Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11782 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 30/10/1998
avverso l’ordinanza del 11/11/2024 del Tribunale di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur3tore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, provvedendo ai sensi dell’art. 309, cod. prcc pen., con l’ordinanza indicata in epigrafe ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a E -nesto Maiorano la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di detenzionE i: porto illegale di arma comune da sparo, così contestatigli con l’imputazione provv soria: “perché agendo in concorso con NOME//a NOME, illecitamente deteneva e p)rtava in luogo pubblico un’arma comune da sparo cal. 9×21, che veniva i tizzata mediante l’esplosione di almeno 7 colpi in direzione dello stabilimento ta’neare Bagno Arturo provocando 7 fori trapassanti nella recinzione coibentata, irguranti della presenza di tre operai al lavoro. Con l’aggravante prevista dall’art. 416 bis co 1 cp., ossia l’aver agito con condotte tipicamente connotanti comportimenti camorristici e al fine di agevole il clan COGNOME. In Ercolano il 14 Nov2mbre 2023″.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME ), con separati atti depositati dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME è affidato a tre mativi.
3.1. Con i primi due motivi, esposti unitariamente, eccepisce la nullil à per violazione dell’art. 311, in relazione agli artt. 291, comma 1 e 309, corna a 10, nonché per mancanza motivazione in relazione all’art. 273, cod. proc. pen.
Rileva che non era stato trasmesso al Tribunale il filmato che avrebbe dovuto rappresentare la prova della condotta del ricorrente nella sua necessaria in1erezza, né la difesa era stata autorizzata dal pubblico ministero a prendere visione li tale filmato; da ciò derivando, come eccepito davanti al Tribunale, l’inefficacia della misura per mancata trasmissione degli atti su cui si era fondata la sua em s;ione.
I Giudici del riesame hanno fornito una risposta al riguardo del tutto inappropriata, facendo riferimento all’analisi del filmato da parte dei Carabinieri e a quanto riportato negli atti dagli stessi trasmessi, e dunque alle ininlagini fotografiche statiche, che non consentivano alla difesa di articolare sp21: ifiche censure circa la corretta ricostruzione del significato indiziario delle risulta 12 e .
3.2. Con il terzo motivo lamenta inosservanza dell’art. 416-bis.1., mma primo cod. pen., in punto di riconoscimento dell’aggravane ivi previsla non risultando rappresento l’imprescindibile requisito della messa in atto nei confronti della persona offesa della forza intimidatoria derivante dal vincolo assocativo mafioso.
Il ricorso sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME espone due motivi.
4.1. Il primo motivo, lamentando erronea applicazione dell’art. 41E-u1s.1., cod. pen., in punto di riconoscimento dell’aggravante prevista dal primo cgrrima di tale articolo, rileva che i Giudici del riesame hanno mostrato di ritenere 1E f nalità di agevolare l’associazione mafiosa già escluse in sede di applicazione della !misura, mentre, relativamente all’utilizzo del metodo mafioso, hanno esposto a ;sertive considerazioni prive del confronto con le doglianze difensive riguardanti le modalità, gli effetti, i luoghi della condotta e i soggetti (in ipotesi) interessa :i.
4.2. Il secondo motivo, denunziando manifesta illogicità della moti a iione, sempre in punto di riconoscimento dell’aggravante, richiama i rilievi di cui al primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
I primi due motivi del ricorso dell’Avv. NOME COGNOME alano censure che, al di là delle mere asserzioni, non smentiscono quanto rilevati: si nel provvedimento impugnato (pag. 2) in ordine alla mancata trasmissione dei I ilmati al GIP che aveva emesso la misura cautelare, per cui tali atti non si erano. Dotuti utilizzare e, dunque, porre a fondamento della decisione adottata ai sensi GLYPH ll’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. Né risulta e, comunque, la difesa rapprespnta quando semplicemente asserisce la mancata evasione delle sue istanze – che i filmati fossero stati ancora prima trasmessi al pubblico ministero richiederli e. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare l’omissione della trasmissione comportante l’inefficacia della misura ai sensi dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Le restanti deduzioni contenute nei due motivi introducono irrp -oprie comparazioni riferite all’omessa trasmissione di verbali che documentano l’atto tipico delle indagini preliminari dell’individuazione personale, nonchÉ. mere ricostruzioni alternative che dovrebbero ipoteticamente essere supportal e dalla visione dei filmati, al fine di opporsi all’intero motivazionale che nel cormlesso ragionevolmente le smentisce, considerando anche la conformazione dei lup!ihi, la via di accesso obbligata per raggiungere lo stabilimento e che a quell’ora e ii i quel luogo veniva ripreso soltanto lo scooter con a bordo il ricorrente, il quale fiHrniva inverosimili giustificazioni sulle ragioni per cui era andato in quel post:, così comunque, confermando che egli era una delle persone riconosciute sullo scooter.
Ne discende l’infondatezza delle censure mosse con i motivi di cui tratti: si.
Il terzo motivo del ricorso dell’Avv. NOME COGNOME e i motivi de ricorso dell’Avv. NOME COGNOME contestando tutti il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-6/5.1., cod. proc., possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Va, preliminarmente, dato atto che le doglianze sul punto non sono accompagnate da altre specifiche deduzioni che contestano le esigenze cautelari, sicché dall’accoglimento dei motivi di cui trattasi non potrebbe comunque derivare la caducazione o anche solo la modifica della misura custodiale in atto applih:ata.
Tuttavia, va ugualmente ravvisato l’interesse del ricorrente a contesi’ are il riconoscimento di suddetta aggravante, comportando questa, in rgione dell’aumento edittale di pena e di quanto disposto dall’art. 303, comma 1, cod. proc. per, una maggior durata dei termini massimi di fase della custodia ca slelare.
Si tratta, dunque, di motivi che debbono essere ritenuti ammissibili.
3.2. Il Tribunale ha rilevato che l’utilizzo del metodo mafioso nel caso di :i;pecie poteva essere desunto dalle concrete modalità dei fatti, “consistenti nell’espkisione di ripetuti colpi di arma da fuoco nel centro della città in pieno giorno tanto più in danno di un’attività commerciale, il che lascia chiaramente intendere che si sia trattato di una spedizione punitiva e dimostrativa compiuta con l’osti.ntata sicurezza di poter agire indisturbati e senza dover temere denunce”.
Tale impostazione della motivazione si pone in sintonia con l’insegnamento di questa Corte che, rapportandosi all’ipotesi delle fattispecie tipiche non corrotate dalla minaccia o violenza in diretta funzione della loro consumazione, h,3 avuto modo di precisare che la circostanza aggravante di cui trattasi, nella ‘orma dell’avere commesso il fatto avvalendosi del cd. “metodo mafioso”, è configurabile nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concr2to, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passh ,i, ma risulti, comunque, funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283637 – 01).
E’ cioè la più sicura perpetrazione del crimine che in tal caso vale in sé a configurare l’agevolazione che viene richiesta dall’aggravante, secondo cHanto appunto descritto nella sopra richiamata motivazione dell’ordinanza impunta.
3.3. Le doglianze mosse sul punto nei suddetti motivi, laddove non risi iltano meramente discorsive: introducono non pertinenti rilievi che contesta io la riconducibilità del fatto agli interessi del clan Birra o ad accertate finalità esl:o -sive; si riferiscono solo all’assenza di percezione della minaccia da parte della vittima; semplicemente asseriscono ricostruzioni alternative della modalità dell’azione.
Si tratta, dunque, di rilievi che non possono rappresentare violazioni di legge o configurare cadute motivazionali rilevabili in questa sede, in ordine ai gra indizi sul punto, come verificati secondo i parametri propri del procedimento cautilare.
Da ciò l’infondatezza anche delle doglianze mosse con i motivi di cui t nittasi.
Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna del rico -rente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procei;suali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/02/2025.