Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Cirò Marina il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Cirò Marina il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Cirò Marina il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Terni il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Bitonto DATA_NASCITADATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Legnano il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Vizzini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 30 novembre 2022 dNOME Corte di appello di Milano.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni:
del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso di COGNOMECOGNOME COGNOME ha depositato conclusioni scritt nota spese, alle quali si è riportato;
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degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME: tutti hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato parzialmente la sentenza resa dal GUP di Milano il 27 settembre 2021; in particolare, per quanto in questa sede rileva:
ha confermato la condanna di COGNOME NOME in ordine al reato di favoreggiamento personale di cui al capo 1 (limitatamente NOME autovettura Alfa Romeo Stelvio tg. TARGA_VEICOLO), riconoscendo anche la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (che il primo giudice aveva escluso), ed ha per l’effetto aumentato la pena irrogata in primo grado;
ha confermato la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di rapina ascritto al capo 13, nonché la condanna dei predetti e di COGNOME NOME per il reato di lesioni di cui al capo 17; inoltre, ha condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per i reati contestati ai capi 14, 15 e 16, previa riqualificazione de condotte loro ascritte nelle predette imputazioni come estorsione consumata (capo 14) e tentata (capi 15 e 16), nel rispetto dell’originaria contestazione, e, ritenu l’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui ai capi 13.14.15.16.17, ha aumentato le pene a ciascuno irrogate in primo grado;
ha condannato COGNOME NOME per il reato contestato al capo 14, riqualificato come concorso in estorsione consumata, secondo l’originaria imputazione, aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa);
ha condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di corruzione di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capi 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE rubrica, come rispettivamente a ciascuno di essi contestato), aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa).
Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.
2.1. NOME NOME COGNOME con il ricorso ha dedotto i seguenti motivi.
2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte COGNOME riformato in peius la sentenza assolutoria emessa dal GUP, fondando la pronunzia su una valutazione cartolare del materiale probatorio, senza riascoltare il teste oculare NOME COGNOME ritenuto decisivo e senza quindi poterne apprezzare la attendibilità. Inoltre, non COGNOME formulato adeguata motivazione rafforzata perché COGNOME contrapposto una diversa valutazione rispetto a quella formulata dal GUP, che aveva ritenuto insufficiente la prova
RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputato, senza adempiere all’obbligo motivazionale di confutazione specifica che grava sul giudice di appello.
2.1.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine NOME ritenuta sussistenza del delitto di corruzione, per assenza del presupposto oggettivo dell’atto contrario ai doveri di ufficio da parte del funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, nonché RAGIONE_SOCIALE promessa di denaro ed altre utilità da parte del presunto corruttore, con travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, poiché la Corte non COGNOME motivato in ordine NOME rilevanza RAGIONE_SOCIALE testimonianza di COGNOME, la cui omessa rinnovazione non consentiva di pervenire al giudizio di responsabilità, in difetto RAGIONE_SOCIALE prova certa RAGIONE_SOCIALE tipologia dei lavori che COGNOME dovuto eseguire la società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quale il COGNOME era amministratore di fatto. La Corte COGNOME omesso di riassumere la deposizione del teste oculare, avendo affermato di essere pervenuta NOME riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado sulla base delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che non erano state adeguatamente interpretate dal GUP, ma il ricorrente rileva il carattere non univoco RAGIONE_SOCIALE interpretazione delle intercettazioni anche con riferimento al diverso nominativo del funzionario di cui parlano gli interlocutori.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non vi sarebbe alcuna prova in atti di promessa di denaro o altra utilità, poiché dNOME conversazione del 17/04/2019 emergerebbe unicamente una promessa non legata all’atto corruttivo, e quindi priva delle caratteristiche previste dNOME norma incriminatrice che si assume violata, in quanto l’impegno, per assumere rilevanza penale, deve essere dotato di serietà e non può consistere in qualcosa di assolutamente incerto.
2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. poiché non sarebbe stata dimostrata la finalità agevolativa dell’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE da parte dell’agente, nè il metodo RAGIONE_SOCIALE. La Corte ha osservato che la condotta posta in essere dal COGNOME non può dirsi realizzata per meri fini personali, poiché l’impresa edile sebbene formalmente intestata al figlio era gestita dall’imputato ed il RAGIONE_SOCIALE di stampo RAGIONE_SOCIALE a cui il predetto aderiva contava sulla sua disponibilità economica; da tali considerazioni ha desunto che l’episodio oggetto di contestazione aveva anche favorito il RAGIONE_SOCIALE, perché il completamento dei lavori aveva permesso all’imputato di ottenere un risparmio apprezzabile e di mantenere un controllo sul territorio, stante l’immediato atteggiamento di asservimento del funzionario nei confronti del COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALE notoria vicinanza dell’imputato NOME locale di ‘ndrangheta.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE illogicità di siffatto iter argomentativo, la difesa richiama l’ordinanza n. 21741 del 2021 emessa dNOME Corte di cassazione nel giudizio cautelare, che aveva annullato il provvedimento del Tribunale del riesame in ordine al sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che non era stato provato il rapporto di strumentalità tra la società e il fatto corruttivo per cui si procede.
2.2. DI COGNOME NOME con il ricorso ha dedotto i seguenti motivi.
2.2.1. Violazione di legge in ordine NOME qualificazione del fatto contestato al capo 13 come rapina e vizio di motivazione, poiché il detto comportamento COGNOME dovuto essere assorbito nei capi di imputazione 14 e 15, trattandosi di un unico fatto finalizzato ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in seguito al rapporto di lavoro instauratosi con il datore COGNOME NOME, titolare di un’impresa avente sede a Malta.
2.2.2. Violazione di legge in ordine NOME qualificazione giuridica dei fatti contestati ai c 14 e 15 come estorsione aggravata dal metodo RAGIONE_SOCIALE e tentata estorsione, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed insussistenza dell’aggravante contestata, in quanto non sarebbe mai emerso che gli imputati avessero agito avvalendosi del metodo RAGIONE_SOCIALE o per agevolare alcuna associazione. Il fatto contestato riguarda un rapporto di lavoro irregolare per volontà RAGIONE_SOCIALE persona offesa, che non aveva proceduto al pagamento dei compensi spettanti e maturati dagli operai COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; le ragioni del viaggio a Malta dei NOME COGNOME risiedono unicamente nel mancato pagamento dei loro compensi, mentre il NOME era ancora a Malta, poiché avere preferito continuare a lavorare per COGNOME, sperando di essere retribuito.
2.2.3. Violazione di legge in ordine NOME mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, poiché la Corte di appello non aveva risentito il teste persona offesa NOME COGNOME le cui dichiarazioni erano state valorizzate per sostenere la configurazione dell’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE.
2.2.4, Violazione di legge in ordine NOME qualificazione giuridica dei fatti contestati al c 16 come tentata estorsione, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, che aveva riqualificato la condotta come minaccia aggravata: nel caso in esame, non sarebbe configurabile l’aggravante ad effetto speciale contestata, ma ricorrerebbe una mera minaccia punibile a querela.
2.2.5. Violazione degli articoli 62 -bis e 133 cod. pen. in ordine NOME mancata concessione delle attenuanti generiche, e vizio di motivazione: la Corte non COGNOME considerato l’interrogatorio effettuato nell’immediatezza, nel corso del quale l’imputato aveva cercato di chiarire la propria posizione processuale, nonché il corretto comportamento assunto che COGNOMEro legittimato il riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la gravità dei fatti.
2.3. COGNOME NOME con i ricorsi ha dedotto i seguenti motivi.
2.3.1. Violazione degli artt. 593-bis, comma 1, e 591 cod. proc. pen. poiché la sentenza di condanna ha ribaltato la pronuncia assolutoria sulla scorta dell’appello proposto dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica che risulta inammissibile per violazione del combinato disposto delle predette disposizioni, in quanto contro le sentenze del GUP il soggetto legittimato ad impugnare sarebbe il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale, mentre, nella nuova cornice normativa di riferimento, il Procuratore generale presso la Corte di appello può appellare solo nei casi di avocazione oppure in via subordinata se il Procuratore presso il Tribunale ha prestato acquiescenza al provvedimento. Nel caso
in esame, l’impugnazione era inammissibile poiché l’appello interposto dal AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica si prestava NOME declaratoria di inammissibilità.
2.3.2. Vizio di motivazione in ordine al ribaltamento RAGIONE_SOCIALE sentenza in assenza di rinnovazione obbligatoria dell’istruttoria dibattimentale: la sentenza di primo grado emessa a seguito del giudizio abbreviato aveva prosciolto l’odierna imputata in ordine ai reati contestati ai capi 14 e 15, previa riqualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta ai sens dell’articolo 393 cod. pen., per mancanza RAGIONE_SOCIALE querela. La sentenza è stata impugnata dal Pubblico ministero e la Corte di merito ha ritenuto di non effettuare la rinnovazione dell’attività istruttoria, COGNOMEo che l’affermazione di responsabilità non si fondava sulla valutazione di prove dichiarative antitetica a quelle operata dal primo giudice, e che non era stata messa in discussione l’attendibilità dei testi; tuttavia questa affermazione entra in contrasto con quanto affermato in seguito dNOME medesima sentenza, in merito all’aggravante ad effetto speciale, là dove afferma che, secondo il GUP, la persona offesa non si era intimorita per la vicinanza degli imputati NOME criminalità di stampo RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare per la parentela di NOME con NOME COGNOME, padre RAGIONE_SOCIALE compagna e odierna ricorrente. Detto passaggio motivazionale si pone in contrasto con quanto evidenziato in premessa e comporta la violazione dell’articolo 603 cod. proc. pen.
2.3.3. Violazione di legge anche sotto il profilo di motivazione mancante ed apparente e vizio di motivazione in ordine NOME riqualificazione giuridica del fatto contestato al cap 14 come estorsione diretta ad ottenere i due bonifici poi effettuati dNOME persona offesa: il ragionamento posto a base RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, che ha ribaltato il giudizio assolutorio formulato dal primo giudice, non sarebbe idoneo a scardinare con motivazione rafforzata quello posto a base RAGIONE_SOCIALE pronunzia assolutoria; la vicenda andrebbe quindi correttamente inquadrata nell’ambito dell’art. 393 cod. pen., in perfetta aderenza alle conclusioni del primo giudice.
2.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. e motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata non supera le argomentazioni poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione emessa in primo grado e non dimostra la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta aggravante dell’agevolazione di un’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE.
2.3.5. Con altro ricorso, sottoscritto dall’ AVV_NOTAIO, NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE condotta ascritta al capo 14 in estorsione aggravata dall’uso del metodo RAGIONE_SOCIALE e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l’imputata non COGNOME organizzato la spedizione punitiva, trovandosi casualmente coinvolta nella vicenda perché le era stato richiesto di fare i biglietti e le carte d’imbarco per i NOME Di COGNOME. sussisterebbe l’aggravante contestata, in quanto non sarebbe mai emerso che gli imputati avessero agito avvalendosi del metodo RAGIONE_SOCIALE o per agevolare un’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE, e la persona offesa COGNOME tassativamente escluso di avere mai
COGNOMEo minacce in tal senso e di essere a conoscenza del rapporto di parentela degli operai con il padre di NOME COGNOME.
Il fatto oggetto del presente procedimento riguarda esclusivamente un rapporto di lavoro irregolare per volontà RAGIONE_SOCIALE parte offesa che non aveva proceduto al pagamento dei compensi maturati e spettanti dagli operai COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e le ragioni dell’aggressione risiedono unicamente nel mancato pagamento dei loro compensi; le modalità di azione non risulterebbero essere quelle tipiche dell’associazione mafiosa, e ciò emerge proprio dNOME intercettazione delle conversazioni riportate nella sentenza oltre che da quelle registrate il 25/01/2020. La presunta brutalità RAGIONE_SOCIALE aggressione era proporzionata NOME rabbia di chi agiva, dettata dNOME necessità di ottenere la retribuzione e non sarebbe consentito parlare del ripristino dell’onore RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME poiché al momento RAGIONE_SOCIALE aggressione non sarebbe stato fatto alcun riferimento al ruolo RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME, e comunque ciò non COGNOME dovuto richiedere la necessità dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE forza fisica.
Il viaggio dei NOME COGNOME a Malta era deciso da tempo e la COGNOME lo aveva appreso casualmente, quando le era stato chiesto di comprare i biglietti on line. La Corte ha affermato che la violenza era caratterizzata dNOME necessità di riaffermare il potere del gruppo criminale, ma tale affermazione non troverebbe riscontro nel compendio probatorio, poiché l’unico intendimento era quello di ottenere il pagamento del proprio credito. Inoltre la Corte d’appello, nella sua motivazione, ha aderito ad una giurisprudenza ormai superata che valorizza la particolare veemenza RAGIONE_SOCIALE violenza o minaccia come sintomo del dolo di estorsione, mentre nel caso in esame sussiste una prova diretta costituita dalle registrazioni delle conversazioni da cui emerge che la violenza era finalizzata ad ottenere i propri diritti e ciò non può essere condizionato dNOME entità RAGIONE_SOCIALE violenza esercitata.
2.3.6. Violazione di legge in ordine NOME mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 629 cod. pen. in quanto, sul punto, la sentenza impugnata non COGNOME reso alcuna motivazione.
2.3.7. Violazione di legge in ordine NOME mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE istruttoria dibattimentale, poiché si prevede che, in caso di impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti NOME valutazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: detta disposizione opera anche in riferimento al giudizio abbreviato, ma nel caso di specie la Corte di appello non ha risentito la persona offesa.
2.4. DI NOME con il ricorso ha dedotto i seguenti motivi.
2.4.1. Violazione degli articoli 546, 530, 533 e 192 cod. proc. pen. e dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al reato di cui capo 13 dell’imputazione, in quanto dalle dichiarazioni dell’imputato e RAGIONE_SOCIALE stessa persona offesa emerge che l’imputato aveva, con la condotta incriminata, l’intenzione di procurarsi non un ingiusto
profitto, ma il pagamento di un credito legittimo dovuto NOME sua prestazione di lavoro in favore dell’imprenditore COGNOME. Dal tenore delle intercettazioni emerge, inoltre, che NOME COGNOME sarebbe assolutamente estraneo a qualsiasi rapporto o relazione con tutti i coimputati del presente giudizio o con persone legate NOME ‘ndrangheta ed al locale di Lonate Pozzolo, e che aveva conosciuto NOME COGNOME durante l’attività lavorativa di muratore, e non aveva mai incontrato o conosciuto la di lui compagna, NOME COGNOME. Poiché la pretesa avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE p.o. era comunque legittima, la sussistenza di violenza e percosse non comporterebbe la qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta come rapina, ma sempre come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE integrazione de delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa gli possa competere giuridicamente, e non si richiede che si tratti di pretesa fondata ma, piuttosto, non arbitraria o del tutto sfornita di una base legale. Non sussistono quindi gli elementi costitutivi del delitto di rapina, perché manca l’ingiusto profitto e il danno altrui.
La sentenza andrebbe cassata anche in ordine NOME sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 cod.pen., in quanto le condotte addebitate al COGNOME non fanno mai emergere l’utilizzo di una modalità tipica delle azioni commesse in circuiti mafiosi. Quanto all’agevolazione, è necessaria la sussistenza del dolo specifico di avvantaggiare il RAGIONE_SOCIALE criminoso, sicché al dolo previsto per il delitto devono accompagnarsi elementi aggiuntivi dimostrativi e rivelatori RAGIONE_SOCIALE particolare strumentalità dell’azion delittuosa: ma la Corte di appello non motiva in ordine ai vantaggi che sarebbero derivati in favore RAGIONE_SOCIALE presunta consorteria mafiosa piuttosto che a favore del singolo soggetto. 2.4.2. Violazione degli articoli 546 530, 533, 192, 603 cod. proc. pen., nonché RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i capi 14 e 15, poiché la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo di estorsione essendo emerso che erano già stati effettuati dei bonifici in favore dei COGNOME prima del loro arrivo a Malta e gli imputati, pur essendone consapevoli, avevano comunque deciso di portare a compimento la violenza ai danni del COGNOME, reo di avere mancato loro di rispetto, avendo atteso che si mettessero in viaggio per saldare il debito, così costringendoli a spendere anche i soldi dei biglietti aerei. Rileva il ricorrente che egli, a differenza del fratello NOME, non era mai stato pagato da COGNOME NOME: prima di recarsi a Malta non aveva COGNOMEo alcun bonifico, mentre l’unico bonifico COGNOMEo sarebbe stato effettuato il 29/01/2020.
Il ricorrente osserva, inoltre, che, mentre NOME COGNOME si picchiava con NOME COGNOME, i COGNOME avevano tentato di dividere i due contendenti.
La Corte di appello, con decisione errata, non aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed era pervenuta all’affermazione di responsabilità relativamente ai reati di cui ai capi 14 e 15 attraverso una lettura parcellizzata dell fonti di prova.
2.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 16 RAGIONE_SOCIALE rubrica, poiché la Corte di appello COGNOME interpretato arbitrariamente una serie di elementi di fatto emersi dalle intercettazioni telefoniche, valorizzando a carico di COGNOME NOME conversazioni e frasi riferite esclusivamente al NOME, che a distanza di tre mesi dal fatto parlava con un terzo interlocutore, vantandosi dell’accaduto; nella prima sentenza, il GUP aveva affermato che il movente era di natura personale e svincolato dalle dinamiche del concorso e va addebitato unicamente a NOME; inoltre NOME COGNOME non COGNOME mai riferito nulla di quanto sostenuto dNOME Corte d’appello ed COGNOME escluso di avere COGNOMEo minacce o richieste di denaro da parte di NOME COGNOME, poiché le uniche minacce erano state rivolte da NOME, come riferito dNOME stessa persona offesa COGNOME NOME. Anche in questo caso il ricorrente rileva l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE.
2.4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo 17: dNOME documentazione sanitaria in atti emergerebbe che le lesioni avevano riguardato il lato sinistro del corpo e ciò sarebbe incompatibile con la circostanza che il COGNOME conducesse regolarmente la propria autovettura con i NOME COGNOME a bordo, anche dopo la discussione intercorsa con costoro. Il ricorrente invoca, inoltre, l’esclusione dell’aggravante contestata e lamenta, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del comportamento processuale, che escluderebbe ogni rischio di futura recidiva, avendo egli reso interrogatorio e chiarito i fatti contest fornendo la documentazione utile a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria difesa.
2.5. COGNOME NOME con il ricorso ha dedotto i seguenti motivi.
2.5.1. Violazione degli articoli 393, 629 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato ai capi 14 e 15 come estorsione e tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello ha sostenuto che NOME COGNOME, in quanto compagno di NOME COGNOME, sarebbe collegato NOME cosca di ‘ndrangheta operante sul territorio di Legnano di cui COGNOME NOME è accusato di essere capo locale, ma l’aggravante contestata non sussisterebbe, non essendo emerso che gli imputati avessero agito avvalendosi del metodo RAGIONE_SOCIALE o per agevolare la predetta associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE poiché, come riferito dNOME persona offesa, il fatto riguardava un rapporto di lavoro irregolare. La Corte ha richiamato una conversazione telefonica intercorsa il 02/03/2020, ovvero diverso tempo dopo lo svolgersi dei fatti contestati, tra NOME COGNOME ed un amico (tal COGNOME), del cui tenore non emergerebbe, peraltro, null’altro che una mera vanteria. 2.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza in ordine al reato contestato al capo 16, in quanto il giudice di primo grado aveva qualificato la condotta come minaccia aggravata, ritenendo che la minaccia accertata non fosse finalizzata ad ottenere una disposizione patrimoniale da parte del COGNOME, venendo la dazione sollecitata richiesta al predetto soggetto, datore di lavoro
inadempiente, a retribuzione dell’opera prestata. Il ricorrente ritiene che non sia configurabile la predetta aggravante, e che, trattandosi di minaccia punibile a querela di parte, in assenza di querela, egli COGNOME dovuto essere prosciolto.
2.5.3. Violazione degli articoli 99, 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione NOME mancata esclusione RAGIONE_SOCIALE contestata recidiva ed NOME mancata concessione delle attenuanti generiche. NOME non ha commesso altri reati e lavora come gessista specializzato; i precedenti penali sono di lieve entità e molto risalenti nel tempo; i reati per cui è stato tratto a giudizio sono riconducibili ad una vicenda di lavoro l’assenza di collegamenti tra i fatti del passato e quelli inerenti NOME vicenda presente COGNOMEro dovuto indurre la Corte ad escludere la recidiva contestata e a concedere le attenuanti generiche.
2.5.4. Violazione dell’art. 603 comma tre bis cod.pen. per erronea applicazione in ordine NOME mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in quanto non è stato risentito la persona offesa NOME COGNOME le cui dichiarazioni sono state spesso richiamate per sostenere la sussistenza dell’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE.
2.6. NOME COGNOME con il ricorso ha dedotto i seguenti motivi.
2.6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione NOME ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli articoli 110 e 319 cod. pen. contestato a capo 2 dell’imputazione. L’imputato era stato assolto dal Tribunale in quanto le risultanze istruttorie non erano state ritenute sufficientemente chiare ed univoche sotto il profilo probatorio, ed, in particolare, il contenuto delle intercettazioni aveva fa emergere circostanze contraddittorie sia in relazione alle sanzioni effettivamente inflitte sia NOME identificazione dei funzionari RAGIONE_SOCIALE che COGNOMEro compiuto gli atti, avendo il COGNOME fatto riferimento al collega COGNOME non intervenuto nella vicenda.
Ciò premesso, osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di atti di corruzione, l’accertamento giudiziale deve mettere in luce la relazione che lega la prestazione all’operato del pubblico ufficiale e la commissione da parte del pubblico ufficiale di atti contrari ai doveri di ufficio deve essere specificamente individuata individuabile. Nella fattispecie oggetto d’imputazione, l’imputato, quale capo cantoniere RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE sua attività di controllo RAGIONE_SOCIALE tratta stradale a lui assegnata, era intervenuto presso un capannone privato ed aveva verificato l’attività di inizio lavori di rifacimento dell’accesso carrabile all’interno d proprietà privata dove la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME si apprestava ad eseguire dei piccoli interventi di manutenzione riguardanti la proprietà privata; il COGNOMECOGNOME COGNOME le dovute spiegazioni, non aveva elevato alcuna contravvenzione, poiché non aveva riscontrato alcuna violazione dell’art. 21 d. Igs. n. 285/1992.
La condotta contestata all’imputato non risulta individuata e individuabile, in quanto non sussisteva a suo carico un obbligo di elevare una qualche contravvenzione; la Corte di appello, nella sua motivazione, ha affermato che assume rilevanza non tanto la tipologia di lavori commissionata dNOME RAGIONE_SOCIALE, quanto la mancanza delle necessarie
autorizzazioni per occupare le arterie stradali, nel rispetto dell’articolo 21 del Codic RAGIONE_SOCIALE strada, ed ha valorizzato le intercettazioni in cui NOME e il figlio fanno riferimento ai verbali strappati dal COGNOME. Peraltro, al fine di configurare il reato corruzione è fondamentale dimostrare non soltanto l’indebita dazione effettuata dal privato al pubblico ufficiale od all’incaricato di un pubblico servizio, ma anche la finalizzazione di tale erogazione all’impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio. Il Tribunale aveva ritenuto che il contenuto delle conversazioni intercettate non fosse sufficientemente univoco per ritenere dimostrati gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE contestata corruzione, in quanto non era stata accertata la tipologia dei lavori che la RAGIONE_SOCIALE aveva in corso e non emergeva la prova che il COGNOME avesse effettivamente elevato contravvenzioni ed irrogato sanzioni poi annullate in danno RAGIONE_SOCIALE ditta del RAGIONE_SOCIALE, strappando successivamente i relativi verbali; per pervenire all’affermazione di responsabilità penale, sarebbe stato, nel caso concreto, necessario accertare la sussistenza del dovere da parte del pubblico ufficiale di compiere una attività che aveva omesso. A corollario di quanto esposto, il GUP aveva anche rimarcato che, stando alle intercettazioni, sul posto era intervenuto anche il personale RAGIONE_SOCIALE Polizia stradale, e non si comprendono le ragioni per le quali, nei suoi confronti non sarebbe stata elevata alcuna contestazione di illecita omissione.
A ciò si aggiunga che la difesa aveva prodotto la conversazione intervenuta a mezzo di chat telefonica tra il COGNOME ed il dirigente di compartimento, il quale confermava le valutazioni dell’imputato circa la legittimità RAGIONE_SOCIALE condotta del dipendente ed evidenziava che da tale cantiere non si riversava alcun materiale sulla strada.
Tutto ciò confermerebbe che il COGNOME non aveva compiuto alcun atto contrario al proprio ufficio.
2.6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME sussistenza degli elementi integrativi del reato di corruzione, per la mancanza di un accordo concreto o di una effettiva promessa di regalia. Il Tribunale aveva affermato che la promessa di consegnare un mini escavatore con modalità improbabili e di cui non era emersa traccia ulteriore nel proseguo delle indagini, era incerta e meramente eventuale; diversamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la promessa RAGIONE_SOCIALE dazione dell’escavatore sarebbe stata formulata all’esito RAGIONE_SOCIALE vicenda, con finalità remuneratoria rispetto all’at contrario ai doveri d’ufficio posti in essere dal COGNOME, che si era congedato affermando “Va bene, io per me, è tutto a posto”.
Tanto premesso, osserva il ricorrente che la frase pronunziata era priva di scopo specifico e di concretezza e che non risultano accordi circa la data di una eventuale consegna; la sentenza impugnata sarebbe incorsa in contraddittorietà e manifesta illogicità sotto il profilo del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova poiché le conversazioni intercettat risultano parziali in quanto eseguite solo quando COGNOME era salito a bordo del veicolo del COGNOME e dalle stesse non si può desumere alcun accordo di tipo corruttivo.
2.6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ordine all’identificazione del ricorrent quale effettivo interlocutore del coimputato COGNOME: il contenuto delle intercettazioni COGNOME fatto emergere circostanze contraddittorie in ordine all’identificazione dei funzionari RAGIONE_SOCIALE, ed il presente procedimento si basa su conversazioni che il COGNOME ha avuto col COGNOME e che non sono state, tuttavia, vagliate con la dovuta attenzione, in quanto in altre conversazioni tra presunti appartenenti al RAGIONE_SOCIALE di riferimento non si fa mai il nome del COGNOME, ma al più di altro dipendente RAGIONE_SOCIALE, tale COGNOME, tanto che il Tribunale aveva espresso il dubbio che ad elevare le contravvenzioni poi annullate non fosse stato COGNOME ma proprio il COGNOME.
Per contro, non risulta alcuna evidenza che consenta di ritenere dimostrata la redazione di verbali da parte dell’odierno imputato: lo stesso COGNOME, raccontando l’accaduto a tale NOME, si vantava che grazie alle sue conoscenze nell’RAGIONE_SOCIALE, citando testualmente il COGNOME, aveva evitato la sanzione; la Corte ha invece ribaltato il giudizio assoluzione, individuando arbitrariamente nell’odierno ricorrente l’interlocutore del COGNOME.
2.6.4. Violazione di legge ed in particolare dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso di reformatio in peius di sentenza assolutoria di primo grado. Nel caso di specie, l’impugnata sentenza si fonda sulla riproduzione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari e trascura del tutto ed acriticamente le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado; la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria è stata pronunziata in mancanza di elementi sopravvenuti e sulla base di una mera e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio già ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, poiché appunto nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado non risultano confutate le ragioni RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE prima sentenza per giustificare la riforma del provvedimento.
2.6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili poic l’insussistenza degli elementi di fatto integrativi RAGIONE_SOCIALE fattispecie addebitata all’imput comportano la carenza di un concreto accordo corruttivo e l’assenza di una effettiva responsabilità del medesimo concorrente anche ai fini delle statuizioni civili.
2.7. COGNOME NOME con il ricorso ha dedotto i seguenti motivi.
2.7.1. Violazione del divieto di reformatio in peius imposto dall’articolo 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con conseguente aumento RAGIONE_SOCIALE pena irrogata dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, nonché vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione NOME sussistenza RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità per il reato di favoreggiamento personale aggravato dal secondo comma dell’art. 378 cod. pen. ed in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
Si addebita all’imputato di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato il COGNOME ad eludere le investigazioni dell’Autorità giudiziaria bonificando l’autovettura Alfa Romeo Stelvio, con l’aggravante di avere commesso il
delitto al fine di agevolare le attività dell’associazione mafiosa. Il Tribunale aveva esclus l’aggravante contestata ed aveva condannato l’imputato NOME pena di anno uno e mesi quattro di reclusione; l’appello veniva proposto dal solo imputato COGNOME e non anche dal Pubblico ministero; cionondimeno, con la sentenza impugnata la Corte di appello ha rigettato l’appello dell’imputato ed ha aumentato la pena, ritenendo sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in accoglimento di un appello del pubblico ministero in realtà sul punto mai proposto.
2.7.2. Vizio di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello con i quali era st eccepita l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte dNOME Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica Busto Arsizio, poiché la Corte di appello COGNOME fornito in proposito una motivazione apodittica. Dopo avere riportato per esteso il contenuto dell’atto di appello e l motivazioni rese sul punto dNOME Corte di appello, il ricorrente osserva che quest’ultima non COGNOME dato risposta alle doglianze difensive poiché, nel momento in cui venivano disposte le intercettazioni, il pubblico ministero COGNOME erroneamente qualificato la condotta come delitto di incendio pur non avendo alcun elemento oggettivo per procedere a tale contestazione. La violazione di legge posta in essere dal pubblico ministero sarebbe palese poiché, qualificando una condotta come più gli aggrada, il pubblico ministero potrebbe disporre intercettazioni nei confronti di chicchessia anche in ordine a reati per i quali non è consentito tale strumento di ricerca RAGIONE_SOCIALE prova L’intercettazione in oggetto sarebbe stata, pertanto, disposta in violazione di legge.
2.7.3. Vizio di motivazione in ordine al reato di favoreggiamento personale ed NOME sussistenza dell’aggravante prevista dal capoverso dell’art. 378 cod. pen. poiché la Corte non COGNOME preso in considerazione le doglianze difensive in argomento formulate con il gravame, limitandosi a ribadire quanto affermato dal giudice di primo grado, e senza considerare che il COGNOME, nel corso del suo interrogatorio, aveva spiegato di avere effettuato la bonifica nei confronti del COGNOME per dargli soddisfazione, e non aveva trovato le microspie che effettivamente erano collocate sull’autovettura.
Il ricorrente osserva che, secondo giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato di favoreggiamento personale (reato di pericolo) deve comunque consistere nel frapporre un ostacolo, anche se limitato e temporaneo, allo svolgimento delle indagini, e non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, ma occorre la prova RAGIONE_SOCIALE oggettiva idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta ad intralciare il corso dell giustizia; nel caso in esame, il COGNOME non COGNOME offerto alcun contributo NOME neutralizzazione dell’attività di intercettazione in ipotesi in atto, limitandosi a svolg una finta e superficiale ispezione al solo fine di accontentare il COGNOME, il quale all’epoca era incensurato e non aveva carichi pendenti.
Il giudice di appello si sarebbe limitato ad una generica valutazione anche in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
2.7.4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche poiché, nonostante lo specifico motivo di appello RAGIONE_SOCIALE difesa, non è stata fornita sul punto alcuna risposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti che verranno esposti.
Per una migliore comprensione dei fatti oggetto del processo e delle ragioni a sostegno delle determinazioni assunte nel presente giudizio di legittimità, le posizioni dei coimputati relativi alle medesime vicende verranno trattate di seguito, e non secondo l’ordine di iscrizione nel Registro generale.
2. RICORSO COGNOME
NOME COGNOME è stato condannato per il delitto di cui all’art. 321 cod. pen. aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 3) per avere, nella veste di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, promesso la dazione di un mini escavatore al funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, come remunerazione per avere omesso atti del proprio ufficio e posto in essere atti contrari ad esso, provvedendo ad annullare alcuni verbali di contravvenzione elevati nei confronti RAGIONE_SOCIALE società.
2.1 II primo motivo del ricorso COGNOME è manifestamente infondato.
2.1.1. Il ricorrente ha richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’ar 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente a impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo NOME valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. par. 3, lett. d), RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 – 01)
2.1.2. Il predetto orientamento non è, peraltro, applicabile NOME fattispecie in esame attenendo al quadro normativo previgente.
2.1.3. Alla stregua dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., vigente NOME data RAGIONE_SOCIALE decisine impugnata, ai fini RAGIONE_SOCIALE rinnovazione dell’istruttoria in appello per “moti attinenti NOME valutazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa” devono intendersi tali non solo quel concernenti la COGNOMEone dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implica
una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato. (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 – 01).
2.1.4. Nel caso in esame, il Tribunale è pervenuto all’assoluzione degli imputati COGNOME e COGNOME dai reati di corruzione, rispettivamente loro contestati ai capi 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE rubrica, perché ha ritenuto che il contenuto delle conversazioni intercettate non fosse sufficientemente chiaro ed univoco per ritenere dimostrati gli elementi costitutivi dei delitti contestati e che residuassero dubbi in ordine all’identificazione del pubblico ufficiale coinvolto nella vicenda corruttiva e interlocutore del COGNOME.
Diversamente la Corte di appello, a fondamento RAGIONE_SOCIALE contraria decisione di condanna, emessa in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha valorizzato le acquisite intercettazioni: premesso che risultava dimostrata in modo inequivoco l’identità degli interlocutori, ha, in particolare motivatamente ritenuto che esse (non correttamente considerate in primo grado) dimostravano, altresì, l’effettiva sussistenza del contestato accordo corruttivo; ha conseguentemente ritenuto che non sussisteva alcun obbligo di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa (la difesa ha, in proposito, fatto riferimento esclusivamente all’audizione del teste COGNOME), in quanto l’intervenuta riforma dell’originario verdetto assolutorio non si fondava sulla diversa valutazione di alcuna prova dichiarativa e, peraltro, ai fini dell’affermazione di responsabilità non risultav dirimente l’accertamento RAGIONE_SOCIALE tipologia dei lavori commissionata NOME RAGIONE_SOCIALE, società di cui era rappresentante legale il figlio del COGNOME. Ciò in quanto, in realtà, il fulcro RAGIONE_SOCIALE vicenda corruttiva si incentrava sull’accertata mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte RAGIONE_SOCIALE predetta società per eseguire opere o depositi anche temporanei sulle arterie stradali, conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del Codice RAGIONE_SOCIALE strada, come emerge in più passaggi delle conversazioni intercettate e riportate nella sentenza del GUP. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE contestata statuizione, la Corte di appello ha correttamente osservato che sia il NOME che il figlio, nel corso di diversi dialoghi registrati riportati nelle due sentenze di merito, avevano fatto riferimento a “verbali strappati” dal COGNOME, il quale aveva evitato di elevare le dovute contravvenzioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE società riconducibile ai predetti imputati, che aveva iniziato i lavori in oggetto in assenza delle dovute autorizzazioni; dall’intercettazione del 13/04/2019 emergeva, in particolare che lo stesso COGNOME aveva suggerito al COGNOME le possibili giustificazioni da fornire qualora qualcuno dei suoi colleghi avesse effettuato un ulteriore sopralluogo. Il COGNOME si era impegnato ad essere presente NOME chiusura del cantiere, il mercoledì successivo, all’evidente scopo di evitare possibili interferenze.
Quanto poi all’oggetto dell’accordo illecito, la Corte di appello ha correttamente valorizzato l’esplicita promessa del COGNOME di donare al padre del COGNOME un mini escavatore, non appena ne fosse venuto in possesso, con evidente finalità remuneratoria rispetto all’atto contrario ai propri doveri posto in essere dal pubblico ufficiale; e deve convenirsi con la Corte di appello che l’assenza di prova in ordine a successivi incontri tra gli imputati non assume rilevanza dirimente ai fini del giudizio colpevolezza in ordine alle odierne imputazioni, considerato che per la consumazione del reato è sufficiente la mera accettazione RAGIONE_SOCIALE promessa di utilità in favore del pubblico ufficiale.
In sostanza il ricorrente, pur deducendo vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione ed addirittura travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che nel caso in esame è stato invece ricostruito nel rispetto dei criteri di logica e delle rego di valutazione dettate dal codice e precisate dNOME giurisprudenza, e senza documentati travisamenti.
In ordine all’identificazione del COGNOME il ricorso non si confronta con la motivazione dell Corte di appello, che ha valorizzato il tenore delle intercettazioni e gli esiti del serv di osservazione, da cui emerge con assoluta certezza l’identità degli interlocutori la cui conversazione fu registrata a bordo dell’autovettura del COGNOME; non va poi trascurato che, nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazione intercettata il 13/04/2019, ampi stralci RAGIONE_SOCIALE quale sono riportati nella sentenza di primo grado, è lo stesso pubblico ufficiale presente nella vettura che dichiara in due occasioni di essere COGNOME (v. pagg. 32 s. RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado).
2.3. Il terzo motivo è fondato.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE finalità di avvantaggiare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento, poic ruolo del COGNOME nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE (di cui è formalmente titolare il figlio) induce a ritenere che, oltre al vantaggio personal per l’azienda, l’imputato intendesse conseguire anche un vantaggio per l’associazione mafiosa, che contava sulla sua disponibilità economica.
Si tratta di affermazione eccessivamente generica e congetturale, che si fonda su un iter logico indimostrato e discutibile secondo cui il vantaggio dell’azienda del COGNOME si risolverebbe automaticamente in vantaggio per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; non può, infatti, automaticamente desumersi che l’attività imprenditoriale del COGNOME fosse svolta allo scopo di avvantaggiare il RAGIONE_SOCIALE, occorrendo esplicitare gli elementi di fatto da cui desumere che la società RAGIONE_SOCIALE fosse gestita con la finalità di avvantaggiare le attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed allo scopo di rafforzare il controllo sul territorio detta associazione.
2.3.1. Si impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente NOME ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio ad altra sezione del Corte di appello di Milano, che dovrà colmare l’evidenziata lacuna motivazionale.
2.3.2. Va conseguentemente rinviata all’esito del giudizio di rinvio la statuizione inerente NOME richiesta di liquidazione delle spese sostenute dNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE nel presente grado di giudizio.
3. RICORSO COGNOME
NOME COGNOME è stato condannato per il delitto di cui all’art. 319 cod. pen. (capo 2) quale pubblico ufficiale che ha accettato la promessa da parte del NOME di un vantaggio per omettere un atto del proprio ufficio.
Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto le censure invocano una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato oggetto di corretta interpretazione da parte del collegio di secondo grado.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni già evidenziate in relazione all posizione del coimputato COGNOME, in quanto non assume rilevanza dirimente, ai fini del giudizio di colpevolezza, la determinazione del tipo di lavori che la società RAGIONE_SOCIALE stava effettuando, quanto piuttosto la sicura necessità, emergente dall’inequivocabile tenore delle conversazioni intercettate, che la società stessa fosse munita di autorizzazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE prima dell’inizio dei lavori.
I lavori erano, invece, iniziati, e si sarebbero conclusi, in evidente assenza RAGIONE_SOCIALE prescritta autorizzazione, sulla base di un illecito accordo intercorso tra COGNOME e COGNOME, che si impegnava ad essere presente in occasione RAGIONE_SOCIALE chiusura del cantiere e dava indicazioni al suo interlocutore su come comportarsi con i suoi colleghi che avessero effettuato eventuali controlli in cantiere nei giorni successivi.
3.2. Anche il secondo motivo è infondato poiché, dal tenore delle conversazioni intercettate, emerge con evidenza l’accordo corruttivo intercorso tra COGNOME e COGNOME, il quale di buon grado aveva accettato la promessa da parte del suo interlocutore di un futuro vantaggio personale con evidente finalità remuneratoria dell’atto contrario ai doveri d’ufficio posto in essere.
Come già evidenziato in relazione NOME posizione del COGNOME, non assume alcuna rilevanza la mancata prova dell’esecuzione dell’accordo corruttivo e del vantaggio concreto ottenuto dal pubblico ufficiale, posto che per integrare il reato contestato è sufficiente la mera promessa di un vantaggio personale.
3.3. La terza censura, riguardante l’identificazione del COGNOME, non è consentita poiché si pone in logica contraddizione con l’assunto difensivo posto a sostegno dei primi due motivi di ricorso, con i quali si rassegna che l’imputato COGNOME, pur essendo presente nel cantiere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non aveva elevato contravvenzioni poiché non aveva riscontrato alcuna attività irregolare, così implicitamente ammettendo di essere intervenuto nell’esercizio dei suoi poteri.
La censura sarebbe, comunque, manifestamente infondata poiché in almeno due passaggi RAGIONE_SOCIALE conversazione registrata il 13/04/2019, da cui emerge l’accordo corruttivo, uno dei due interlocutori dichiara di essere il ragioniere COGNOME; la circostanza
che, in altre conversazioni, il COGNOME indichi nel COGNOME il funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE presente in cantiere quel giorno costituisce un evidente errore materiale, che si spiega con i pregressi rapporti intercorsi con costui, di cui lo stesso COGNOME parla nel corso del dialogo con COGNOME.
3.4. La quarta censura è manifestamente infondata ed è frutto di un’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge, in quanto il giudice di secondo grado può modificare la valutazione del medesimo compendio probatorio, anche pervenendo a conclusioni diverse da quelle del primo giudice, ed ha l’onere di rinnovare l’istruttoria dibattimentale soltanto nei casi in cui la diversa conclusione si fondi su una diversa valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa.
Residua unicamente l’onere di fornire idonea motivazione c.d. “rafforzata” del ribaltamento dell’originario verdetto, esplicitando gli errori da cui è affet l’argomentazione del primo giudice; ma, a tal proposito, a pagina 31 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata la Corte di appello osserva che il GUP non aveva adeguatamente interpretato il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ed evidenzia incensurabilmente, di seguito, gli elementi del ragionamento probatorio formulato dal primo giudicante che non potevano essere condivisi, così assolvendo al proprio onere motivazionale.
3.5. La quinta censura è generica poiché invoca a suo sostegno la carenza di prova in ordine agli elementi integrativi del reato di corruzione, che, invece, per le ragioni sin qu esposte, deve ritenersi sussistente ed impone, di conseguenza, l’affermazione di responsabilità civile dell’imputato per il pregiudizio cagionato con la sua condotta all’azienda RAGIONE_SOCIALE.
3.6. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel rispetto del principio di soccombenza, la condanna NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dNOME parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE, che si ritiene congruo liquidare come da dispositivo.
4. RICORSI DI NOME, DI NOME e NOME.
Gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rispondono (ad eccezione del delitto di rapina, contestato al capo 13 ai soli NOME COGNOME) de medesimi reati, riguardanti l’aggressione in danno di NOME COGNOME consumata a Malta nel gennaio 2019, e formulano per lo più censure analoghe, sicché sembra opportuno per ragioni di economia processuale trattare congiuntamente i tre ricorsi.
Come anticipato, il GUP aveva ritenuto accertata la condotta contestata ai capi 14 e 15 dell’epigrafe, ma aveva derubricato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragion con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) ed aveva, di conseguenza, dichiarato non doversi procedere nei confronti dei tre ricorrenti oltre che, come verrà esposto in seguito, di NOME COGNOME, per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessaria querela; aveva, inoltre, affermato la responsabilità di NOME e NOME COGNOME in ordine al reato di rapina
(loro contestato al capo 13), e di costoro e di NOME COGNOME per i reati di lesi (contestato al capo 17) e di minaccia grave (contestato al capo 16), così diversamente qualificata la condotta originariamente qualificata come tentata estorsione.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha riqualificato le condotte ascritte agli imputati ai capi 14, 15 e 16 in estorsione (la prima) e tentata estorsione (le residue), come da imputazione originaria, ed ha ritenuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in ordine a tutti i reati ascritti agli impu nel suo duplice profilo del metodo RAGIONE_SOCIALE e dell’agevolazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
4.1. Per ragioni sistematiche, è opportuno affrontare preliminarmente l’eccezione processuale formulata con il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME.
4.1.1. L’eccezione di nullità per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è manifestamente infondata poiché non sussisteva a carico RAGIONE_SOCIALE Corte di appello alcun obbligo al riguardo, in quanto essa non è pervenuta ad un ribaltamento RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria di primo grado, ma si è limitata a ritenere che la condotta, pacificamente accertata anche in primo grado, dovesse rientrare nell’ambito RAGIONE_SOCIALE originaria contestazione di estorsione e tentata estorsione; ne consegue che rientrava nel potere discrezionale del collegio valutare la necessità di riascoltare la persona offesa NOME COGNOME, al fine di approfondire alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALE vicenda, e la Corte ha motivatamente ritenuto non necessario rinnovare la sua audizione poiché le diverse conclusioni cui è pervenuta non si fondavano su un diverso giudizio di attendibilità di questa fonte, ma su una diversa valutazione giuridica RAGIONE_SOCIALE condotta come accertata.
4.1.2. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata al dominante orientamento di questa Corte, a parere del quale il giudice d’appello che procede NOME reformatio in peius RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è tenuto NOME rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali RAGIONE_SOCIALE decisione riformata (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, COGNOME, Rv. 284860 – 01; Sez. 4, n. 48523 del 25/10/2023, COGNOME, non mass.; nei medesimi termini, prima dell’entrata in vigore dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., argomenta da Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270471 – 01; Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, COGNOME, Rv. 272545 – 01; Sez. 6, n. 5769 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278210 – 01).
4.2. Passando al merito delle impugnazioni, va osservato che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e il secondo motivo dei ricorsi dei NOME COGNOME risultano fondati.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le
ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 02): “Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragi con violenza o minaccia NOME persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE sua ingiustizia”.
In conclusione, per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che l’agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto, a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria, altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all’art. cod. pen.
4.2.1. Nel caso in esame, è stato pacificamente accertato che i tre uomini avevano aggredito il loro datore di lavoro per ottenere il pagamento di debiti maturati nell’ambito del rapporto lavorativo (capo 14) ed il rimborso dei biglietti aerei acquistati per recars a Malta e rientrare in Italia (capo 15).
La Corte di appello, per ricondurre la condotta accertata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., ha valorizzato la peculiare violenza fisica esercitata sul persona offesa, evidenziando altresì il carattere arbitrario RAGIONE_SOCIALE pretesa in denaro avanzata dai tre imputati, perché derivante dNOME unilaterale determinazione del compenso da parte del lavoratore, in quanto l’asserito debito residuo era stato calcolato dagli imputati mediante un criterio arbitrario di retribuzione oraria, e perchè il credi vantato dal COGNOME non era ancora esigibile, in quanto COGNOME si era licenziato il gior dell’aggressione; ha poi rilevato che il COGNOME aveva effettuato un bonifico satisfattivo delle pretese economiche dei COGNOME poco prima che costoro partissero per Malta, il che dimostrerebbe che la spedizione era stata dettata dNOME volontà di dare una lezione al COGNOME, il quale aveva già in parte pagato i suoi debiti, ed era tesa a riaffermare con arroganza l’onore RAGIONE_SOCIALE famiglia mafiosa cui i predetti erano vicini.
