Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 02/03/1974
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria e conclusioni, con richiesta di liquidazione spese, presentata, a mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME dalla parte civile costituita COGNOME Fabrizio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria depositata in data 20/11/2024.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 06/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 07/07/2021, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 110, 628, commi primo e terzo, n. 1 e 3-quater, 61 n. 7 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH “Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. GLYPH in relazione all’art. c.p.p. travisamento della prova “(così pag. 1 del ricorso).
La Corte di appello ha erroneamente letto e considerato le prove dichiarative sulla base delle quali è stata affermata la responsabilità del ricorrente, con ciò superando in modo apparente il profilo della diversa qualificazione giuridica del fatto ascritto, anche tenuto conto dei filmati acquisiti. La difesa ha sostenuto che dal materiale di ripresa emergeva senza alcun dubbio non una aggressione alla guardia giurata, ma invece un vero e proprio dialogo, affatto concitato, tra il malvivente e la guardia giurata della banca, come confermato anche dalla testimonianza del Maresciallo COGNOME che era stata del tutto travisata. La condotta avrebbe dovuto conseguentemente essere riqualificata come furto con strappo.
2.2. GLYPH “Violazione di legge ex art. GLYPH in relazione all’art. 628 comma 3 0 cod. pen.” (così pag. 6 del ricorso). La Corte di appello ha desunto la ricorrenza di minaccia dalla testimonianza del COGNOME (guardia giurata) per ritenere così integrato il delitto di rapina, in contrasto evidente con l’esito delle video riprese, non ricorrendo affatto una conseguenzialità immediata e diretta tra la minaccia e il successivo impossessamento del denaro. Lo strappo era avvenuto solo in seguito e dopo la completa conclusione della azione di minaccia.
2.3. GLYPH “Violazione di legge ex art. in relazione all’art. 620, comma 3 0 , nr. 3-quater cod. pen.” (così a pag. 8 del ricorso con motivo rubricato come n. 2). Sul tema è dirimente il dato testuale che fa riferimento al fruitore dei servizi bancari, sicché del tutto apodittico si
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deve ritenere l’argomento speso dal giudice di appello secondo il quale oggetto della tutela non sarebbe la persona che si trova nell’atto di fruire dei servizi, ma bensì il luogo per la peculiarità dei servizi che vi si erogano.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha ribadito gli argomenti proposti in ricorso.
La difesa della parte civile costituita COGNOME NOME ha presentato conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-quater, cod. pen. che deve essere ritenuta insussistente, mentre nel resto è inammissibile.
In via preliminare, occorre osservare come i motivi di ricorso siano stati proposti ed articolati in modo generico ed aspecifico, senza neanche indicare (come emerge dalla dizione letterale adottata nel ricorso, sopra testualmente riportata) il parametro normativo di riferimento (rispetto al quale si riscontra la presenza di uno spazio vuoto), con errata numerazione progressiva e generico richiamo alle affermazioni della Corte di appello.
Ciò premesso, occorre rilevare come i primi due motivi di ricorso, oltre che generici ed aspecifici, in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello, si debbono anche ritenere non consentiti, in quanto totalmente versati in fatto e diretti ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). In tal senso, risultano assolutamente univoche le considerazioni della Corte di appello a pag.
3 segg. della sentenza impugnata, rese sulla scorta dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa, NOME COGNOME, guardia giurata dipendente della RAGIONE_SOCIALE, soggetto comandato di servizio per ricaricare la cassaforte dello sportello bancomat dell’Ufficio postale di Varallo, dotato di arma di servizio, elementi questi ritenuti di particolare rilievo al fine di caratterizzare la gravità della minaccia posta in essere, anche sottolineando il fatto che normalmente il COGNOME aveva svolto servizi diversi presso il Sert locale. La Corte di appello ha, dunque, chiarito come la reazione e il timore provato potesse essere certamente sintomo di non adeguata professionalità, ma non rendeva per ciò solo meno credibile la portata del racconto e la sua credibilità, quanto alla azione imputata all’odierno ricorrente, anche considerati gli altri elementi acquisiti in giudizio (quanto alla sicura identificazione del COGNOME quale autore della rapina sulla base di dati tecnici ed antropometrici). Gli argomenti introdotti si appalesano, dunque, per la loro oggettiva reiteratività (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e non scalfiscono una motivazione, sul punto, del tutto conforme del giudice di primo e di secondo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01).
È invece fondato, in presenza di una erronea applicazione della legge penale, il terzo motivo di ricorso, rubricato come secondo, in ordine alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen.
4.1. La Corte di appello ha ritenuto la ricorrenza della aggravante citata affermando che: “il concetto di servizi a cui si richiama la norma a una connotazione oggettiva e si riferisca a tutti quelli che offre la struttura (bancaria postale o anche solo di sportello) e, dunque, non solo la semplice utenza che compie attività di prelevamento/deposito di denaro contante o titoli di credito ma a chi assicura le operazioni di cassaforte, integrazione delle somme ovvero raccolta dei depositi, che consentano a quei servizi di funzionare, demandate nel caso in esame alla società per conto della quale lavorava il COGNOME“.
4.2. Il ragionamento proposto dalla Corte di appello non è condivisibile ed in contrasto con la corretta esegesi della norma evocata dalla difesa, seppur sommariamente, nel proprio motivo di ricorso. In
tal senso, occorre osservare che la previsione è stata introdotta dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 3, comma 27), c.d. pacchetto sicurezza, che ha così disposto, per quanto qui di interesse: 27. All’art. 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: “3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis; 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro”; b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
4.3. L’analisi della relazione illustrativa del c.d. pacchetto sicurezza e del servizio studi del Senato (quale commento di accompagnamento della normativa in questione al momento della discussione parlamentare) evidenzia, senza alcun dubbio, che le tre circostanze aggravanti introdotte hanno la chiara finalità di tutelare la persona che si trovi nell’atto di fruire, ovvero che abbia appena fruito, dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
L’elemento linguistico e letterale dirimente nella valutazione della portata della previsione in esame è certamente rappresentato dal termine “fruire”, da correlare al ruolo di utente del servizio bancario, in evidente relazione di incompatibilità con il ruolo svolto dal COGNOME, soggetto impiegato con regolare contratto in attività professionale, a tutela e supporto all’istituto bancario, per questioni di sicurezza (come emergente dalla disponibilità di arma in dotazione di servizio) e approvvigionamento.
Dunque, tale richiamo alla fruizione, da collegare all’oggettiva erogazione di servizi bancari, rende evidente come l’aggravante in questione integri un’ipotesi speciale di minorata difesa, caratterizzata dalla peculiarità dei luoghi e delle circostanze di tempo in cui la rapina è stata consumata. Per la sua integrazione è, infatti, innanzi tutto necessario che la persona offesa si trovi in una banca, in un ufficio
postale o presso uno sportello “bancomat” e che stia fruendo dei servizi erogati in tali luoghi.
4.4. Il legislatore ha chiaramente individuato la ratio della disciplina in questione nella particolare vulnerabilità della vittima della rapina, tenuto conto dell’implicito presupposto che la stessa, attesa la natura dei luoghi evocati, stia maneggiando denaro od altri valori senza poter dispiegare le normali precauzioni per occultarne la vista ad estranei e per impedirne la sottrazione. Nel caso in esame non può, in conclusione, riscontrarsi un’ipotesi di minorata difesa in rapporto di evidente specialità con quella prevista dal n. 5 dell’art. 61 cod. pen.
Infatti, l’operatività dell’aggravante è stata connotata dal legislatore con il ricorso alla locuzione «abbia appena fruito», che indubbiamente rivela la necessità di un rapporto di immediatezza tra l’azione criminosa e quella compiuta in precedenza dalla persona offesa, proprio nella fruizione del servizio bancario, nella attività materiale di prelievo e deposito di beni collegati proprio al servizio reso dall’istituto bancario, senza che possa ritenersi sussistente tale aggravante in presenza di una relazione di fatto occasionale con la vicinanza con l’istituto bancario, che tuttavia non rappresenti una fruizione dello stesso da parte dell’utente. In altri termini, il legislatore sembra aver voluto circoscrivere l’operatività dell’aggravante alla fattispecie in cui l’azione criminosa abbia tratto ispirazione proprio dall’attività svolta dalla vittima, quale cliente dell’istituto bancario, circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame, in presenza di un soggetto dedito professionalmente alla realizzazione di servizi di supporto e sicurezza per l’istituto bancario, in assenza di qualsiasi fruizione dei servizi forniti dall’istituto di credito, senza che possa essere in alcun modo riconosciuto o riscontrato quel requisito rappresentato dalla particolare vulnerabilità della vittima, che si trova alla base della scelta di introdurre l’aggravante. Infine, occorre considerare che questa Corte ha affermato che si configura la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen., nell’ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver compiuto un’operazione bancaria ed essersi allontanata dall’istituto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura (Sez. 2, n. 49490 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 271247-01, che ha chiarito che “Si tratta pertanto di circostanza aggravante destinata a tutelare maggiormente i fruitori dei servizi bancari e per converso a sanzionare più gravemente la condotta
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di chi si “apposti” in prossimità di tali luoghi commettendo il fatto con maggiori possibilità di ottenerne profitto ingiusto) riferendo sempre la aggravante al soggetto utente (e non all’addetto allo svolgimento di attività professionale di supporto), dell’istituto bancario” (nello stesso senso, Sez. 2, n. 18706 del 16/03/2023, Russo; Sez. 2, n. 33854 del 11/06/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 45409 del 20/07/2018, COGNOME).
La sentenza deve conseguentemente essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, attesa la data di commissione del fatto e la relativa disciplina di riferimento (fatto commesso in data 05/05/2017) e l’irrogazione di una pena corrispondente al minimo edittale quanto alla pena base e superiore a tale minimo quanto alla pena pecuniaria. Nel resto il ricorso, come sopra evidenziato, deve essere dichiarato inammissibile.
Deve essere infine rigettata la richiesta di liquidazione spese inoltrata dalla parte civile NOME COGNOME perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME,
Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3quater, cod. pen. che ritiene insussistente e dispone trasmettersi gli atti ad atra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile COGNOME Fabrizio.
Così deciso il 26/11/2024.