Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 16/05/2023 che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza della Sesta sezione n. 17874/2022) e in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso appellata dal Pubblico ministero che aveva assolto l’imputato dai reati ascritti, ha riqualificato il reato d cui all’art. 336 cod. pen. (capo A) in quello di cui all’art. 612 cpv. cod. pen. condannato il ricorrente alla pena di giustizia anche in ordine al reato di cui all’art 582 cod. pen. (capo B), oltre al risarcimento del danno ed alle spese di giudizio in favore della parte civile.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria del 4/12/2023, ha concluso che la Corte di cassazione voglia riqualificare il capo a) ai sensi dell’art. 612, comma 1, cod. pen., in accoglimento del secondo motivo di ricorso, annullando l’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per la rideterminazione della pena, dichiarandosi inammissibile il primo motivo di ricorso con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai contestati reati.
Con nota del 4/10/2024, il difensore del ricorrente ha concluso in via principale perché venga annullata la sentenza impugnata e in via subordinata per l’annullamento parziale in accoglimento del secondo motivo con rideterminazione della pena inflitta all’imputato in misura inferiore, ovvero con rinvio al giudice del merito per tale determinazione.
I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo, restando assorbito il terzo. È inammissibile quanto al primo motivo.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati contestati.
Il motivo è inammissibile, in quanto basato esclusivamente sulla rivalutazione in chiave difensiva delle risultanze istruttorie, in difetto di decisivi travisamenti a fronte di una motivazione che non solo ha fondato l’affermazione di colpevolezza sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, ma si è fatta carico anche di indicare convergenti elementi di conferma, nell’ambito di una ricostruzione dei fatti che risulta logicamente compatibile con l’esistenza dei motivi di risentimento che
l’imputato nutriva nei confronti dell’offeso sul presupposto di essere stato ingiustamente pretermesso in una delibera del RAGIONE_SOCIALE regionale di cui quest’ultimo era componente.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta riqualificazione del delitto di cui al capo a) dalla fattispecie di cui all’ 336 cod. pen. in quella di cui all’art. 612 cpv. cod. pen., essendo stata ritenuta l’aggravante di avere commesso il fatto in luogo pubblico. Al riguardo duplice è la doglianza difensiva:
in primo luogo, si evidenzia la non correttezza dell’inquadramento formulato dalla Corte di appello di Salerno non essendo avvenuto il fatto in occasione di manifestazioni che si tenevano in luogo pubblico;
in secondo luogo, si rileva che la richiamata aggravante non era ancora vigente al tempo della commissione del fatto (4/10/2017), essendo stata introdotta la novella all’art. 339 cod. pen. solo con la legge n. 53/2019.
Il motivo è fondato.
Dirimente è la constatazione della applicazione di una aggravante non in vigore al momento della commissione del fatto, rispetto alla, pur fondata, eccezione difensiva correlata all’eccentrico richiamo alla circostanza di avere commesso il fatto nel corso di manifestazione in luogo pubblico.
La riqualificazione rispetto al delitto di cui all’art. 336 cod. pen. originariamente contestato – deve avvenire nel reato di minaccia semplice di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen.
La necessità di procedere alla riqualificazione del fatto di cui al capo a) nei termini sopra indicati impone di rideterminare la pena, con conseguente assorbimento delle censure contenute nel terzo motivo di ricorso con cui si lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. In conclusione:
va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. che, per l’effetto, deve essere eliminata;
va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., che elimina, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso, il 19/01/2024