4.2.2. Si tratta di motivazioni che non risultano corrette poiché si pongono in contrasto con i principi affermati in tema dNOME giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, pe aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni non si richiede che la pretesa azionata sia fondata in tutti i suoi estremi, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima privata sia realmente esistente e coincidente con la pretesa azionata, ma che la richiesta non risulti del tutto arbitraria, ovvero sfornita di una possibile base legale (Sez. U, 29541 del 16/07/2020, COGNOME, cit.): il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto i ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, i
astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).
Difetta, inoltre, la necessaria motivazione “rafforzata”, poiché la Corte di appello non s è specificamente confrontata con quanto in punto di fatto sostenuto dNOME sentenza di primo grado, a parere RAGIONE_SOCIALE quale le acquisite intercettazioni COGNOMEro dimostrato che:
la retribuzione richiesta dagli imputati si riferiva a corrispettivi già maturati ch COGNOME non aveva pagato;
il bonifico effettuato in ultimo dal COGNOME in favore del COGNOME copriva solo in parte il credito maturato da quest’ultimo;
anche il NOME, che si era licenziato lo stesso giorno dell’aggressione, reclamava competenze che non gli erano ancora state versate da mesi, adducendo problemi di solvibilità dell’azienda;
non poteva ritenersi arbitrario il conteggio delle competenze dovute e la pretesa del pagamento dei biglietti aerei per recarsi a Malta, avanzata dai tre imputati, in quanto la relativa richiesta si basava sugli accordi pregressi intercorsi con il COGNOME.
Ne consegue che non appare corretto valorizzare la particolare intensità RAGIONE_SOCIALE violenza esercitata o il carattere unilaterale RAGIONE_SOCIALE determinazione del corrispettivo maturato, se gli imputati hanno agito nella ragionevole convinzione di azionare un diritto effettivamente esistente ed ingiustamente non riconosciuto loro dal debitore.
4.2.3. In virtù di queste considerazioni, s’impone l’annullamento dell’affermazione di responsabilità dei tre imputati in ordine ai reati di cui ai capi 14 e 15, con rinvio ad a sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, che valuterà, conformandosi ai principi di diritto in precedenza ribaditi, il compendio probatorio raccolto, confrontandosi con le argomentazioni formulate dal GUP, onde decidere se ricorrano nella condotta contestata gli estremi del reato di estorsione o di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragio con violenza alle persone.
4.3. Per le medesime considerazioni, anche il primo motivo del ricorso dei NOME COGNOME, riguardante il fatto loro contestato al capo 13, è in parte fondato.
4.3.1. Si addebita ai soli imputati NOME e NOME COGNOME di essersi impossessati RAGIONE_SOCIALE somma di 200 C e delle chiavi dell’autovettura, sottraendo il marsupio di NOME COGNOME.
Peraltro, come esposto dai ricorrenti, se la condotta complessiva degli imputati deve essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza NOME persona, in quanto diretta ad ottenere il compenso che non era stato loro corrisposto, anche l’impossessamento con violenza del denaro nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE persona offesa potrebbe rientrare in questa fattispecie, considerato che lo stesso COGNOME NOME aveva riferito di essersi appropriato del denaro come acconto su quanto dovutogli dal COGNOME.
A diverse conclusioni potrebbe, eventualmente, pervenirsi in ordine NOME sottrazione delle chiavi dell’autovettura del COGNOME, in quanto, essendo state portate via dopo
l’aggressione, esse non avevano una funzione strumentale rispetto al soddisfacimento del diritto di credito vantato dagli imputati, ma piuttosto costituivano espressione di una gratuita condotta ritorsiva in danno RAGIONE_SOCIALE persona offesa, da qualificarsi come rapina, anche NOME stregua RAGIONE_SOCIALE più recente giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo la quale, nel delitto di furto (che concorre ex art. 84 cod. pen. ad integrare la rapina) il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145 – 01 )
La Corte di appello al riguardo non rende adeguata motivazione e non opera alcuna distinzione tra i diversi beni oggetto di apprensione, sicché la condanna va annullata con rinvio perché si verifichi, nel rispetto dei principi suesposti, se la condotta appropriati accertata rientra in tutto od in parte nella previsione di cui all’art. 393 cod. pen.
4.3.2. Il giudice di rinvio dovrà altresì verificare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta aggravan di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa dal GUP e che la Corte di appello (pag. 41 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) ha riconosciuto sotto entrambi i profili dell’originaria contestazione, senza fornire al riguardo adeguata motivazione rafforzata, limitandosi ad osservare che l’aggressione aveva avuto luogo con le forme tipiche dell’agire delle associazioni mafiose, al fine di ripristinare il prestigio RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME, offeso d condotta del COGNOME, senza tuttavia considerare che quest’ultimo aveva sostenuto di ignorare del tutto che i suoi aggressori, da lui assunti come operai, fossero vicini ad una consorteria mafiosa, e non ha esposto gli elementi da cui desumere la effettiva volontà degli imputati di agevolare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individuato nella locale facente capo a COGNOME.
Al riguardo la motivazione resa dNOME Corte si rivela carente e generica e non rispetta l’onere probatorio rafforzato che si pone a carico del giudice d’appello che ritenga sussistente un’aggravante esclusa dal primo giudice.
4.4. La censura relativa al giudizio di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione contestato al capo 16 è infondata.
4.4.1. Si addebita ai NOME COGNOME ed a NOME COGNOME di avere rivolto, subito dop avere violentemente percosso il COGNOME, cagionandogli le lesioni refertate, una precisa richiesta, con tono intimidatorio, nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME soggetto estraneo al rapporto di lavoro, che era intervenuto a difesa del COGNOME e che aveva svolto il ruolo di intermediario in occasione RAGIONE_SOCIALE loro assunzione, nell’evidente tentativo di costringere COGNOME ad adempiere l’obbligazione contratta.
Ricostruita in COGNOME termini la condotta contestata, che non viene fatta oggetto di censure, non residuano dubbi circa la qualificazione come tentata estorsione poiché né NOME COGNOME, né i COGNOME potevano vantare alcun diritto nei confronti del COGNOME e l’intimidazione era finalizzata ad indurre COGNOME a pagare il dovuto.
Certamente non può dubitarsi che in questo caso il NOME mirasse consapevolmente ad ottenere un ingiusto profitto, poiché sapeva di non potere pretendere dal teste COGNOME
il soddisfacimento del suo credito, e cionondimeno aveva posto in essere atti idonei a coartare la sua libertà morale e quella del suo debitore, affermando che qualora il COGNOME non avesse pagato quanto dovuto, si sarebbe rivolto a COGNOME, formulando implicite ma non meno efficaci minacce e osservando che altrimenti i suoi interlocutori COGNOMEro compreso chi erano “i mafiosi”, così adottando espressioni idonee ad evocare la forza intimidatrice del RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti valorizzano il tenore delle dichiarazioni testimoniali del COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME escluso la correttezza RAGIONE_SOCIALE prospettazione accusatoria, ma la prova RAGIONE_SOCIALE colpevolezza si fonda sul tenore inequivoco di un’intercettazione avente indiscussa valenza confessoria, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale NOME COGNOME racconta nei dettagli l’accaduto. I ricorrenti non hanno censurato le ragioni del concorso di persone nel reato e la Corte di appello ha comunque osservato che i due COGNOME rispondono del reato in quanto erano al momento presenti ed avevano accompagnato il COGNOME dal coimputato NOME, per consentire a quest’ultimo di aggredirlo e di sfogare la sua rabbia, trattenendosi sul posto durante l’aggressione, così fornendo innegabile supporto materiale e morale NOME condotta violenta e intimidatoria del coimputato, che dopo essersi indirizzata contro il debitore, aveva in una prevedibile progressione criminosa coinvolto anche il COGNOME, terzo estraneo.
4.4.2. Si impone, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso, con conseguente conferma sul punto RAGIONE_SOCIALE pronunzia di appello.
4.5. La censura relativa all’affermazione di responsabilità in ordine alle lesioni contestate al capo 17, dedotta da NOME COGNOME, è in parte fondata.
4.5.1. La condotta è contestata in forma concorsuale, ed i ricorrenti hanno certamente offerto un contributo all’esecuzione del delitto di lesioni, trasportando il COGNOME a cospetto del coimputato NOME COGNOME, che lo aveva percosso con sfrenata violenza.
Correttamente la Corte di appello ha ribadito il giudizio di colpevolezza dei tre imputati nella consumazione di questo delitto con argomentazioni esaustive, con cui il ricorrente non si confronta, incorrendo nel vizio di genericità; e tuttavia non altrettanto adeguata motivazione la Corte rende in merito NOME sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. già esclusa in primo grado per il rilievo che il COGNOME aveva riferito di non avere percepito alcun segnale dell’eventuale mafiosità dei suoi aggressori, nonostante la brutalità delle percosse.
Al riguardo la Corte, onerata di fornire motivazione rafforzata, si è limitata a richiamare le argomentazioni già formulate a sostegno RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE predetta aggravante in relazione al delitto di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME (pag. 46 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), senza considerare la diversa natura RAGIONE_SOCIALE condotta contestata e le diverse modalità in cui doveva di conseguenza manifestarsi l’aggravante nel suo profilo obiettivo; dopo avere riportato alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALE conversazione intercettata il 02/03/2020 tra NOME ed un conoscente, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale il primo racconta all’altro l’aggressione consumata alcuni mesi prima, la Corte osserva che dal tenore delle
frasi intercettate emergeva la volontà dei coimputati di ripristinare il prestigio RAGIONE_SOCIALE cos ed il rispetto del locale di ‘ndrangheta.
Tuttavia, dal tenore RAGIONE_SOCIALE conversazione riportata si desume, di contro, che era stato il COGNOME a sostenere di essere RAGIONE_SOCIALE, cagionando la reazione di NOME: “Gli dissi che .. paura di te non mi fai .. né di te né di quanti altri calabresi stanno dietro di mi deve dare tutti i soldi .. perché tu stai già sbagliando che stai facendo il nome delle persone che non ci sono, sono in galera e non le stai neanche rispettando .. NOME hai sentito cosa ha detto? Che è RAGIONE_SOCIALE… Giusto che sei RAGIONE_SOCIALE, paghi gli operai perché se lo sanno gli altri mafiosi ti ammazzano”.
La Corte di appello non ha fornito una interpretazione critica di questo passaggio RAGIONE_SOCIALE conversazione, limitandosi a estrapolarlo dal contesto ed a riportarlo in sentenza, rendendo una motivazione apodittica ed apparente che valorizza il riferimento ai mafiosi, senza soffermarsi sul significato complessivo delle frasi pronunziate dal NOME e senza spiegare validamente per quale ragione da questo stralcio di intercettazione dovrebbero evincersi il metodo RAGIONE_SOCIALE e la finalità agevolativa.
In realtà, con riferimento allo specifico reato di lesioni in contestazione non viene spiegato dNOME pronunzia impugnata in che cosa sia consistito il metodo RAGIONE_SOCIALE, né viene approfondita in modo adeguato la sussistenza di emergenze probatorie che palesino detta aggravante sotto il concorrente profilo agevolativo, perché ci si limita a riportare il passaggio RAGIONE_SOCIALE conversazione suindicata.
4.5.2. S’impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata anche nella parte in cui riconosce la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. i relazione al delitto di lesioni contestato al capo 17, affinché, facendo corretta applicazione dei criteri suindicati e valutando criticamente le emergenze probatorie, se ne verifichi la sussistenza.
4.5.3. Per l’effetto estensivo dell’impugnazione, l’annullamento riguardante la predetta aggravante, fondato su ragioni obiettive, opera anche in favore dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME che non hanno proposto alcuna censura al riguardo.
4.6. L’accoglimento dei motivi relativi all’affermazione di responsabilità in ordine ai reat contestati ai capi 13, 14, 15 e 16 ed all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen contestata in ordine al reato di cui al capo 17 comporta l’assorbimento delle censure relative al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche ed all’esclusione RAGIONE_SOCIALE recidiva, formulate dai ricorrenti con gli altri motivi di ricorso.
5. Ricorso COGNOME.
NOME COGNOME, già prosciolta dal concorso nel reato di cui al capo 14, riqualificato dal primo giudice come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per mancanza di querela, è stata condannata in appello per concorso nel medesimo reato, riqualificato – in ossequio all’originaria imputazione – come estorsione.
5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: l’appello è stato proposto dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale, che è soggetto legittimato ad impugnare le sentenze di primo grado.
5.2. Anche la seconda censura è manifestamente infondata per le ragioni già evidenziate nel paragrafo relativo al ricorso del coimputato COGNOME NOME, poiché non sussisteva alcun obbligo di rinnovazione in caso di diversa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE condotta ascritta all’imputata.
5.3. Il terzo motivo è fondato per le ragioni già esposte in relazione NOME posizione dei coimputati COGNOME e COGNOME.
5.3.1. La Corte di appello ha configurato il concorso morale dell’imputata valorizzando conversazioni telefoniche nel corso delle quali ella, dopo avere appreso che il compagno NOME si era licenziato e che i NOME COGNOME stavano andando a Malta per farsi pagare dal COGNOME, aveva sollecitato il NOME a farsi consegnare quanto gli era dovuto prima di ritornare in Italia, per evitare di essere costretto a rientrare poi a Malt per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro maturati nei confronti del COGNOME, già moroso nei confronti dello zio; ha inoltre osservato che l’aver acquistato i bigliet per consentire ai NOME COGNOME di recarsi a Malta, nella consapevolezza del loro intento, integrava un contributo materiale consapevole NOME condotta estorsiva dei predetti imputati, essendo prevedibile che la spedizione a Malta esitasse nella violenta aggressione in danno del debitore per costringerlo a pagare.
5.3.2. Occorre, tuttavia, verificare, anche con riferimento NOME posizione dell’imputata, come già ritenuto per i concorrenti, la corretta qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE condott contestata al capo 14, NOME stregua dei criteri già esposti, considerato in particolare che l’imputata aveva sollecitato il suo compagno a farsi consegnare il compenso che riteneva fosse suo diritto ottenere come corrispettivo dell’attività lavorativa svolta.
5.4. Anche il quarto motivo è fondato.
5.4.1. Va, infatti, osservato che la Corte di appello COGNOME dovuto esplicitare gli elementi di fatto da cui desumere che la COGNOME fosse consapevole che la cosiddetta spedizione punitiva oggetto di contestazione era rivolta ad avvantaggiare il RAGIONE_SOCIALE criminoso di riferimento, o comunque che detta aggressione sarebbe stata attuata con metodo RAGIONE_SOCIALE, mentre non ha valorizzato argomenti tali da consentire di superare le considerazioni del primo giudice, il quale aveva escluso detta aggravante.
Al riguardo, non va trascurato che, come evidenziato dNOME sentenza di primo grado, la COGNOME risulta aver raccomandato al compagno NOME di evitare inutili riferimenti a soggetti detenuti, che COGNOMEro potuto pagare le conseguenze del suo dire.
5.4.2. S’impone, pertanto, l’annullamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputata nei confronti del delitto di estorsione aggravata, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, che procederà a nuovo giudizio facendo corretta applicazione dei principi suindicati.
6. Ricorso COGNOME
6.1 Solo il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato.
Invero, dall’esposizione dei motivi di appello proposti dal pubblico ministero non emerge alcun riferimento al reato contestato al capo 1 RAGIONE_SOCIALE sentenza; né la Corte di appello poteva ex officio ritenere sussistente l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, che il GUP aveva escluso, e rideterminare la pena in peius nei confronti del ricorrente.
Per completezza di esposizione, va osservato che il riferimento contenuto nell’appello del pubblico ministero in ordine NOME detta aggravante risulta del tutto aspecifico e non consente di ritenere che si sia verificato l’effetto devolutivo in relazione allo specif episodio contestato al COGNOME.
6.2. Il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione in riferimento all’inutilizzabilit delle intercettazioni lamentata con l’atto di gravame, non è consentito: trattandosi di COGNOMEone di diritto, ciò che assume rilievo è unicamente la sua soluzione in conformità NOME legge, o meno, non il modo in cui la statuizione conclusiva venga argomentata (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 05: “In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen non sono mai denunciabili con riferimento alle COGNOMEoni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge”).
Nel caso in esame, la soluzione accolta dNOME Corte di appello nel senso RAGIONE_SOCIALE utilizzabilità delle intercettazioni de quibus era certamente corretta, sia in virtù dell’ipotizzata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sia perché la successiva riqualificazione avente ad oggetto l’ipotesi di reato in origine ritenuta non rendeva l intercettazioni inutilizzabili.
6.2.1. Sotto il primo profilo, questa Corte (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906 – 01) ha già ritenuto che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall’art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dNOME legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., tra i quali rientrano, per espressa previsione di legge, quelli aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Merita di essere ricordato l’ulteriore orientamento, pure condiviso e ribadito dal collegio, secondo il quale, sempre in tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell’art. 1 d.l. 1 agosto 2023, n. 105, convertito dNOME legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE disciplina “speciale” di cui all’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, 152, convertito, con modificazioni, dNOME legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commes
I
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso contemplate (Sez. 2, n. 47643 del 28/09/2023, Rv. 285524 – 01).
6.2.2. Quanto al secondo profilo, questa Corte (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 281501 – 01) ha già chiarito che il principio secondo cui l’utilizzabilità del intercettazione per un reato diverso, connesso con quello per il quale l’autorizzazione sia stata concessa, è subordinata NOME condizione che il nuovo reato rientri nei limiti d ammissibilità previsti dall’art.266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stes fatto-reato per il quale l’autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni: in tale evenienza, non vi è elusione del diviet di cui all’art. 270 cod. proc. pen., attese l’intervenuta legittima autorizzazio dell’intercettazione e la modifica dell’addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi legati NOME naturale evoluzione del procedimento).
6.2.3. Peraltro, la doglianza sarebbe comunque generica e manifestamente infondata, poiché è stata respinta dNOME Corte di appello facendo corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza consolidata sul punto; d’altro canto, la contestazione del reato di cui all’art. 423 cod. pen. non risulta eccentrica rispetto all’episodio da cui è scaturi l’indagine, ed il ricorrente non espone elementi specifici a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua doglianza, in concreto meramente assertiva.
6.3 n terzo motivo non è consentito.
