Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21879 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21879 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il 29/07/1970
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato con rito cartolare.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15/10/2024 che ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Firenze con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate.
La difesa affida il ricorso a due motivi, con i quali deduce:
2.1. Violazione di lege in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024), trattandosi di rapina che aveva ad oggetto una bicicletta di alcun rilevante valore economico.
2.2. Violazione di legge in relazione all’aggravante del luogo di privata dimora erroneamente contestato rispetto al cortile condominiale ove era posta la bicicletta, trattandosi di luogo aperto e accessibile al pubblico, con la conseguenza che, da un lato, verrebbe meno la riconducibilità del luogo alla sola sfera privata della p.o. e, dall’altro, anche il dolo che deve sorreggere la circostanza, avendo l’imputato agito nella convinzione che la bicicletta fosse stata parcheggiata in area aperta al pubblico.
Il P.G., con requisitoria del 10 aprile 2025, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato, con memoria dell’8 maggio 2025, nel replicare alla requisitoria del P.G., ha ulteriormente argomentato a sostegno del primo motivo, riportandosi nelle conclusioni anche al secondo motivo, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024 (pubblicata sulla G.U. del 15 maggio 2024) che ha esteso il riconoscimento della diminuente della lieve entità del fatto anche al delitto di rapina, pur sopravvenuta all’atto di appello, era nei suoi effetti additivi in vigor al momento della celebrazione del giudizio di appello (l’udienza si è svolta con la partecipazione delle parti il 15 ottobre 2024). La questione, pertanto, era già proponibile in quella sede, dovendo essere prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni e di tale mancanza il ricorrente non può dolersi per la prima volta col ricorso per cassazione (in termini, Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01).
Il secondo motivo è fondato.
Invero, la difesa nell’atto di appello aveva fondato l’esclusione dell’aggravante
sul rilievo che il piazzale condominiale, adibito anche a parcheggio, ove è stata sottratta la bicicletta fosse aperto al pubblico, prospettando ricadute in termini sia
di sussistenza della necessaria sfera relazionale che deve sussistere tra il proprietario e il luogo ove il bene è parcato, richiamando sul punto i principi
espressi dalle Sezioni unite COGNOME (sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv.
270076 – 01) che del criterio di imputazione soggettiva che governa le circostanze che aggravano la pena.
La Corte d’appello ha disatteso il tema dedotto; né sul punto può ritenersi esaustivo, ai fini del rispetto dell’onere di motivazione, il richiamo all’orientamento
di legittimità espresso da Sez. 5, n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME Rv. 285470 –
01 che attiene alla differente ipotesi del furto commesso all’interno di un box
chiuso a chiave sito in edifico diverso da quello ove il proprietario dei beni sottratt vi abiti.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, va annullata la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n.
3
–
bis, cod. pen. e al
trattamento sanzionatorio, tema direttamente dipendente dalla risoluzione della questione posta, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Firenze.
Deve, invece, essere dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina impropria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della privata dimora con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Così deciso, il 13 maggio 2025.