L’aggravante rapina e i limiti del ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5998/2025) offre spunti fondamentali sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla corretta interpretazione dell’aggravante rapina commessa da più persone riunite. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, sottolineando come non sia possibile utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi precedenti.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un uomo, condannato in Corte d’Appello per il reato di rapina. L’imputato ha sollevato due principali contestazioni davanti alla Suprema Corte. In primo luogo, negava la propria consapevolezza e volontà di concorrere nel reato, sostenendo una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella accolta dai giudici di merito. In secondo luogo, contestava la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, ritenendola non applicabile alla sua situazione.
L’analisi della Corte e la validità dell’aggravante rapina
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le doglianze, qualificando il ricorso come inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura e i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo principi consolidati in materia.
Il primo motivo: la genericità del ricorso
I giudici hanno definito il primo motivo di ricorso come “indeducibile”. L’imputato, infatti, non ha evidenziato vizi di legge o palesi errori logici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte. La Corte ha chiarito che tentare di ottenere una “rivalutazione delle fonti probatorie” o una “alternativa ricostruzione dei fatti” esula completamente dalle competenze della Cassazione. Il ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e correlato alle argomentazioni della decisione impugnata, non può ignorarle o limitarsi a una sterile ripetizione.
Il secondo motivo: la sussistenza dell’aggravante
Anche il secondo motivo, relativo all’aggravante rapina, è stato giudicato inammissibile per le stesse ragioni di genericità. La Corte ha colto l’occasione per ribadire l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità su questo punto. L’aggravante delle più persone riunite nel reato di rapina si configura quando vi è la presenza simultanea, nel luogo e al momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone. È fondamentale che la vittima percepisca questa presenza plurima, poiché è proprio questa percezione a generare un maggiore effetto intimidatorio e a ridurre le possibilità di difesa, giustificando così l’aumento di pena.
Le motivazioni della decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). I primi due gradi di giudizio sono dedicati all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare le prove, ma ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti, senza individuare un preciso errore di diritto, è destinato all’inammissibilità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già ampiamente spiegato perché il piano criminale fosse così ben articolato da rendere implausibile la tesi della mancanza di consapevolezza dell’imputato.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove ridiscutere l’intera vicenda. Per avere successo, l’impugnazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti della sentenza. Per quanto riguarda l’aggravante rapina, la decisione conferma che l’elemento decisivo è la presenza simultanea e percepita di più correi sulla scena del crimine, in quanto tale circostanza aumenta la capacità di intimidazione e la pericolosità dell’azione delittuosa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando non denuncia specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio o a chiedere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per aggravante rapina con più persone riunite?
Questa aggravante sussiste quando, nel reato di rapina, vi è la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o della minaccia, e tale presenza è nota alla vittima. Ciò che rileva è il maggiore effetto intimidatorio derivante dalla pluralità di aggressori.
È sufficiente riproporre i motivi d’appello per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso per cassazione deve essere specifico e criticare in modo argomentato la sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i difetti di motivazione. La semplice reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5998 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/11/1957
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla consapevolezza e volontà dell’imputato di concorrere nel reato di rapina è indeducibile perché ripropone le doglianze difensive dell’appello e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda in particolare pag. 11 ove dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte d’appello emerge che si trattava di un piano ben articolato e predisposto nei dettagli, nei tempi e nei modi di realizzazione al punto da escludere che il ricorrente non ne fosse a conoscenza);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
peraltro, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, COGNOME NOME, Rv. 284041 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
nsigliere Este GLYPH re Il C O Il Presi GLYPH te