Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FOGGIA il 02/02/1959
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 17 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato si sarebbe illegittimamente impossessato di gas metano, mediante «manomissione del gruppo di conteggio».
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza della necessaria condizione di procedibilità, sostenendo che la segnalazione presentata ai carabinieri dal tecnico accertatore dell’infrazione non potrebbe essere considerata una querela.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio, ritenuta dalla Corte di appello contestata in fatto.
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati entrambi i motivi di ricorso.
3.1. Il primo motivo è fondato.
La segnalazione del tecnico che aveva accertato l’infrazione, trasmessa ai carabinieri, risulta, infatti, del tutto priva dell’istanza punitiva, necessaria ritenere integrata la condizione di procedibilità della querela.
3.2. Il secondo motivo è fondato.
Al riguardo, va evidenziato il fatto che l’aggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio non solo non risultava formalmente contestata, ma non era stata neppure ritenuta sussistente dal giudice di primo grado.
Invero:
il Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole del furto, riconoscendo solo la circostanza aggravante della violenza sulle cose;
la sentenza di primo grado era stata impugnata soltanto dall’imputato, il pubblico ministero non aveva proposto appello avverso il punto della sussistenza dell’ulteriore aggravante (destinazione della cosa a pubblico servizio), non riconosciuta dal Tribunale;
in assenza di impugnazione del pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza di primo grado
concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti, diverse da quelle riconosciute dal Tribunale;
pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tribulale, come invece ha fatto, riconoscendo l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio.
Va precisato che la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostanze aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277249 e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279485).
Deve essere, pertanto, esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché – a seguito del mutamento, realizzato con il d.lgs. n. 150 del 2022, del regime di procedibilità previsto per la fattispecie contestata – l’azione penale non poteva essere proseguita, per difetto della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Esclusa l’aggravante del pubblico servizio, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non può proseguire per difetto di querela. Così deciso, il 9 luglio 2025.