AVV_NOTAIO di appello, ha già rilevato come il gravame avverso la sentenza di primo grado avesse reiterato argomenti già dedotti dinanzi al primo AVV_NOTAIO e poi ulteriormente riproposti con i motivi di ricorso per cassazione. In relazione al tema dedotto con il secondo motivo della avvenuta valorizzazione di condotte poste in essere in un periodo coperto da precedente provvedimento di archiviazione, l’impugnata sentenza evidenzia l’attualizzazione della condotta punibile in relazione a condotte successive a quelle precedentemente valutate sulla base di una serie di emergenze probatorie tutte analiticamente indicate; in particolare, l’impugnata sentenza, evidenziava come per il collaboratore COGNOME lo stupefacente spacciato dal COGNOME era di provenienza del COGNOME, per il collaboratore COGNOME il ricorrente era capo del mandamento RAGIONE_SOCIALE di Brancaccio, ed intratteneva rapporti di affari e lavoro con NOME; il collaboratore COGNOME escusso in sede di
rinnovazione in appello lo riconosceva in fotografia e lo indicava quale reggente della famiglia RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO. A fronte dei plurimi elementi provenienti dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori, la pronuncia di appell evidenzia ancora quali riscontri specifici alcune intercettazioni: quella del 22-7-15 i cui il cugino COGNOME lo definisce capomandamento; l’intercettazione del coimputato COGNOME dell’11-1-2013, altra intercettazione dell’1-8-15 tra COGNOME ed altri associati quali COGNOME, COGNOME e COGNOME. Inoltre le pronunce di merito hanno ricostruito l’attività di finanziamento a cura del COGNOME di familiari di sogg detenuti anche per gravissimi fatti delittuosi, risultata anche da quei servizi osservazione che hanno accertato consegne di denaro contante da COGNOME al COGNOME finalizzate proprio ad alimentare tale forma di sostentamento che denota il coinvolgimento in un gruppo unitario. Sulla base di tali cospicui elementi, ed accertato che COGNOME aveva in concreto esercitato un ruolo direttivo della famiglia RAGIONE_SOCIALE, la corte di appello confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di cui al secon comma dell’art. 416 bis cod.pen. con valutazione esente da censure; invero, il secondo motivo di ricorso, oltre a riproporre una lettura alternativa di elementi di prova, contesta il periodo temporale oggetto di accertamento senza però tenere conto che nel corso del 2015 gli elementi probatori in precedenza indicati, ed in particolare proprio le risultanze delle intercettazioni, hanno permesso di acclarare il concreto ed effettivo svolgimento dell’attività direttiva da parte del ricorrente. Né rilievo decis può assumere l’intervenuto arresto per ritenere definitivamente cessata l’attività delittuosa stante il costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di RAGIONE_SOCIALE per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria RAGIONE_SOCIALE ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282661 – 02); principio che in precedenza risultava affermato anche in relazione ai ruoli direttivi da quella pronuncia secondo cui in tema di RAGIONE_SOCIALE per delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, atteso che la relativa struttura – caratterizzata d complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione degl aderenti, soprattutto in ruoli apicali, NOME stregua di eventualità che, da un la attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed NOME programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo NOME cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, Rv. 269121 – 01). Ne consegue affermare che la perimetrazione temporale della condotta punibile contenuta nel secondo motivo di ricorso e secondo cui una parte sarebbe coperta da provvedimento di archiviazione ed altra non risulterebbe punibile a seguito dello stato di detenzione, appare priva di fondamento, avendo i giudici di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
merito richiamato elementi di prova successivi al 2014 validi ad affermare lo svolgimento da parte di COGNOME del ruolo direttivo e non potendo lo stato detentivo valere a dimostrare la cessazione delle attività illecite di una frangia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operativa da lunghissimo tempo e perdurante nel tempo.
17.1 Il terzo motivo di ricorso trova accoglimento secondo le valutazioni esposte al paragrafo 3 della presente motivazione; viceversa le doglianze avanzate al quarto motivo in relazione NOME circostanza di cui all’art.416 bis quarto comma cod.pen. vengono confutate al paragrafo 2 cui si rinvia.
17.2 Quanto all’ultimo motivo in tema di recidiva lo stesso è ugualmente infondato; invero sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine all’en dell’aumento di pena, la doglianza è improponibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione della corte di merito adeguatamente esposta a pagina 389 della pronuncia di appello, mentre, in relazione al profilo di legittimità della contestazion per irrevocabilità della precedente condanna in data precedente la consumazione del delitto per cui si procede nel presente procedimento, la doglianza non è fondata. Ed invero, nel caso di reati permanenti come il delitto di direzione di organizzazione RAGIONE_SOCIALE, ai fini del riconoscimento della recidiva è sufficiente che una frazione della condotta sia proseguita dopo l’irrevocabilità della precedente condanna che ne giustifica la contestazione; invero stante la natura del reato permanente in cui l’aggressione al bene giuridico protetto prosegue per tutta la durata della condotta nel tempo, l’aumento per la recidiva può essere riconosciuto purché una frazione temporale della condotta sia stata posta in essere dopo l’irrevocabilità della precedente condanna e ciò perché in tal momento l’autore è nella condizione di conoscere le conseguenze derivanti dal proprio status; tale principio risulta incidentalmente affermato da quella pronuncia secondo cui ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l’autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio “status” di recidivo reiterato essendo comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021 Ud. (dep. 17/03/2021 ) Rv. 281381 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere anCOGNOMEta con rinvio in relazione NOME posizione di COGNOME NOME limitatamente NOME circostanza aggravante di cui al comma 6° dell’art. 416 bis cod.pen. con rigetto del ricorso nel resto.
18. Il motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME, relativo NOME dedotta nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di r abbreviato condizioNOME e dei successivi provvedimenti di primo e secondo grado, trova risposta nel paragrafo 1 del considerato in diritto cui si rinvia.
Quanto ai motivi avanzati nel ricorso dell’AVV_NOTAIO sempre nell’interesse di NOME, infondato appare il primo motivo che deduce violazione dei principi in
tema di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen..
Invero, la corte di appello RAGIONE_SOCIALE, ha dedotto l’appartenenza punibile ex art. 416 bis cod.pen. sulla base di una serie di argomenti che le hanno fatto ritenere inquadrabile la figura del COGNOME nel novero dei c.d. imprenditori mafiosi; con le osservazioni svolte alle pagine 125 e seguenti, il AVV_NOTAIO di appello, ha spiegato di essere pervenuto a tale conclusione analizzando la posizione subordinata del COGNOME rispetto al reggente della famiglia RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, l’accertata sussistenza di stabili e ripetuti contatti (p. 126) con altri associati dello stesso gru RAGIONE_SOCIALE quali COGNOME, COGNOME e COGNOME, la consegna di somme di denaro dal COGNOME al COGNOME per il tramite del COGNOME, poi utilizzate per il sostentamento delle famiglie dei detenuti, il ruolo di promotore del reato associativo parallelo di c al capo 2) risultato aggravato dall’agevolazione RAGIONE_SOCIALE. Escluso qualsiasi assorbimento tra le due RAGIONE_SOCIALEi (p. 127), la corte di appello ha poi valorizzato le dichiarazioni del collaboratore COGNOME sull’intervento del COGNOME per tutelare g interessi del NOME e la mediazione che il capo famiglia aveva proprio posto in essere con altro associato di spicco di altra territorio, tal COGNOME, per risolver contrasto imprenditoriale tra il NOME ed un cugino (pp.128-129); ancora il collaboratore COGNOME, nella elencazione degli elementi di prova valorizzati dal AVV_NOTAIO di appello, indicava come NOME e COGNOME fossero in affari insieme. In conclusione, quindi, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno nella parte in cui deduce l’insussistenza dei presupposti nella condotta del NOME per affermarne la partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. avendo i giudici di merito, e quello di appello in particolare, evidenziato gli elementi sulla base dei quali ritenere che per l cointeressenza delle relazioni di affari con il capo della cosca COGNOME, per l mediazione di quest’ultimo nel risolvere contrasti tra le attività imprenditoriali d NOME e quello di altro soggetto, per la frequenza e costanza dei rapporti con altri coassociati, le condotte del COGNOME non possono che denotare un coinvolgimento dello stesso nelle attività della famiglia RAGIONE_SOCIALE tali da essere riconducibili a partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.; e certamente, in tale valutazione, particolare rilievo ha assunto la creazione ed il mantenimento operativo di una serie consistente di società ed imprese attive nel settore della fatturazione per operazioni inesistenti i cui proventi venivano in parte anche destinati ad agevolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Può pertanto ritenersi che il AVV_NOTAIO di appello ha fatto applicazione di quella distinzione ormai costituente patrimonio della corte di legittimità secondo cui integra il reato di concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la condotta dell’imprenditore “colluso” che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all’organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all’associazi nel caso in cui l’imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del RAGIONE_SOCIALE, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– 01). E nel caso in esame proprio la costituzione di una serie di imprese finalizzate ad ottenere profitti illeciti nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agevola dall’attività illecita diretta proprio dal COGNOME, ha costituito elemento decisivo affermare il pieno coinvolgimento dello stesso nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE e, quindi, una forma di partecipazione punibile anche ai sensi delle Sezioni Unite Modaffari, che pure il motivo di ricorso cita a proprio sostegno, ravvisandosi un contributo concreto e fattivo al rafforzamento operativo dell’ente RAGIONE_SOCIALE. Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
18.1 Quanto al secondo motivo che contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di direzione dell’organizzazione a delinquere finalizzata alle operazioni emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, sotto il profilo de insussistenza degli elementi per ritenere operativa una struttura associativa punibile ex art, 416 cod. pen., vanno innanzi tutto richiamate le osservazioni già svolte al paragrafo 10 nella trattazione delle posizioni COGNOME e COGNOME. La corte di appello ha motivato sulla natura di RAGIONE_SOCIALE parallela alle pagine 227-228 della motivazione escludendo l’assorbimento con varie osservazioni di fatto che vanamente il ricorso contesta; inoltre, il AVV_NOTAIO di appello, ha evidenziato le fi dell’RAGIONE_SOCIALE e le attività illecite poste in essere che sono state ricondotte al natura di società cartiere perché le emittenti erano prive di strutture e dipendenti i numero tale da potere giustificare le operazioni fatturate. Peraltro, con ulterior specifiche osservazioni (vedi pagine 230-231), la corte di appello ricostruiva i trasferimenti di denaro, i trasporti di denaro contante in altre città itali l’attivazione di carte prepagate sulle quali venivano fatte le operazioni, ch correttamente costituivano tutte circostanze concrete sulla base delle quali ritenere operativa proprio una struttura associativa stabilmente finalizzata NOME realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con valutazione che, essendo anch’essa collegata ad una congerie di elementi tutti logicamente valutati, appare esente da vizi.
Infondata è la doglianza, sempre contenuta nel secondo motivo del ricorso AVV_NOTAIO, con la quale si contesta il ruolo direttivo ricoperto dal NOME nell predetta RAGIONE_SOCIALE, posto che la corte di appello ha segnalato alle pagine 235 e seguenti quegli elementi, costituiti dalle direttive impartite proprio da NOME agl altri componenti, sulla base dei quali ritenere che proprio il ricorrente l’organizzatore e direttore del cartello di imprese destinate NOME consumazione di attività illecite nel settore dei reati tributari. In relazione poi all’aggravante all’art. 416 bis1 cod.pen. contestata per il capo n. 2 della rubrica, ci si riporta argomenti esposti al paragrafo 10.1 sottolineando che il AVV_NOTAIO di appello appare essere pervenuto ad una conclusione non censurabile sottolineando il ruolo di stretta collaborazione tra COGNOME e COGNOME nonché il finanziamento attraverso i profitti illeciti dell’attività di falsa fatturazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ed a tale conclus si perveniva anche in considerazione del coinvolgimento nelle stesse attività illecite del COGNOME, delle dichiarazioni del COGNOME circa il coinvolgimento del COGNOME nel settore del commercio dei pallets, e dell’accertata consegna di somme di denaro
oltre che al predetto COGNOME anche ad altri familiari di soggetti detenuti p gravissimi delitti come i COGNOME.
18.2 Quanto ai restanti motivi del ricorso AVV_NOTAIO:
il terzo ed il quarto motivo con i quali si deducono vizi circa l’affermazione responsabilità per il delitto di violenza privata aggravata di cui al capo n. 3) si palesa infondati NOME luce delle argomentazioni svolte dNOME corte di appello alle pagine 247 e seguenti circa l’accertamento delle modalità di consumazione dei fatti e lo sfruttamento del metodo intimidatorio desunto dalle modalità di consumazione;
il quinto ed il sesto motivo proposti con riguardo al capo n. 34 della rubrica (art 512 bis cod.pen. aggravato ex art. 416 bisl cod.pen) propongono una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nella presente sede; i giudici di appello hanno adeguatamente spiegato (pagine 360 e seguenti) come l’attività di commercio di imbNOMEggi intestata al soggetto di nome COGNOME fosse certamente riconducibile al COGNOME ed al COGNOME come correttamente dedotto dNOME iniziativa iniziale e dal successivo interessamento del COGNOME, contabile di NOMENOME al momento della fuga di NOME. Inoltre, i giudici di appello, sottolineavano come nel caso di speci l’intestazione fittizia fosse finalizzata alle attività di riciclaggio dei provent provenienti dalle attività di falsa fatturazione ed anche tale conclusione appare esente dai vizi denunciati NOME luce della stabile dedizione delle società del gruppo NOME a tale attività; inoltre, proprio tali considerazioni e l’accertato ruolo del ricor motivavano il riconoscimento dell’aggravante di mafia sotto il profilo agevolativo pure contestata in ricorso;
il settimo ed ottavo motivo in ordine NOME aggravante dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE armata risultano affrontati al paragrafo 2 cui si rinvia;
il 9° e 10° motivo in punto aggravante di cui al comma 6° dell’art. 416 bis cod.pen. sono stati analizzati al punto 3 della presente motivazione con anCOGNOMEmento con rinvio anche per il COGNOME; deve essere sottolineato come nessun contrasto di giudicati si ponga in relazione ad elementi accessori del fatto così che il motivo aggiunto proposto in relazione agli esiti del separato giudizio non appare fondato;
l’ultimo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo aggiunto in tema di recidiva, attenuanti generiche e pena, sono inammissibili posto che del tutto incensurabili nella presente sede di legittimità appaiono le considerazioni in fatto espresse a fondamento della decisione di appello in ordine a ciascuna statuizione esposte NOME pagina 393 della pronuncia di secondo grado.
Nei confronti del COGNOME va pertanto pronunciata sentenza di anCOGNOMEmento con rinvio limitatamente NOME circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis comma 6 cod.pen. con rigetto del ricorso nel resto.
Ad eccezione del motivo avanzato in ordine all’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen., anche il ricorso dell’AVV_NOTAIO proposto nell’interesse di COGNOME appare non fondato. Il primo motivo, sulla nullità del rito abbreviato condizioNOME, trova risposta nel paragrafo 1 cui si rinvi
Quanto al secondo motivo, con cui si è dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. bis cod.pen., appare reiterare doglianze già devolute al AVV_NOTAIO di appello; la corte di merito, con le osservazioni svolte alle pagine 158 e ss. della pronuncia impugnata, ha ampiamente motivato circa la sussistenza di un quadro probatorio a carico del COGNOME del tutto congruo, costituito oltre che dalle dichiarazioni dei collaborator COGNOME e COGNOME, dallo stabile coinvolgimento dello stesso in attività estorsive (p. 160 e SS.); orbene, deve al proposito essere evidenziato, che la partecipazione al sostentamento delle famiglie di soggetti detenuti, la disponibilità di armi (p. 162) soprattutto l’accertata responsabilità per le estorsioni tentate e consumate di cui ai capi 7, 8, 16, 17, 19, 22, 23, 24 quali tipici reati fine dell’organizzazione mafios hanno correttamente fondato l’affermazione di responsabilità che il secondo motivo vanamente contesta; invero quando la consumazione di una così elevata serie di delitti è accompagnata da modalità tipiche del controllo del territorio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’affermazione di responsabilità dell’agente per il delitto d cui all’art. 416 bis cod.pen., ben lungi dal basarsi su fatti episodici ed isolati c sostenuto nell’impugnazione, appare invece essere affermata in applicazione dei principi stabiliti dNOME giurisprudenza delle Sezioni Unite Modaffari secondo cui (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01) sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l’affiliat abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, NOME vita dell’RAGIONE_SOCIALE, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo co carattere di stabilità. Elementi, questi, certamente ravvisabili nella consumazione di più fatti diretti ad imporre il pagamento del pizzo dovuto NOME locale famiglia RAGIONE_SOCIALE da parte di esercenti attività commerciali ed imprenditoriali che denotano, appunto, l’esercizio del potere intimidatorio sul territorio da parte degli associati.
19.1 Quanto al terzo motivo, con il quale si muovono doglianze in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo n. 2 della rubrica, va richiamate integralmente le conclusioni già svolte in ordine NOME sussistenza dell’RAGIONE_SOCIALE parallela nella trattazione delle posizioni COGNOME, COGNOME e COGNOME; premesso che la corte di merito motiva adeguatamente su detta RAGIONE_SOCIALE parallela a p. 228, facendo precedere considerazioni anche in ordine alle finalità dell’RAGIONE_SOCIALE ed all’attività della stessa, vanamente il ricorso contesta natura di società cartiere posto che, nel presente giudizio abbreviato, correttamente sono stati ritenuti probanti gli accertamenti svolti dNOME G.d. F. sulla fittizietà attività compiute da una società intestata proprio al ricorrente che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per ben 17 milioni di C (p. 241) a favore di imprese del gruppo RAGIONE_SOCIALE nella totale assenza di strutture e personale adeguato a tale fatturato.
19.2 Infondato è il quarto motivo che contesta l’affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica dell’episodio estorsivo di cui al capo n. 7, facend
riferimento ad un presunto credito per la riscossione del quale il ricorrente avrebbe agito, mai accertato nella sua causale e nella precisa entità.
Analogamente non fondato è anche il successivo motivo che contesta la responsabilità per il capo n. 8, avendo la corte di appello ricostruito a pagina 280 dell pronuncia la causale dell’incontro con la persona offesa NOME cui veniva richiesto il pagamento del pizzo.
19.3 Quanto alle altre doglianze:
in alcun modo può ritenersi l’intervento ricostruito per il delitto di cui al capo n finalizzato semplicemente a sanare un contrasto tra altri soggetti posto che la corte di appello motiva a p. 286 circa l’azione del COGNOME e del COGNOME che costringevano la p.o. COGNOME a spostare l’attività di ambulante come accertato da un successivo sopralluogo di p.g.;
la responsabilità per l’estorsione di cui al capo 16, (estorsione COGNOME) viene correttamente motivata a p.296 in forza di un servizio di osservazione che individua come il COGNOME fosse intervenuto proprio su mandato della coppia COGNOME–COGNOME, individuando questi quali mandanti della azione effettuata ai fini di garantire controllo attività economiche e quindi aggravata ex art. 416 bis1 cod.pen.;
le doglianze avanzate in ordine al capo n. 17, a fronte di una precisa ricostruzione della corte sulla richiesta di denaro (p. 307), consistono in una lettura alternativa d prove non consentita nella presente sede;
analogamente quanto al capo n. 19 (estorsione RAGIONE_SOCIALE) la natura estorsiva dei pagamenti è stata ritenuta sulla base di alcune frasi intercettate dal contenuto non amichevole non illogicamente valutate;
priva dei lamentati vizi appare poi la motivazione in ordine al capo 22, ricollegata ad alcune intercettazioni dalle quali la corte di merito connette le ragioni de pagamenti al COGNOME e delle precedenti attività del COGNOME;
il capo 23 (estorsione COGNOME) viene motivato (p. 323) in assenza di qualsiasi vizio in forza di una intercettazione tra il ricorrente e la p.o. che riepiloga pagamenti non dovuti ed in considerazione delle dichiarazioni della parte offesa ammissive del versamento del pizzo;
quanto alle doglianze avanzate in relazione al capo 24 (estorsione COGNOME), la corte di merito nega l’esistenza di quel credito COGNOME (vedi p. 328) che viene riproposto con argomenti in fatto già confutati anche in questa sede di legittimità.
Infine, va rilevato come la responsabilità per i fatti di traffico di stupefacent cui al capo 28 siano fondate su una serie (p. 342 e SS) di intercettazioni che fanno chiaro riferimento a droghe di vario RAGIONE_SOCIALE, di cui si lamenta una illogicità n ravvisabile, irrilevante essendo l’assenza di qualsiasi sequestro; e con la espressa motivazione di p. 349 il AVV_NOTAIO di appello ha anche escluso l’applicabilità dell’ipotes di cui al quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90, sulla base di precise considerazioni in fatto prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. I motivi in ordin aggravanti dell’art. 416 bis cod.pen. trovano poi risposta nei paragrafi 2 e 3 della presente motivazione cui si rinvia. Anche il ricorso COGNOME va pertanto accolto
limitatamente NOME aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 bis cod.pen. con rinvio sul punto ad altra sezione della corte di appello di AVV_NOTAIO e rigetto nel rest
P.Q.M.
AnCOGNOME la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di AVV_NOTAIO limitatamente NOME circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis comma 6 cod. pen. nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per nuovo giudizio su detto punto; rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME; dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME; dichiara inammissibili i ricorsi d COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; condanna, inoltre, in solido COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 3686,00 oltre accessori dì legge per ciascuna delle parti civili; condanna, inoltre, in solido COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti civ Condanna, inoltre, COGNOME NOME NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dala parte civile NOME COGNOME che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge, e, in solido COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dNOME parte civile NOME COGNOME che liquida in euro 3686,00, oltre accessori di legge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Roma, 21 novembr9023
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE r 22 GEN. 203
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