DNOME lettura dei motivi di appello, e dNOME stessa sentenza impugnata, risulta che le doglianze formulate con il gravame si riferivano esclusivamente all’elemento soggettivo del reato, mentre con il ricorso ci si duole RAGIONE_SOCIALE carenza di prova in ordine all’elemento oggettivo del reato di favoreggiamento, inteso come idoneità RAGIONE_SOCIALE condotta a costituire ostacolo per le indagini, sicché la censura non è ammissibile perché non è stata formulata con il gravame.
6.3.1. La censura sarebbe comunque manifestamente infondata.
La condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109 – 01).
Tuttavia, nel caso in esame la ricerca con un metaldetector di possibili cimici instNOMEte sull’auto del COGNOME NOME di lui presenza costituisce condotta idonea a rilevare la presenza di microspie e quindi ad ostacolare le indagini in corso, a nulla rilevando che le stesse non siano state in concreto rinvenute.
6.4. Il quarto motivo è infondato.
La Corte di appello (pag. 49 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) ha respinto il motivo d’impugnazione relativo al diniego delle attenuanti generiche correttamente osservando
t
che la condizione di incensurato non è sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio, e che le parziali ammissioni RAGIONE_SOCIALE condotta materiale da parte del COGNOME sono intervenute quando già ne era emersa prova incontrovertibile dalle intercettazioni ambientali, sicché non ricorrono elementi significativi nella sua condotta che possano indurre ad un giudizio di maggiore indulgenza.
6.5. S’impone di conseguenza l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nei confronti dell’imputato limitatamente NOME circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con conseguente eliminazione dell’aumento sanzionatorio disposto dNOME Corte sulla pena già inflitta dal GUP.
La pena deve, pertanto, essere rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione, come già ritenuto con la sentenza di primo grado.
Ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del numero delle parti ricorrenti (e del conseguente numero dei motivi di ricorso, taluni dei quali di significativ complessità), il termine per il deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza va fissato in giorni sessanta.
7.1. La disciplina prevista in tema d’improcedibilità del giudizio di rinvio p superamento del termine di durata massima dal nuovo art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen. (introdotto dNOME legge 27 settembre 2021, n. 135, ed a norma del quale “il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo NOME scadenza del termine previsto dall’articolo 617″) impone, ai fini del computo del termine entro il quale, a pena d’improcedibilità, nei casi di annullamento con rinvio, deve essere definito il giudizio di rinvio, di determinare i termini di deposito delle sentenze del Corte di cassazione, ed, in particolare, di valutare se il termine base di giorni trenta previsto dall’art. 617, comma 2, c.p.p., sia prorogabile ai sensi degli artt. 544, comma 3, c.p.p. e 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.
7.2. L’art. 617 cod. proc. pen., con riferimento alle decisioni emesse all’esito dell pubblica udienza, stabilisce che, conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione, richiamando altresì «le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili» (comma 1); la sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, è depositata in cancelleria non oltre i trentesimo giorno dNOME deliberazione (comma 2): trattasi di termine pacificamente ordinatorio, NOME violazione del quale non consegue alcuna decadenza o nullità.
7.2.1. Tradizionalmente, secondo la giurisprudenza (Sez. 5, n. 15660 del 12/02/2020, Salamina, Rv. 279155-01 e Sez. 3, n. 33386 del 18/03/2015, D., Rv. 264507), «La violazione da parte del giudice del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza, stabilito dall’art. 544 c.p.p., può avere conseguenze di altro genere, ma non determina la nullità del provvedimento, né tanto meno la sua inutilizzabilità o inammissibilità»; si precisa che il diritto dello Stato all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia ed NOME repressione dei rea verrebbe vanificato se si prevedesse la nullità dei provvedimenti per i casi di ritardato deposito – ossia per comportamenti addebitabili a singoli magistrati, comunque
perseguibili in sede disciplinare -, e che, in caso di eccessivo ritardo nella redazione RAGIONE_SOCIALE motivazione, non sarebbe configurabile un “rischio di oblio” RAGIONE_SOCIALE discussione orale, in realtà «agevolmente evitabile attraverso una tempestiva attività di sintesi ed archiviazione per iscritto».
7.2.2. DNOME lettura combinata dei primi commi RAGIONE_SOCIALE disposizione, potrebbe desumersi che il premesso, generale, rinvio alle disposizioni concernenti la sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado, in quanto applicabili, non operi anche con riguardo all’art. 544 cod. proc. pen., disposizione che, nei primi tre commi, disciplina i termini d deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza nel giudizio di primo grado, poiché, in riferimento al deposito delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, l’art. 617, comma 2 – quale lex specialis individua il predetto termine nel trentesimo giorno dNOME deliberazione.
7.2.3. Questa possibile interpretazione non sembra, peraltro, condivisibile.
Il presupposto in virtù del quale è consentita, per il deposito delle sentenze di primo grado (e di quelle di appello, in forza del rinvio disposto dall’art. 598 cod. proc. pen. a «disposizioni relative al giudizio di primo grado», in quanto applicabili – e quella de qua lo è certamente -, ed in difetto di diversa disciplina speciale, nel silenzio, sul punt dell’art. 605 cod. proc. pen.), la fissazione di un termine fino a giorni novanta, risiede a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., nella «particolare complessità RAGIONE_SOCIALE stesura RAGIONE_SOCIALE motivazione», che va apprezzata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione, in relazione:
al numero delle parti;
al numero ed NOME gravità delle imputazioni.
Analoghe condizioni ben possono ricorrere in relazione NOME stesura RAGIONE_SOCIALE motivazione di una sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione; sarebbe, pertanto, irragionevole, e quindi in palese contrasto con l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, voler negare la possibilità di applicare alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione la disciplina dettata dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
In realtà, il comma 2 dell’art. 617 si limita a determinare il termine ordinario di deposit delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, mentre il comma 1, tra le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili, richiama, in riferimento ad ogni altra evenienza non specificamente disciplinata (e, quindi, ai casi di «particolare complessità RAGIONE_SOCIALE stesura RAGIONE_SOCIALE motivazione») anche l’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
7.2.4. All’indomani dell’entrata in vigore del codice di rito, la dottrina, unanimemente, aveva risolto in senso affermativo il problema dell’applicabilità alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., proprio valorizzando il rinvio contenuto nell’art. 617 cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado; nonostante il fatto che il comma 2 dell’art. 617 non
contempla la facoltà di redazione contestuale RAGIONE_SOCIALE motivazione, parte RAGIONE_SOCIALE dottrina, ritenendo implicitamente che il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado renda applicabile alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione l’intera disciplina dettata dall’art. 544 cod. proc. pen., ha addirittura ritenuto che anche la Corte di cassazione possa procedere NOME redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 544, comma 1.
7.2.5. Questi rilievi confermano che, a complemento RAGIONE_SOCIALE disciplina speciale dettata dal comma 2, il comma 1 dell’art. 617 cod. proc. pen. richiama, in quanto evidentemente applicabile, anche, nella sua interezza, l’art. 544 cod. proc. pen.: ne consegue che, per le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, quando la stesura RAGIONE_SOCIALE motivazione risulti, in considerazione del numero delle parti e/o del numero e RAGIONE_SOCIALE gravità delle imputazioni, «di particolare complessità», è legittimo fissare un termine per il deposito in misura RAGIONE_SOCIALE a giorni trenta, fino ad un massimo di giorni novanta.
7.2.6. Può, pertanto, concludersi che la disposizione di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. opera anche in riferimento alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione.
7.2.7. Occorre, per esigenze di completezza, valutare se possa intendersi richiamata dall’art. 617, comma 1, e risulti compatibile con le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, anche la disciplina dettata dall’art. 154 disp. att. cod. proc. pen. (a norma del cui comma 4-bis, «il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere NOME redazione RAGIONE_SOCIALE motivazione, i termini previsti dall’art. 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi d primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al RAGIONE_SOCIALE»).
La giurisprudenza (Sez. 2, n. 12809 del 19/02/2020, Cirillo, Rv. 278683-01), sia pur ad altri fini, ha già evidenziato che «l’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., è norma sistematicamente correlata all’art. 544, comma 3, codice di rito, di cui costituisce necessario corollario».
Questo condivisibile e non contestato rilievo evidenzia che il rinvio dell’art. 617, comma 1, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti la sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado, nel ricomprendere l’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ricomprende anche l’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., proprio in quanto costituente disposizione sistematicamente correlata all’art. 544, comma 3, del quale costituisce necessario corollario. D’altro canto, l’applicabilità del subprocedimento previsto dal comma 4-bis dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen. per la proroga straordinaria del termine di deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza per un periodo massimo di ulteriori novanta giorni alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione non sembra incontrare, in termini di compatibilità, alcun insuperabile ostacolo: la speciale competenza che l’art. 154, comma 4-bis assegna (per le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di appello) al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte
di appello e (per le sentenze del Tribunale) al Presidente del Tribunale, spetterà (per le sentenze RAGIONE_SOCIALE Cassazione) al Primo Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente NOME circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. che elimina,
rideterminando la pena da irrogare in anni uno e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Annulla la sentenza impugnata:
– nei confronti di COGNOME NOME limitatamente NOME circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.;
– nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi 13, 14 e 15;
– nei confronti di NOME limitatamente ai reati di cui ai capi 14 e 15;
– nei confronti di COGNOME NOME nonche’, per l’effetto estensivo, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 17, relativamente NOME circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.;
– nei confronti di COGNOME NOME;
per tutti con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione dell Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME NOME condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 1.750/00, oltre accessori di legge. Spese di parte civile al definitivo per quanto riguarda l’imputato COGNOME NOME.
Motivi entro giorni sessanta ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Roma 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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