Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SRAGIONE_SOCIALENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a FORMIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a SANTI COSMA E DAMIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito l’avvocata COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE che si è associata alle conclusioni formulate dal Proc. Gen., ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma appellata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esclusa la circostanza aggravante di cui all’articolo
74, comma 4, DPR n.309/1990, riqualificati i reati di cui ai capi 1) e A) nell’ipotes di cui all’articolo 74, comma 6, D.P.R. n.309/1990, nonché i reati di cui agli articol 73, 1 e 4 comma, D.P.R. n.309/1990 nella fattispecie di cui all’articolo 73, comma 5, e ritenuto il COGNOME partecipe dell’associazione, ridetermina la pena inflitta a ciascuno degli imputati nella misura di anni otto e mesi quattro di reclusione e 3000 euro di multa ad NOME COGNOME, anni quattro e mesi dieci di reclusione e 1.200 euro di multa a NOME COGNOME, nonché anni cinque di reclusione e 1.000 euro di multa a NOME COGNOME (in continuazione con il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Roma del 05.11.2020), revocando la pena accessoria. Conferma per il resto la sentenza impugnata, con condanna degli imputati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civil costituita.
Avverso la suddetta decisione propongono ricorso per cassazione solo NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i loro rispettivi difensori, chiedendo entrambi l’annullamento della sentenza impugnata.
Con riguardo alla posizione di NOME COGNOME sono dedotti due distinti motivi di ricorso.
Con il primo lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 74 D.P.R. n.309/90, ritenendo insussistenti i presupposti per affermare la configurabilità del reato associativo, dato che il materiale probatorio scrutinato, in particolare il contenuto delle intercettazioni in atti, non documenterebbe alcuna cessione di stupefacente realizzata in modo organizzato. Ogni cessione riscontrata interveniva esclusivamente tra l’acquirente di turno e lo spacciatore, sia che fosse NOME COGNOME sia fosse Decorso COGNOME o chiunque altro del gruppo vicino all’imputato; non vi era una cassa comune dove far confluire i proventi dello spaccio, né risultano pagamenti in favore dei presunti sodali per ‘attività di spaccio. La difesa perciò eccepisce che non si può risalire in via induttiva dalle singole cessioni di stupefacenti all’esistenza di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti.
Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione relativamente all’aggravante ex art. 10 e 12 legge n.489/74 (che risulta contestata nell’originario capo 1) dell’imputazione, relativo all’art. 416-bis cod. pen.). Lamenta che la Corte d’appello, per sostenere l’aggravante dell’uso delle armi, ha ritenuto di potersi avvalere di una intercettazione ambientale di cui la difesa eccepiva l’inutilizzabilità per difetto competenza funzionale dovendo la telefonata essere valutata dal Tribunale per i minorenni. Afferma il ricorrente, inoltre, che affinché possa parlarsi di associazione armata è indispensabile la prova della disponibilità in capo ai sodali di armi da
fuoco, mentre, nel caso di specie, nonostante le numerose perquisizioni locali e personali nessuna arma da fuoco era mai stata rinvenuta e sottoposta a sequestro.
Con riguardo al ricorso di NOME COGNOME risultano dedotti otto distinti motivi.
Con il primo eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Infatti, il COGNOME è stato condannato dal G.U.P. di Roma come organizzatore del sodalizio criminoso ex art. 74 D.P.R. n.309/1990, mentre l’accusa era di essere un mero partecipe dell’associazione. Sul punto la sentenza della Corte di appello avrebbe omesso di argomentare su tale doglianza, nonché di dichiarare nulla la sentenza di primo grado per violazione dell’equo processo.
Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dei requisiti strutturali del reato associativo. La sentenza impugnata non motiverebbe adeguatamente su alcuni elementi tipizzanti di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, né vi sarebbero elementi sufficienti per affermare che il COGNOME fosse sodale di tale presunta associazione, in quanto egli è accusato di aver commesso solo due reati di detenzione di sostanze stupefacenti, entrambi commessi nello stesso giorno in data 18/10/2019. Non sarebbe, pertanto, stato esplicitato in motivazione il ruolo assunto dal COGNOME all’interno del presunto sodalizio criminoso.
Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione nell’accezione di travisamento della prova, con riferimento al reato estorsivo pluriaggravato in danno di NOME COGNOME, in quanto non vi sarebbero prove sufficienti sul fatto che il riferimento a tale “NOME” effettuato da NOME COGNOME, il soggetto che effettuava la richiesta estorsiva, riguardasse effettivamente l’imputato COGNOME, e quand’anche sia stato realmente speso il nome del ricorrente non vi sarebbe alcun elemento da cui evincere che il COGNOME ne fosse consapevole, né risulta che NOME COGNOME sia mai stato contattato dal COGNOME nella veste di mandante della richiesta estorsiva.
Con il quarto motivo, invece, si eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenendo che la spendita del nome di NOME COGNOME per commettere i reati non integrerebbe il cosiddetto metodo RAGIONE_SOCIALEoso, ciò perché COGNOME non era né il capo né il partecipe di alcuna associazione di stampo RAGIONE_SOCIALEoso, dato che sul territorio di riferimento non esisteva più alcuna associazione caratterizzata dai requisiti di cui all’articolo 416-bis cod. pen. La sentenz impugnata avrebbe dovuto concludere affermando che non può sussistere
l’aggravante del cd. metodo RAGIONE_SOCIALEoso se l’autore dei fatti o il mandante è un soggetto che non appartiene ad associazioni di stampo RAGIONE_SOCIALEoso. Nel quinto e sesto motivo viene contestata la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’aggravante delle più persone riunite di cui all’articolo 628, comma terzo, n.1, cod. pen., richiamato dall’articolo 629, comma secondo, cod. pen. nell’ambito del capo d’imputazione numero 17 (tentata estorsione aggravata). Infatti, la presunta minaccia estorsiva non è mai stata attuata nei confronti della persona offesa NOME COGNOME da due persone simultaneamente; egli è stato avvicinato solo da un soggetto, NOME COGNOME, l’unico con cui ha interloquito. Per queste ragioni, non sussistono i presupposti per l’applicazione della circostanza in esame, come ritiene la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione. In subordine si chiede la rimessione alle Sezioni unite relativamente alla corretta interpretazione da dare all’articolo 628, comma terzo, n.1, cod. pen.. Con il settimo motivo si chiede di rimettere gli atti alla Corte costituzionale pe accertare l’eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 416-bis.1, comma secondo, cod. pen., laddove prevede il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Infine, con l’ottavo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata motiva il discostamento dal minimo edittale della pena perché l’azione estorsiva sarebbe stata preceduta da atti intimidatori indicate nel capo 16) di imputazione, senza però accertare se il COGNOME avesse mai partecipato a tali condotte che, in realtà, non riguarderebbero in alcun modo l’odierno ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati, ad eccezione i quelli riguardanti l’aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.
Per quanto attiene al ricorso di NOME COGNOME si ritiene che i due motivi dedotti sono inammissibili perché manifestamente infondati.
2.1. Con riguardo all’eccezione circa la ricorrenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si rileva che la sentenza impugnata argomenta in maniera congrua (si vedano in particolare le pagg.29,30,31,40,41) senza vizi di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione i soli rilevabili in sede di legitti
La Corte territoriale evidenza che le sue conclusioni derivano dalle emergenze
istruttorie consistite dal contenuto delle intercettazioni (effettuate anch sull’autovettura di NOME COGNOME e su quella di NOME COGNOME, contestualmente monitorata con GPS) e dagli esiti delle operazioni di osservazione e pedinamento da parte della P.G., da cui emerge che: “Si tratta di una associazione piccola e in difficoltà, ma comunque in grado di organizzarsi ed agire come sodalizio unitario che organizza la propria attività nel tempo, e non solo in occasione di singole operazioni di rifornimento di stupefacente ed ha base logistica e operativa presso l’abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, dove vengono convocati i sodali e i fornitori per le trattative, si taglia la droga e si preparano le confezi Emerge la coordinazione delle azioni e la divisione dei ruoli…”, ed ancora: “Nel caso di specie i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del programma criminoso si desumono dal susseguirsi continuo, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati. L’accordo criminoso che emerge dal compendio probatorio non ha i caratteri di occasionalità ed accidentalità che connotano il concorso di persone nel reato continuato…”. Il ricorso non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, reiterando la prospettazione di una ricostruzione alternativa dell risultanze istruttorie già disattesa dalla decisione de qua, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità del ricorso.
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata (a pagina 25), laddove afferma la riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n.309/1990, esclude espressamente la ricorrenza dell’aggravante oggetto dell’eccezione, ritenendo la sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenl:i “sebbene non sia raggiunta la prova che si tratti di associazione armata ai sensi del comma quattro del citato articolo 74”. Coerentemente nel dispositivo i giudici di appello affermano la condanna degli appellanti ex art. 74, comma 6, D.P.R. n.309/1990 “esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. n.309/1990”. La difesa, pertanto, anche su questo punto non si è confrontata con le chiare conclusioni assunte dalla Corte di appello e reitera l’eccezione sull’inesistenza dell’aggravante, in realtà, esclusa dalla sentenza stessa.
Con riferimento al ricorso di NOME COGNOME si rileva che il primo motivo è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza (precisamente a pagina 39) afferma che “NOME COGNOME, sebbene non possa essere a lui addebitato il ruolo di organizzatore, peraltro non contestato nell’originaria imputazione, è a pieno titolo
partecipe del sodalizio di cui segue le vicende anche in costanza di detenzione carceraria”; in altro passaggio (a pag. 25) sostiene che la sentenza del G.U.P. di Roma deve essere riformata nella parte in cui addebita a COGNOME il ruolo di organizzatore. Infine, nel dispositivo della sentenza si indica COGNOME come “partecipe dell’associazione”. Non vi sono dubbi, perciò, che NOME COGNOME è stato condannato dalla Corte territoriale solo come partecipe dell’associazione criminale e non già nella qualità di organizzatore come erroneamente ritenuto dal ricorso.
3.1. Il secondo motivo relativo alla sussistenza dei requisiti strutturali del rea associativo è inammissibile. Si richiamano le argomentazioni svolte in precedenza con riferimento ad analoga eccezioni formulata dall’altro ricorrente, ribadendo la congruità della motivazione della Corte romana in ordine alla sussistenza del reato associativo; con riferimento specifico alla posizione di NOME COGNOME la sentenza (si veda pag.39) delinea con puntualità le ragioni per ritenerlo a pieno titolo partecipe del sodalizio criminoso, sottolineando che il gruppo si attivò in su sostegno nel periodo di detenzione, e quando COGNOME uscì dal carcere nel settembre 2016 andò a trovare NOME COGNOME, ritenuto il capo indiscusso dell’organizzazione, nel carcere di Parma, oltre ai due episodi che lo videro protagonista di importanti trattative per l’acquisito di cocaina. L’eccezione del ricorrente appare, perciò, manifestamente infondata e reiterativa di deduzioni già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale con un’articolata motivazione che non presenta vizi di manifesta illogicità e/o contraddittorietà.
3.2. Al pari manifestamente infondato è il terzo motivo con cui COGNOME si duole del vizio di motivazione nell’accezione di travisamento della prova, con riferimento al reato estorsivo pluriaggravato in danno di NOME COGNOME. La sentenza impugnata (si veda pag. 46), invece, ha precisato le ragioni per le quali il riferimento allo “NOME” da parte di NOME COGNOME riguardasse inequivocabilmente proprio NOME COGNOME. Si tratta di argomentazioni congrue, che in nulla si ritiene possano integrare il cd. vizio di travisamento della prova. Va, infatti, ribadito che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato
ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01; Sez. 4, n.35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01).
3.3. Anche il quarto motivo riguardante i requisiti per la sussistenza dell’aggravante del cd. metodo RAGIONE_SOCIALEoso è manifestamente infondato. Il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo RAGIONE_SOCIALEoso, di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia RAGIONE_SOCIALEosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertat l’utilizzo del metodo RAGIONE_SOCIALEoso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi”.(così Sez.2, n.32564 del 12/04/2023, Rv.285018-02; conf. Sez.2, n.36431 del 02/07/2019, Rv.277033-01; Sez.2, n.16053 del 25/03/2015, Rv. 263525-01). Risulta, pertanto, del tutto irrilevante quanto dedotto dal ricorrente laddove eccepisce che la spendita del nome di NOME COGNOME per commettere i reati non sarebbe sufficiente ad integrare l’aggravante del cosiddetto metodo RAGIONE_SOCIALEoso, poiché quest’ultimo non era né il capo né il partecipe di alcuna associazione di stampo RAGIONE_SOCIALEoso, dato che sul territorio di riferimento non esisteva più alcuna associazione caratterizzata dai requisiti di cui all’articolo 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata, del resto, consapevole del fatto che COGNOME non avesse più collegamenti con il cd. “RAGIONE_SOCIALE“, motiva in maniera congrua mettendo in rilievo le modalità tipicamente RAGIONE_SOCIALEose utilizzate per le richieste estorsive, che venivano anticipate da atti incendiari o esplosioni di armi da fuoco (di cui al capo 16) dell’imputazione), nonché corroborate dalla notorietà sul territorio di NOME COGNOME conosciuta “come persona capace di dare effettivo seguito a condotte criminali anche violenti”. Anche su questo punto, perciò, la sentenza non risulta inficiata da alcuna violazione di legge, avendo correttamente applicato l’art. 416-bis.1 cod. pen. nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.4. Sono, invece, fondati i motivi quinto e sesto relativi alla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite di cui all’articolo 628, comma terzo n.1, cod. pen., richiamato dall’articolo 629, comma secondo, cod. pen., nell’ambito del
capo d’imputazione numero 17 (tentata estorsione aggravata). Il Collegio intende ribadire i principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui: “Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”. (così Sez. Un., n.21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv.252518-01). Più di recente (così Sez.2, n.671 del 23/10/2019, dep.2020, Pignataro, Rv.277817-01) la Corte ha precisato, altresì, che: “Nel delitto di estorsione commesso utilizzando il metodo RAGIONE_SOCIALEoso, l’aggravante delle più persone riunite è configurabile solo quando sia riscontrata la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano, in conformità alla “ratio” della norma, quegli effetti fisici e psichi maggior pressione sulla vittima che ne riducono la forza di reazione e giustificano l’applicazione dell’aumento della pena. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che possa bastare per la configurabilità dell’aggravante la consapevolezza, da parte della vittima, del fatto che dietro l’azione intimidatoria vi sia una cosca RAGIONE_SOCIALEosa)” La Corte di appello, al fine di affermare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art 628, comma terzo n.1, cod. pen., ha richiamato il principio affermato di recente da una pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “Nel reato di estorsione commesso nell’interesse di un’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALEoso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale”.(così Sez.5, n.22614 del 16/02/2023, PG c/Forgione, Rv.284773-02; conf. Sez.2, n.6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv.269295-01). I giudici di appello hanno evidenziato che sebbene la persona offesa NOME COGNOME fosse stato avvicinato solo da NOME COGNOME, egli, comunque, avrebbe sempre avuto “…la consapevolezza della contestuale e immanente presenza di più persone coinvolte nell’azione delittuosa, sia per quanto esplicitamente a lui riferito da COGNOME, sia per quanto sperimentato in relazione ai precedenti episodi intimidatori, che evidenziavano un programma estorsivo che non faceva capo a un singolo ma a un gruppo di persone, circostanza che realizzava in concreto l’effetto psichico della maggiore pressione sulla vittima idonea a ridurre la forza di reazione”. Da queste argomentazioni, tuttavia, si deduce che la vittima della tentata estorsione era stata avvicinata da una solo persona, poi individuata in NOME COGNOME, pur essendo a lei chiaro “dell’immanente presenza di più persone Corte di Cassazione – copia non ufficiale
