Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14096 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
ciò deriva che siffatto rimedio straordinario operi al fine di evitare ingiustificate diseguaglianze (cfr. Sez. 5, n. 15446 del 17/02/2004 Rv. 228758 – 01; Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Rv. 201304 – 01).
Ciò posto in relazione all’estensione dell’impugnazione, nel caso in esame il ricorrente lamenta la necessità di revocare il giudicato limitatamente alla circostanza aggravante, considerando la stessa strettamente collegata e dipendente dalla previsione di una responsabilità penale per il delitto di associazione di stampo mafioso, venuta meno nel giudizio di rinvio.
Siffatto automatismo, tuttavia, non trova rispondenza nØ nelle norme processuali nØ in ragioni di garanzia nØ in principi di diritto penale sostanziale.
Va anzitutto ricordato che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (già contenuta nell’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), «non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben piø penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicchØ, una volta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorchØ le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi» (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285018 – 02).
Occorre sul punto ricordare che COGNOME non era stato condannato per il reato associativo in grado di appello, quando vennero per tale delitto dichiarato colpevoli NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e il fatto che COGNOME fosse ritenuto intraneo non costituiva il presupposto di fatto per il riconoscimento dell’aggravante contestata, proprio perchØ «la contestazione dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso” (…) non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01).
SicchŁ, a prescindere dalla sussistenza dell’associazione mafiosa e della militanza in essa di uno o piø correi del reato aggravato, l’accertamento della sussistenza della circostanza di cui all’art. 426-bis.1 cod. pen. costituisce questione di fatto sulla quale all’esito dell’esperimento di tutti i gradi di giudizio si stendono gli effetti del giudicato.
Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui si esclude l’ammissibilità della revisione allo scopo di ottenere un trattamento sanzionatorio piø favorevole. Invero, il superamento del giudicatoŁ consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento, per cui il solo legislatore può e deve individuare i limiti di ammissibilità dell’impugnazione straordinaria (cfr. Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Rv. 279608 – 01).
Sulla stessa scia si evidenzia che la funzione perseguita dalla revisione Ł trovare il punto di equilibrio tra il ‘favor innocentiae’ e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (cfr. Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080 – 02).
Pertanto, l’ordinanza impugnata non incorre nei vizi dedotti dalla difesa, non essendo possibile ottenere la revoca del giudicato, limitatamente alla circostanza aggravante. Peraltro, la censura sull’aggravante del metodo mafioso era stata proposta dal correo COGNOME e sul punto questa Corte aveva ritenuto manifestamente infondato il motivo, perchØ ritenuto generico e rivalutativo, pur avendo censurato la motivazione della sentenza che aveva ritenuto partecipe di un’associazione mafiosa.
Risulta pertanto corretta e logica la motivazione dell’ordinanza censurata, nella quale si evidenzia l’esaurimento del potere di impugnazione dell’odierno ricorrente quando, impugnando la statuizione di condanna di cui al capo 7), le sue censure che, peraltro non avevano dedotto argomenti in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., sono state ritenute generiche e inammissibili. La richiesta avanzata alla Corte di appello di Milano si traduce dunque in una richiesta di rivalutazione nel merito della vicenda che esula dai poteri del giudice dell’esecuzione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato;ne consegue ex
lege la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME