Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DONGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnat ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accogliment del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano – in parziale riforma della condanna, pronunciata in primo grado all’esito di giudizio abbrevia per il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. così diversamente qualificando il origine contestato ai sensi dell’art. 481 cod. pen. – ha confermato l’affermaz di responsabilità dell’imputato in ordine al fatto oggetto di addebito, ricon però, alla originaria imputazione ex art. 481 cod. pen., ha riconosciu
circostanza aggravante del fatto commesso a scopo di lucro (art. 481, comm secondo, cod. pen.), ha quindi proceduto alla conseguente rideterminazione del pena.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difens articolando tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla esclusione de causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il Tribunale aveva escluso l’applicabilità dell’istituto soltanto perché l edittale massima prevista per il reato come qualificato (art. 479 cod. all’epoca non ne consentiva l’operatività.
Ostacolo, quest’ultimo, venuto meno a livello normativo per effetto del riscrittura dell’art. 131-bis cod. pen. per effetto del d. Igs. n. 150 d comunque abbattuto, nel presente giudizio, in ragione della ulter riqualificazione del fatto, in appello, ex art. 481 cod. pen.
Ciononostante il Tribunale aveva fornito delle precise indicazioni su “modesta gravità del fatto”, la “lieve intensità del dolo”, il carattere isolato e non abituale della condotta; valutazione che la Corte di appello “ribalta” pon l’accento sulla finalità di ottenere un cospicuo finanziamento, così da offri motivazione contrastante con quella del Tribunale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la violazione degli artt (rectius 517) e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale applicat circostanza aggravante del fatto commesso a scopo di lucro (art. 481, comm secondo, cod. pen.) mai contestata.
2.3. Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione sulla sussistenza d ridetta aggravante.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è infondato.
La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto ponendo l’acc sulla gravità dell’offesa, desunta dalla circostanza che la “precost falsificazione dei dati” mirasse ad ottenere fraudolentemente un cospic finanziamento in violazione dei termini del bando pubblico (pag. 5).
Si tratta di risposta congrua, priva di cadute logiche, non rivalutabile in sede.
Essa non si pone in contrasto con quanto indicato dal Tribunale nell’esamina i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., dato che i due apprezzamenti si muo su piani diversi: la Corte di appello valuta il fatto all’interno di quell dall’art. 481 cod. pen. ed esclude che lo stesso, in questa cornice, si coll prossimità della soglia di minima rilevanza penale; il Tribunale, invece considerato la gravità del fatto all’interno del più grave reato di cui all cod. pen. e ha evidenziato gli elementi che, in quel contesto, consentivan pervenire a un trattamento sanzionatorio adeguato al caso concreto.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. L’editto accusatorio eleva a carico dell’imputato la contestazione del previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 481 cod. pen. «perché, quale ingegnere incaricato professionalmente della progettazione e direzione dei lavori, rappresentava falsamente nella contabilità finale, nel certificato di ultimazione dei lavori e nel certificato di regolare esecuzione che i lavori sono stati ultimati il gior 25 ottobre 2019, quando in realtà i predetti lavori erano ancora in corso di esecuzione».
La trascrizione del capo di imputazione rende evidente come non fosse contestata, né in fatto né tantomeno in diritto, la circostanza aggravante all’art. 481, comma secondo, cod. pen. («fatto commesso a scopo di lucro»).
Ciononostante, la sentenza di condanna ha riconosciuto detta circostanz aggravante – mai contestata, neppure in fatto – così incorrendo, sul punto, nell violazione di disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico mini nell’esercizio dell’azione penale.
Ne consegue che la relativa statuizione è affetta da nullità assoluta, come insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cf motivazione paragrafo 5, pag. 11, Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, COGNOME; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280748 – 01; Sez. 5, n. 3268 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273491 – 01).
4. Il terzo motivo è assorbito.
Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 481 cod. pe aggravante che va esclusa.
L’art. 481, comma primo, cod. pen. prevede la pena alternativa (della mul o della reclusione), sicché, in difetto di elementi che possano consentire a q
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collegio di provvedere ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc occorre rinviare il processo al giudice di merito per la rideterminazion trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 481 cod. pen., che esclude e con rinvio ad a sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattame sanzionatorio.
Rigetta nel resto.
Così deciso il 13/02/2024