Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9202 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9202 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MAZZARRA’ SANT’ANDREA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/08/2025 del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata considerazione dell’aggravante di cui all’art. 416- bis .1 cod. pen.; udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
1.Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina che aveva annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina nella parte in cui aveva escluso per NOME COGNOME, indagato per il reato di cui agli artt. 110-512bis cod. pen., l’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., eccependo:
1.1 motivazione apparente, illogica e omessa sulla esclusione dell’aggravante contestata: quanto all’utilizzo del metodo mafioso, dalle conversazioni intercettate emergeva che il giovanissimo NOME COGNOME, prestanome del fratello NOME e di NOME COGNOME, era stato redarguito piø volte da quest’ultimo, nei confronti del quale mostrava piena sudditanza, per cui non era un salto logico affermare che, in ragione del correlato timore manifestato nei confronti di COGNOME, COGNOME si fosse determinato ad assumere il ruolo di prestanome nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, circostanza di per sØ sufficiente per ritenere integrata la circostanza contestata, potendosi ragionevolmente sostenere che su input di chiara origine mafiosa proveniente da NOME (storico appartenente alla mafia barcellonese) NOME COGNOME fosse subentrato quale prestanome; l’aggravante poteva ritenersi integrata anche sotto il profilo della finalità della agevolazione mafiosa, a prescindere dalla contestazione di una imputazione provvisoria per il delitto di associazione mafiosa, visto che la costituzione della RAGIONE_SOCIALE, e prima ancora della RAGIONE_SOCIALE, dietro le
quali operava NOME COGNOME, rispondeva ad una esigenza di controllo di attività economiche, dietro le quali garantirsi il controllo del territorio; per come osservato dal Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica, la ARAGIONE_SOCIALEGI.LA. rappresentava, di fatto, la prosecuzione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE e la sua costituzione, attraverso prestanome, era avvenuta subito dopo che la RAGIONE_SOCIALE era stata raggiunta da interdittiva antimafia, in ragione dei collegamenti con la figura di COGNOME; quanto alle finalità di agevolazione mafiosa, le condotte indicate dal tribunale come successive ed indifferenti erano al contrario indicative di come l’impresa fosse stata costituita ed avesse operato nell’ambito di un contesto organizzato, chiaramente espressivo di un gruppo criminale facente capo a Bisignano, operante secondo modalità tipiche di un’associazione mafiosa; il tribunale aveva totalmente omesso di confrontarsi con una serie di elementi, rappresentati nella richiesta di misura cautelare, che vengono riportati in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire che che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate , secondo giurisprudenza consolidata, Ł circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. o delle aggravanti contestate Ł, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicchØ, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Ł demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, NOME ed altro, Rv. 202001).
Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato nelle pagine da 11 a 13 i motivi per i quali non potesse essere ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. nella sua duplice accezione, ed il ricorso propone una inammissibile rivalutazione di quanto osservato dal Tribunale, operazione non consentita nel giudizio di legittimità; nØ si può sostenere che la condotta tenuta da NOME nei confronti del coindagato NOME COGNOME possa ritenersi idonea a configurare l’aggravante sotto il profilo del metodo mafioso, posto che la condotta che disvela quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni mafiose deve essere esercitata sui soggetti passivi del reato, non dei coindagati; in altri termini, la violenza o la minaccia
devono richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo del reato (non del coindagato) la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 10/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME