Aggravante minorata difesa: quando la notte agevola il reato
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sull’applicazione dell’aggravante minorata difesa, un concetto fondamentale nel diritto penale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce come alcune circostanze, come l’orario notturno, possano da sole creare una situazione di vulnerabilità tale da giustificare un aumento di pena. Questo caso riguarda un imputato condannato per furto pluriaggravato e ricettazione, il cui ricorso è stato respinto proprio sulla base di una consolidata interpretazione giurisprudenziale.
I fatti del caso
Un soggetto, ritenuto responsabile dei reati di furto pluriaggravato e ricettazione, veniva condannato sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello di Roma confermava la sua responsabilità penale. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi nella sentenza di condanna, tra cui un’errata valutazione delle prove e l’ingiusta applicazione di una circostanza aggravante.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero valutato erroneamente il quadro probatorio, giungendo a un’affermazione di responsabilità ingiusta. La Cassazione ha ritenuto questo motivo generico e volto a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
2. Errata applicazione dell’aggravante della minorata difesa: Il punto centrale del ricorso. La difesa contestava l’applicazione dell’aggravante legata all’aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona che facilitavano il reato.
3. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: L’imputato chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ritenendo la sua condotta non grave.
La decisione della Corte sull’aggravante minorata difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, concentrando la sua motivazione sul secondo motivo, quello relativo all’aggravante minorata difesa. Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 40275/2021), i giudici hanno ribadito un principio cruciale: affinché l’aggravante sia integrata, le circostanze di tempo, luogo o persona devono tradursi in una concreta situazione di vulnerabilità del soggetto passivo. Non è sufficiente l’astratta idoneità di tali condizioni.
Nel caso di specie, il fatto era stato commesso di notte. Secondo la Suprema Corte, la commissione di un reato in orario notturno è idonea a integrare l’aggravante, anche in assenza di altre circostanze, a condizione che la difesa pubblica o privata risulti concretamente ostacolata e non vi siano altri fattori che neutralizzino questo effetto. Nel caso analizzato, l’orario notturno aveva palesemente agevolato l’azione criminale, rendendo legittima l’applicazione dell’aumento di pena.
La valutazione degli altri motivi
Anche gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati. Il primo, relativo al travisamento della prova, è stato giudicato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non aveva specificato quale prova sarebbe stata travisata. Il terzo motivo, sulla particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la condotta dell’imputato non poteva essere considerata di lieve entità. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche un motivo relativo a una circostanza attenuante, poiché sollevato per la prima volta in Cassazione.
Le motivazioni della sentenza
La ratio della decisione si fonda sulla necessità di distinguere tra una rivalutazione del merito, preclusa alla Corte di Cassazione, e il controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso, in particolare il primo, fossero un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Sul piano giuridico, la motivazione centrale si basa sul principio, consolidato dalle Sezioni Unite, che la notte crea oggettivamente una condizione di maggiore vulnerabilità, riducendo la sorveglianza e la capacità di reazione sia delle vittime che della forza pubblica. Pertanto, chi commette un reato in questo frangente sfrutta consapevolmente una situazione di minorata difesa, giustificando l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 5, c.p.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. La commissione di un reato durante le ore notturne non è una mera circostanza temporale, ma un elemento che, nella maggior parte dei casi, facilita l’azione criminale e indebolisce le difese della vittima. Per la giurisprudenza, questo è sufficiente a configurare l’aggravante della minorata difesa, con conseguente inasprimento della pena. La decisione sottolinea ancora una volta come il diritto penale non valuti solo il fatto in sé, ma anche il contesto in cui viene commesso, riconoscendo maggiore gravità a quelle condotte che sfruttano le debolezze e le vulnerabilità altrui.
Quando si applica l’aggravante della minorata difesa?
Si applica quando l’autore del reato approfitta di specifiche circostanze di tempo (come la notte), di luogo o di persona che si traducono, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità per la vittima, rendendola meno capace di difendersi.
Commettere un furto di notte è sufficiente per configurare l’aggravante della minorata difesa?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la commissione di un reato in orario notturno è di per sé idonea a integrare questa aggravante, a condizione che la difesa pubblica o privata sia stata concretamente ostacolata e non sussistano altre circostanze che neutralizzino tale effetto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione), e in parte manifestamente infondati, in quanto le decisioni dei giudici di merito sull’applicazione dell’aggravante e sulla non concessione della particolare tenuità del fatto erano giuridicamente corrette.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FROSINONE il 16/02/1972
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto pluriaggravato e di ricettazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un’errata valutazione del quadro probatorio, oltre che un vero e proprio travisamento della prova, è inammissibile perché, oltre ad essere del tutto generico, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dell fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 del provvedimento impugnato). In ogni caso, il ricorrente, con la suddetta doglianza, non indica quale prova sarebbe stata oggetto di travisamento;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante dell’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona di minorata difesa, è manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite «ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggett passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 02).
Nel caso di specie, la commissione del fatto di reato in tempo di notte – che, secondo le Sezioni Unite COGNOME, è idonea ad integrare l’aggravante in esame, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purchè la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto risulta che abbia in concreto agevolato l’azione del ricorrente, come sinteticamente riportato nelle pronunce di merito, anche in relazione alle specifiche condizioni del luogo teatro dei fatti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
Rilevato, altresì, che il motivo riferito all’attenuante di cui all’art. 648, comma cod. pen. è inedito e generico, sicchè inammissibile;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie (come specificato dalla Corte di merito a pag. 10 del provvedimento impugnato), la condotta posta in essere dall’imputato non può essere considerata tenue;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 15 gennaio 2025