coinvolte nell’azione delittuosa”. La sentenza impugnata incorre, così, in una evidente contraddizione in quanto ha richiamato un precedente giurisprudenziale che si riferisce ad un’altra ipotesi di condotta estorsiva aggravata, quella posta in essere in plurimi momenti da più persone, malgrado esse si fossero presentate alla persona offesa singolarmente, situazione che, nel caso di specie, non risulta verificatasi dato che la richiesta estorsiva era stata esplicitata solo da NOME COGNOME. La Corte romana, a sostegno della propria decisione, ha, altresì, sottolineato che la percezione da parte della persona offesa del fatto che il COGNOME non agisse da solo ma avesse alle spalle un gruppo organizzato, fosse un elemento particolarmente significativo per sostenere che si fosse in concreto realizzato “l’effetto psichico della maggiore pressione sulla vittima idonea a ridurre la forza d reazione”. Tale rilievo, che aveva trovato ampio spazio nella giurisprudenza antecedente alla citata sentenza delle Sezioni unite n.2183712012, è stato poi ridimensionato proprio dall’interpretazione fornita dal massimo consesso della Suprema Corte, sull’assunto che la percezione soggettiva da parte della vittima circa la presenza virtuale di più persone che compiono la minaccia estorsiva è un dato probatorio opinabile, incerto e di difficile accertamento, che si scontra con “l’interpretazione letterale della norma, rispettosa del principio di legalità nel duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale…”. Il Collegio intende ribadire, anche nel caso in esame, la sussistenza dei limiti ontologici all’estensione interpretativa della circostanza aggravante contestata, derivanti sia dalla lettera della legge sia dall’insuperabilità del divieto di analogia in malam partem in materia penale, evidenziando che la suddetta aggravante non può sovrapporsi al diverso concetto di concorso, anche morale, di più persone nel reato dove non è necessaria, invece, la simultanea presenza dei concorrenti al momento della commissione del reato. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite che va esclusa per le ragioni esposte, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione delle pene riguardanti entrambi i ricorrenti. Infatti, l’impugnazione della circostanza aggravante delle più persone riunite proposta dal solo NOME COGNOME giova, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non fondata su motivi esclusivamente personali, anche all’altro ricorrente NOME COGNOME, che risponde anch’egli in concorso del reato di cui al capo 17). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.5. In ordine al settimo motivo il Collegio ritiene che la prospettata questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 416-bis. 1, comma secondo, cod. pen. per
contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. è manifestamente infondata. Infatti, alla luce di un excursus giurisprudenziale delle decisioni della Corte costituzionale compiuto dalla Cassazione in altra occasione (si veda in particolare 5.3ez.5, n.17954 del 18/02/2020, Rv. 279207-01), si può affermare “che solo in caso di trattamenti sanzionatori manifestamente sproporzionati e di sperequazioni punitive di particolare gravità la Corte costituzionale può e deve intervenire a riequilibrare la risposta sanzionatoria dell’ordinamento. E quando un tale intervento c’è stato, ciò è avvenuto considerando la coerenza interna del regime sanzionatorio e l’offensività della condotta e ricordando come sia stata ritenuta la legittimità, in generale, della tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell’integrità delle persone (sentenze n. 194 e n. 38 del 1985). Se, dunque, è vero – affermano i giudici delle leggi – che il giudizio di bilanciamento delle circostanze consente al giudice di apprezzare meglio lo specifico disvalore della condotta penalmente sanzionata, tuttavia, quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze. Ancor più in generale, con affermazione di pacifica evidenza paradigmatica, si è ribadito che deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore (sentenza n. 251 del 2012) e sono sindacabili «soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012) dando luogo, pertanto, ad anomalie sanzionatorie. Ripercorrendo i casi nei quali tali anomalie sanzionatorie sono state in concreto riscontrate (cfr. le sentenze nn. 179 del 2017, 251 del 2012, 105 e 106 del 2014 e 205 del 2017, relative alla illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza introdotto dall’art. 69, qua comma, cod. pen. ed esteso a particolari circostanze attenuanti espressive di condotte di minore offensività), la Corte costituzionale ha individuato un minimo comun denominatore decisionale: in tutti quei casi le pene apparivano, per effetto del divieto di bilanciamento, non proporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. Solo in tali ipotesi di evidente sproporzione tra il regime sanzionatorio il canone di necessaria offensività, alla base del nostro ordinamento penale, il sindacato di costituzionalità ha potuto e dovuto esprimersi. Tali principi sono stati peraltro confermati anche nella recentissima sentenza n. 73 del 2020 della Corte costituzionale con cui si è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”. Orbene, nel caso di specie, non sussiste Corte di Cassazione – copia non ufficiale
un’evidente sproporzione tra il regime sanzionatorio aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen. e il canone di necessaria offensività, tenuto conto che le condotte oggetto della predetta circostanza, ossia l’avvalersi delle condizioni previste dall’art.416-bis cod. pen. ovvero la finalizzazione ad agevolare l’associazione previste dallo stesso articolo, si connotano ontologicamente di estrema gravità perché “contigue” all’attività delle associazioni di stampo RAGIONE_SOCIALEoso, nei cui confronti l’ordinamento, da sempre, ha assunto, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello processuale, il massimo rigore e una sorta di particolare statuto di contrasto a tali fenomeni criminali, della cui estrema pericolosità ne sono consapevoli tutte le Corti nazionali e sovranazionali. La tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte potenzialmente particolarmente lesive dell’integrità delle persone e dell’ordine sociale, non appare nel caso di specie manifestamente irragionevole e può ritenersi, perciò, rientrante nell’ambito della discrezionalità del legislatore nell’individuazione del range dei trattamenti sa nzionatori.
3.6. L’ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato in maniera articolata le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale in relazione al reato più grave, individuandolo in quello di cui al capo 17), ossia la tentata estorsione in danno di NOME aggravata dal metodo RAGIONE_SOCIALEoso. Con riferimento specifico alla posizione di NOME COGNOME, che pure non risulta tra gli autori del reato di cui al capo 16) che pur era prodromico alla condotta estorsiva di cui al capo 17), la sentenza ha, tuttavia, precisato che: “L’azione criminosa non veniva abbandonata nemmeno dopo il nuovo arresto di COGNOME ed era portata avanti con l’impulso di NOME COGNOME, nipote del capo RAGIONE_SOCIALE (perché figlio della sorella) a lui subentrato in ruolo d mandante, ruolo prontamente comunicato a NOME al fine di confermare la persistente pericolosità delle richieste perché provenienti da persona della famiglia e molto vicina ad NOME COGNOME, circostanza che attesta l’importanza della partecipazione di COGNOME, seppur nelle fasi finali dell’azione”. Si tratta di argomentazioni puntuali, che attribuiscono al ricorrente, seppure in una fase finale dell’attività criminosa, il ruolo di mandante dell’azione estorsiva al posto del capo RAGIONE_SOCIALE, in quel momento ristretto in carcere, e giustificano, anche nei suoi confronti, un trattamento sanzionatorio che non si attesti nel minimo edittale. A fronte di una decisione priva di vizi motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio, ne
consegue che la Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nell’individuazione della pena congrua.
In conclusione, il Collegio dichiara inammissibili i ricorsi, salvo l’annullamento limitatamente al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite, con l’effetto di rendere irrevocabile la sentenza quanto all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite che esclude, con rinvio per la rideterminazione delle pene ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Dichiara, altresì, l’irrevocabilità della sentenza quanto all’affermazione di responsabilità. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALEe “NOME COGNOME“, che liquida in complessivi euro 3.745,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente