Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20502 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20502 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato ad ANDRIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/11/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO del Foro di Foggia che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di ries presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip barese del 16 ottobre 2023, applicativa nei confronti dell’indagato della misura cautelare della custodia cautelare in ca in relazione all’ipotesi di estorsione aggravata in concorso.
Con il ricorso viene dedotto un unico motivo, basato tanto su profili motivazionali mancanza, contraddittorietà o manifesta logicità, art.606 lett. e c.p.p) quanto sull’inosserv o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione alla sussi della circostanza aggravante del metodo mafioso.
In tal senso, si evidenzia che l’indagato, sebbene gravato da numerosi precedenti penali non ne annovera alcuno per fattispecie associativa mafiosa ovvero per reato connotato dalla relativa aggravante metodologica’; inoltre, il coinvolgimento dell’indagato COGNOME attività d COGNOME mai è stato accertato con sentenza.
Deve altresì escludersi la sufficienza, per configurare l’aggravante, della provenienza d minacce da soggetto inserito in contesto di criminalità organizzata essendo piutto necessario che venga evocata la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e che quindi necessario il riferimento da parte del soggetto agente all’appartenenza a consorterie mafiose.
Insussistente inoltre, e comunque non dimostrata, è la minaccia da parte dell’agente mirata al negozio gestito da NOME COGNOME (zio della persona offesa) così come insufficiente percezione da parte della vittima, della appartenenza dei due correi COGNOME e COGNOME alla citata consorteria mafiosa (cfr.pg .4-5).
Infine, con riferimento alla specifica posizione di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME esclusa l’estensib dell’aggravante del metodo mafioso al correo poiché essa, avendo natura oggettiva, si può estendere esclusivamente nell’ipotesi di conoscenza da parte di costui dell’impiego del metod mafioso o dalla sua ignoranza colpevole. Nel caso specifico non vi è alcun elemento -data l modestia ed occasionalità della partecipazione dell’indagato nell’azione altrui- da cui desume la conoscenza richiesta a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e, in parte, genericità, del motiv cui si fonda.
Secondo la tesi difensiva l’aggravante Thafiosa’ (art.416 bis 1 c.p.) dell’estorsio insussistente, poiché l’indagato non è mai stato coinvolto in precedenti episodi e vicende tanto meno condanne, per reati associativi e perché in ogni caso non è sufficient l’appartenenza associativa ma è necessario ‘spendere’ il titolo o comunque evocarne l’efficaci intimidatoria per ottenere l’effetto aggravante. Inoltre, con riferimento specifico all’im non è dimostrata la consapevolezza, da parte sua, della minaccia mafiosa eventualmente proferita dai correi, con conseguente inapplicabilità nei confronti di NOME COGNOME, tratta di aggravante oggettiva.
La tesi difensiva non si confronta tuttavia con alcuni passaggi della motivazione provvedimento impugnato, segnatamente pg.77 e seguenti per quanto riguarda la consapevolezza e la partecipazione di NOME COGNOME COGNOME (seconda fase della) condotta estorsiva, nonché pg.90 e 91 in relazione al passato ‘mafioso’ dell’indagato.
In particolare, nel primo passaggio motivazionale, si illustra la genesi dell’interven germani COGNOME COGNOME altrui controversia attinente al pagamento di un debito ‘incagliato vengono spiegate, facendo riferimento a specifiche conversazioni, non solo che NOME COGNOME aderì personalmente alla richiesta di mediazione tra debitrice e creditori, ma c evidenziò fin da subito quali fossero il contesto e le condizioni per avviare la trattativa p dilazione (fu l’indagato ad introdurre il tema della garanzia e dell’inizio di pagamento a me di un bene -la macchina- da dare in pegno). Sempre dalle intercettazioni (in particolar rilevante appare quella del 29 maggio) emerge con nettezza il nuovo atteggiamento assunto dai due COGNOME, NOME e NOME, con richieste di denaro del tutto sproporzionate rispetto al debito iniziale e con assunzione in proprio del credito.
In tale contesto estorsivo si collocano le considerazioni più puntualmente riferite mafiosità della operazione, che discende, COGNOME ricostruzione fornita in sentenza, non solo d appartenenza dell’indagato alla famiglia malavitosa COGNOME e dalle condanne (2) che accertavano la responsabilità di NOME COGNOME per reati associativi ovvero eseguiti co
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metodo mafioso (pg.91) ma anche dalle connotazioni stesse della azione estorsiva posta in essere dai COGNOME assieme al COGNOME e COGNOME.
Res ipsa loquitur, si sostiene in sentenza, per evidenziare che proprio la notori appartenenza dei COGNOME all’associazione ‘di famiglia’ (o che per lo meno porta il l cognome), la fama criminale degli stessi e l’azione congiunta, da parte di numerose persone con l’uso di violenza e con l’implicita garanzia dell’omertà da parte delle vittime (per e ulteriori escalations delle richieste o rappresaglie violente in un ambiente endemicamente e notoriamente connotato dalla presenza malavitosa organizzata) è il marchio che connota la circostanza aggravante del metodo mafioso, come certamente non può essere ignorato da chi, come NOME COGNOME, era parte attiva di quel milieu sociale.
Con i su riportati passaggi motivazionali il ricorso non si confronta veramente poiché nega primo luogo condanne per reati associativi, per contro riportate in sentenza, ma soprattut non valuta il quadro complessivo disegnato dal giudicante, giungendo a sostenere la necessaria sussistenza di “una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso” (pg.5). Costituisce per contro orientamento costante di questo Collegio, ribadito anche di recen (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023 Imp. Rizzo Rv. 285669 – 01) che non sia affatto necessaria l’enunciazione del vincolo mafioso, pur in presenza di minaccia solo `silente’, nel caso in c consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimen mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minaccio altre parole, proprio per la presenza di un contesto ambientale contaminato dalla presenza d una stabile associazione mafiosa di riferimento tradizionalmente operante sul territorio semplice riferibilità di alcuno degli estortori alla ‘famiglia’ induce una condizione di sogg tale da non richiedere l’esplicitazione del vincolo associativo.
Quanto alla natura della circostanza e delle conseguenze sul piano gnoseologico, è indubbio che NOME COGNOMECOGNOME associato di lungo corso (la prima condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso riguarda un fatto risalente al 2011; la seconda condanna per associazione finalizzata allo spaccio è del 2014), fosse e dovesse essere consapevole che la condott intimidatoria sarebbe stata percepita come promanante dal gruppo associativo e per tale ragione dotata di maggiore forza cogente. Infatti, la circostanza aggravante del metod mafioso di cui all’art.416-bis.1, comma primo, cod. pen., in quanto riferita alle modal realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico concorrente, sempre che sia stato a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbia ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.
In definitiva, la sentenza impugnata è scevra dai vizi denuncianti, avendo adeguatamente motivato, in assenza di aporie ed illogicità manifeste, le scelte operate ed avendo fatto cor applicazione delle norme di diritto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa
COGNOME determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presen provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inseri COGNOME cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 4 aprile 2024
Il Consi liere rel!tore
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Il Presiden