Aggravante rapina arma giocattolo: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’uso di un’arma finta durante una rapina può configurare un’aggravante? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna sul tema dell’aggravante rapina arma giocattolo, fornendo importanti chiarimenti non tanto sulla questione sostanziale, quanto sui limiti procedurali del ricorso. La pronuncia sottolinea la differenza cruciale tra contestare la logica di una sentenza e chiedere un nuovo esame delle prove, un confine che determina l’ammissibilità stessa del ricorso.
I fatti del processo
Il caso ha origine dal ricorso di un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina. La sua difesa si è rivolta alla Corte di Cassazione contestando un unico punto della sentenza della Corte d’Appello: la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’articolo 628 del codice penale, ovvero l’aver commesso il fatto con l’uso di un’arma.
L’imputato sosteneva che l’arma utilizzata fosse palesemente un giocattolo, non in grado di ingannare o intimidire la vittima in modo significativo, e che pertanto l’aggravante non dovesse essere applicata. Tuttavia, la sua tesi era già stata esaminata e respinta dalla Corte d’Appello.
La questione dell’aggravante rapina con arma giocattolo
Il cuore della difesa si concentrava sulla natura dell’oggetto usato per commettere il reato. La Corte di merito, nel confermare la condanna, aveva ribadito un principio consolidato: l’aggravante rapina arma giocattolo sussiste anche quando l’arma non è reale, a patto che abbia avuto un’effettiva capacità intimidatoria. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che l’arma giocattolo avesse sortito l’effetto di minaccia necessario a configurare l’aggravante.
Il ricorrente, nel suo atto, ha tentato di smontare questa valutazione, ma secondo la Cassazione lo ha fatto nel modo sbagliato, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e disattese in appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su principi procedurali fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato non specifico, una mera “pedissequa reiterazione” di argomenti già valutati. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione di censure già respinte.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Corte ha ricordato la propria funzione. Il giudizio di Cassazione è un controllo di “legittimità”, non di “merito”. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove o i fatti del processo per giungere a una propria, diversa, conclusione. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. L’imputato, lamentando una valutazione “sbagliata” del materiale probatorio (la natura dell’arma), stava in realtà chiedendo alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato un vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta), ma ha contestato una decisione che riteneva erronea nel suo esito finale, basata su una valutazione dei fatti che non condivideva. Questo tipo di critica esula dal perimetro cognitivo della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda rivolgersi alla Suprema Corte: il ricorso non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Per avere successo, è necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, come un’errata applicazione della legge o un’argomentazione palesemente illogica da parte del giudice. Limitarsi a contestare la valutazione delle prove, riproponendo le stesse tesi difensive, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’uso di un’arma giocattolo non riconoscibile come tale costituisce l’aggravante nella rapina?
Sì. Secondo quanto ribadito dalla Corte di merito e non smentito dalla Cassazione nel caso di specie, l’aggravante della rapina sussiste anche quando si fa ricorso ad armi giocattolo che non sono identificabili come tali.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, verificando la correttezza della motivazione e l’applicazione della legge, ma non può effettuare una nuova valutazione delle prove o ricostruire diversamente i fatti, compiti che spettano ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere gli stessi argomenti già presentati in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ritiene tali motivi non specifici ma solo apparenti, in quanto non costituiscono una critica argomentata contro la sentenza impugnata ma una mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 628, n.1, terzo comma, cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che ha ribadito che l’aggravante sussiste anche quando si fa ricorso ad armi giocattolo che non sono identificabili come tai (in particolare si veda pag.4 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283439, non mass. sul punto);
osservato che, dunque, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente