Aggravante più persone riunite: la Cassazione chiarisce i requisiti
Con l’ordinanza n. 47479/2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: i presupposti per l’applicazione dell’aggravante più persone riunite nel delitto di rapina. La decisione fornisce un’interpretazione rigorosa e consolidata, stabilendo che la semplice presenza simultanea di due o più persone sul luogo del reato è sufficiente per configurare l’aggravante, anche se la vittima non le ha percepite tutte. Questo principio rafforza la tutela della persona offesa, riconoscendo la maggiore pericolosità intrinseca di un’azione criminale condotta in gruppo.
Il caso in esame: un ricorso contro la rapina aggravata
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova per rapina. L’imputato contestava principalmente due aspetti della sentenza di condanna. In primo luogo, la violazione di legge riguardo all’applicazione dell’art. 628, comma 3, n. 1 del codice penale, ovvero l’aggravante più persone riunite. Sosteneva che l’aggravante non potesse essere applicata nel suo caso. In secondo luogo, lamentava la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’ammontare della sanzione pecuniaria inflitta, pari a 800 euro, ai sensi dell’art. 133-bis del codice penale, sostenendo una difficoltà economica.
La decisione della Suprema Corte: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato la conferma definitiva della condanna emessa dalla Corte d’Appello, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché l’aggravante più persone riunite è valida?
La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi puntuale e coerente con la giurisprudenza consolidata, smontando entrambe le doglianze del ricorrente.
La presenza simultanea è sufficiente
Per quanto riguarda l’aggravante più persone riunite, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine: per integrare tale circostanza è sufficiente la presenza simultanea di due persone nel luogo della realizzazione della violenza. La Corte ha specificato che non è necessario che la persona offesa percepisca la presenza di tutti i complici. Ciò che conta è il dato oggettivo della presenza di più persone, che aumenta la capacità di intimidazione e la pericolosità dell’azione, rendendo più difficile la difesa per la vittima. La percezione soggettiva di quest’ultima è, pertanto, irrilevante ai fini della configurabilità dell’aggravante.
La questione della sanzione pecuniaria
Anche la seconda censura, relativa alla sanzione pecuniaria, è stata respinta. La Corte ha osservato che la sanzione di 800 euro era “assai modesta”. Inoltre, e soprattutto, ha evidenziato che l’imputato non aveva fornito alcuna prova concreta della sua impossibilità o estrema difficoltà a pagare tale somma. Le sue allegazioni sono state ritenute generiche e, in assenza di prove specifiche a supporto della sua condizione economica, la motivazione del giudice di merito non poteva essere considerata illogica o censurabile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi giuridici. In primo luogo, l’aggravante più persone riunite ha una natura oggettiva: si fonda sulla compresenza fisica dei correi sul luogo del delitto, che di per sé accresce il disvalore del fatto, a prescindere dalla percezione della vittima. Questo orientamento garantisce una maggiore certezza del diritto e rafforza la repressione dei reati commessi in concorso. In secondo luogo, la sentenza sottolinea che chi intende contestare una sanzione pecuniaria per motivi economici ha l’onere di provare in modo specifico e non generico la propria indigenza. Una semplice dichiarazione di difficoltà non è sufficiente a scalfire la valutazione del giudice.
Per l’applicazione dell’aggravante più persone riunite è necessaria la percezione di tutti i correi da parte della vittima?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che per integrare tale circostanza è sufficiente la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo di realizzazione della violenza, indipendentemente dal fatto che la persona offesa le abbia percepite tutte.
Quali sono i requisiti per l’aggravante delle più persone riunite in una rapina?
Il requisito fondamentale è la presenza contemporanea di almeno due persone sul luogo del delitto, in modo che possano collaborare nell’azione criminosa, aumentando la pericolosità dell’atto e la capacità intimidatoria nei confronti della vittima.
Come si può contestare una sanzione pecuniaria ritenuta eccessiva?
Secondo la sentenza, per contestare una sanzione pecuniaria non basta una generica lamentela. È necessario dimostrare concretamente l’impossibilità o l’estrema difficoltà a versare la somma inflitta, fornendo prove specifiche della propria condizione economica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47479 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLE CONFORME NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME Valle Conforme;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge relazione all’art. 628 comma terzo n. 1) cod. pen. e la manifesta illogicità motivazione in relazione all’art. 133bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto (a) con riferimento alla aggravante delle più persone riunite Corte territoriale, coerentemente con la consolidata giurisprudenza di legittim rilevava che la presenza simultanea di due persone nel luogo della realizzazio della violenza è sufficiente per integrare la circostanza, nulla rilevan percezione della persona offesa mentre con riguardo 133-bis cod. pen. rilevav che la sanzione inflitta 800 euro, era assai modesta e che, comunque non er emersa né l’impossibilità, né l’estrema difficoltà a versare la somma infl anche tenuto conto della genericità delle allegazioni.
La motivazione della sentenza impugnata non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore