Aggravante Presenza Più Persone: Quando il Ricorso Ripetitivo è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricorsi: la non ammissibilità di appelli che si limitano a riproporre questioni già esaminate e respinte. Il caso in esame riguarda l’applicazione dell’aggravante presenza più persone e dimostra come la piena consapevolezza delle circostanze da parte dell’imputato sia un elemento chiave per la valutazione dei giudici. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Scena di Arresto e la Consapevolezza del Reo
I fatti alla base della vicenda giudiziaria vedono un giovane arrivare sul luogo in cui era in corso l’arresto di un’altra persona. Il giovane, alla guida della propria autovettura, si ferma al centro della corsia. A quel punto, l’arrestato, già ammanettato, viene fatto salire a bordo del suo veicolo. Questa operazione non avviene in solitudine, ma grazie all’intervento di altre persone presenti sulla scena, che spingono fisicamente l’individuo nell’auto.
La Corte d’Appello, nella sua sentenza, aveva già sottolineato come l’imputato fosse pienamente consapevole non solo di ciò che stava accadendo, ma anche della presenza e del contributo attivo delle altre persone riunite sul posto. Questa ricostruzione è stata il perno su cui si è fondata la contestazione dell’aggravante.
L’Aggravante Presenza Più Persone nel Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando proprio il vizio di motivazione della Corte d’Appello riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante presenza più persone. Secondo la difesa, la motivazione della corte territoriale non sarebbe stata sufficiente a giustificare l’applicazione di tale circostanza. Tuttavia, il ricorso non ha introdotto nuovi elementi o profili di diritto, limitandosi a ripresentare una critica già mossa e respinta nel grado di giudizio precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno specificato che il motivo addotto dal ricorrente era meramente “riproduttivo” di una questione già confutata in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva evidenziato, con una motivazione esauriente, come l’imputato fosse cosciente del contesto e della partecipazione attiva di più persone all’azione delittuosa.
La Cassazione ha quindi confermato che, quando un giudice di merito fornisce una giustificazione adeguata su un punto specifico, non è possibile riproporre la stessa identica doglianza in sede di legittimità sperando in un riesame dei fatti. Il ricorso deve basarsi su vizi di legittimità e non su una diversa valutazione del materiale probatorio. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte.
Le Conclusioni: L’Inutilità dei Ricorsi Meramente Ripetitivi
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel merito è una strategia destinata al fallimento. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legittimità delle decisioni. La decisione sottolinea che la consapevolezza di agire in un contesto con più persone riunite è sufficiente per integrare l’aggravante, e una motivazione chiara su questo punto da parte del giudice di merito è difficile da contestare in Cassazione senza solidi argomenti di diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dal provvedimento, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte con motivazioni adeguate dalla corte precedente, senza introdurre nuovi e validi argomenti di diritto.
Cosa è necessario per configurare l’aggravante della presenza di più persone?
Dal testo si deduce che l’aggravante è configurabile quando l’imputato è pienamente consapevole della presenza di più persone riunite e del loro contributo all’azione, come nel caso di specie in cui altri individui aiutavano a far salire una persona arrestata nell’auto del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36332 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della presenza delle più persone è riproduttivo di analoga questione confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente fosse ben consapevole di quanto si stesse realizzando e delle persone riunite presenti allorché, sopraggiunto sul posto con l’autovettura, NOME veniva fatto salire a bordo del mezzo di COGNOME mentre il primo era già con le manette ai polsi, operazione realizzata grazie all’intervento degli altri presenti che spingevano l persona arrestata nell’auto condotta dal ricorrente (auto che era al centro della corsia in quanto sopraggiunta all’arresto di NOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025