Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25101 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 09/10/1977
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, con rinvio per nuova determinazione della pena. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 16890 del 27/03/2024, la Settima Sezione penale di questa Corte, investita del ricorso avverso la sentenza emessa il 26/06/2023 dalla Corte di appello di Roma nei confronti di NOME COGNOME condannato nei due gradi di merito alla pena di dieci mesi di reclusione, per i delitti di furto aggravato (capo A) e di evasione (capo B), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) perché l’azione penale non potesse essere proseguita per difetto di querela; nonché ha annullato la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio del residuo reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Investita del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza deliberata il 11/10/2024, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME in relazione al reato di evasione di cui al capo B), in mesi otto di reclusione (pena base anni uno di reclusione, stimate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all’aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen., diminuita la pena di un terzo per il rito abbreviato).
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME attraverso il difensore avv. NOME COGNOME deducendo, come unico motivo, violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen..
Si duole in particolare il ricorrente della ritenuta sussistenza della recidiva (in realtà contestata solo con riferimento al reato di cui al capo A), dichiarato improcedibile), e dell’aggravante del nesso teleologico, non più ipotizzabile essendo venuto meno il reato di furto dì cui al capo A), per difetto di querela.
L’Avvocato Generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire la requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva con rinvio per nuova determinazione della pena. Rigetto nel resto.
La Difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Come evidenziato dalla Difesa in seno al ricorso presentato, la recidiva, con apposizione della specifica aggravante solo
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in calce al delitto di furto
(successivamente dichiarato improcedibile), risultava contestata solo con riferimento a tale ipotesi di reato, e non invece al delitto di evasione.
Conseguentemente il giudice del rinvio, a fronte dell’intervenuta declaratoria d’improcedibilità del reato sub capo A), aggravato anche dalla recidiva (con
annullamento senza rinvio della relativa condanna), non avrebbe più potuto tenerne conto.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio nella parte in cui ha ritenuto sussistente, con riferimento al residuo reato di evasione contestato al capo
B), la recidiva, che dev’essere esclusa.
3. Il ricorso è infondato nel resto.
La Corte d’appello di Roma ha correttamente ritenuto sussistente l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., pur a fronte della dichiarata
improcedibilità con riferimento al reato di cui al capo A), in ossequio al principio di diritto già affermato da questa Corte, cui va data continuità, per cui «La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato – fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata. (In motivazione, la Corte ha precisato che la suddetta aggravante intende punire la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, essendo, pertanto, indifferente che il reato – fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità)». (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 275456 – 01).
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché, libera nell’esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze. Il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente all’aggravante della c secidiva che esclude, e con rinvio per nuovo giudizio sul punto della comparazione tra . 3ircostanze ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore