Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7973 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7973 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Isola di Capo Rizzuto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dall’imputato avverso la sentenza emessa il 15/1/2026 dal Tribunale di Verona, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione degli artt. 110, 628, comma 3, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite.
Dal verbale di denuncia del 1.06.2014 e da quello di sommarie informazioni testimoniali del 2.06.2014 rese dalla parte offesa NOME COGNOME, si desumono modalità esecutive dell’esercizio della violenza contrarie a quanto affermato dalla sentenza, in quanto il COGNOME è collocato all’esterno del luogo ove avveniva la violenza (l’ufficio) e l’atto predatorio, così realizzandosi l’apodittic dell’assunto della sentenza in ordine alla sussistenza della aggravante in parola, ponendosi al di fuori del parametro di legittimità fissato da SU, COGNOME.
Il fatto che la persona offesa abbia solo ipotizzato che il COGNOME avesse soltanto sentito le sue richieste di aiuto, non autorizza nemmeno a ritenere che il complice fosse presente ed abbia rafforzato la violenza esercitata sia in quanto assente nel momento e nel luogo precipuo commissivo dell’aggressione, sia perché non è consentito tràf i erire ·la valutazione della sussistenza dell’aggravante da un dato oggettivo ad un dato psicologico della vittima. Né può essere confu l’adesione del COGNOME all’azione violenta – che attiene propriamente al concorso morale – con la sua presenza nel luogo e nel momento in cui questa è stata esercitata.
Sono stati proposti motivi aggiunti con il quali si deduce violazione di legge in relazione al principio di diritto stabilito da AVV_NOTAIO, rispetto a quanto dichiar dalla persona offesa in relazione alla circostanza di non aver più visto il V tanto da far ritenere che questi si sia limitato soltanto a facilitare l’ingresso correo, non essendo – invece – presente – nel luogo e al momento della violenza da quest’ultimo compiuta, non essendo sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone.
4.In assenza di istanza di trattazione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha affermato che dal contesto integrale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa «emerge con chiarezza la presenza di entrambi i soggetti, a distanza ravvicinata, all’interno del supermercato e nel medesimo contesto dell’azione lesiva. La teste infatti non ha dubbi nell’affermare che il COGNOME “vedeva” l’azione violenta compiuta ai suoi danni direttamente dal COGNOME, “udiva” i suoi lamenti, palesemente dolendosi del mancato intervento dello stesso a sua difesa»…«La COGNOME era dunque consapevole della presenza di entrambi i correi all’interno del supermercato ed anche nel contesto dell’azione violenta ai suoi danni che, sebbene realizzata materialmente dal solo COGNOME, vedeva il COGNOME (recte, COGNOME), nonostante il legame sentimentale con la vittima, non muoversi a sua difesa essendo evidentemente d’accordo con l’azione violenta del correo».
Ritiene questa Corte che la ricostruzione in fatto, priva di vizi logici e giuridici, si pone nell’alveo di legittimità (pastq secondo il quale nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale RAGIONE_SOCIALE più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252518 – 01), come confermato dal più recente orientamento secondo il quale nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale RAGIONE_SOCIALE più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento GLYPH RAGIONE_SOCIALE GLYPH medesime GLYPH (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022;Conton, Rv. 284041)
Il ricorso dell’imputato, a fronte della ineccepibile motivazione resa, declina censure volte ad una inammissibile ricostruzione alternativa del fatto attraverso una reinterpretazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della parte offesa che non può trovare accesso in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 05/02/2026.