Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46205 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46205 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/12/2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 14/07/2021 con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. cod. pen.).
NOME NOME, a mezzo dei propri difensori ha proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di norme processuali in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per inosservanza del divieto di ne bis in idem, le condotte oggetto di contestazione costituiscono una mera prosecuzione di un unico proposito criminoso, relativo alla condotte accertate dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale RGNR 10288 del 2014 e 4865 del 2015; la genesi del rapporto estorsivo deve essere individuata nei contatti registrati tra le parti a decorrere dal 2014 fino all’ultima condotta contestata ed individuata nella sollecitazione oggetto dell’odierno procedimento, non vi è alcun dubbio che l’episodio del febbraio 2017 sia esattamente lo stesso episodio oggetto di contestazione nei diversi procedimenti richiamati, in attuazione di una unica pretesa estorsiva; la motivazione della Corte di appello sul punto è gravemente illogica e contradditoria nel disattendere le doglianze difensive.
2.2. Omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; le frasi riferite dalla persona offesa e le modalità della asserita minaccia non possono essere ritenute evocative di un metodo mafioso, né si può ritenere in tal senso sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata; le frasi pronunciate dal ricorrente dovevano essere ricondotte nel novero della minaccia comune, senza che possa essere attribuito rilievo dirimente all’evocazione dei carcerati espressa dal NOME quali soggetti beneficiari delle pretese economiche avanzate; inoltre non è stata considerata l’estemporaneità della circostanza, essendo la richiesta scaturita da un incontro del tutto occasionale con la persona offesa; la mancanza di particolare forza intimidatrice emerge inoltre dal fatto che il NOME nonostante tale richiesta non avesse presentato immediatamente denuncia contro il NOME.
2.3. Vizio della motivazione perché mancante e contradditoria quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha omesso di verificare se la pena applicata fosse effettivamente corrispondente al disvalore delle condotte accertate ricorrendo al bilanciamento delle circostanze, soprattutto ove si consideri che la pena è stata irrogata in misura quasi corrispondente al minimo edittale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il COGNOME ricorso è COGNOME inammissibile COGNOME perché proposto con COGNOME motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
In via preliminare si deve evidenziare la ricorrenza nel caso in esame di un a c.d. doppia conforme. Va ricordato in tal senso che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.). Pertanto, in presenza di una “doppia conforme” anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
I motivi proposti inoltre si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, senza alcun effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che si presenta completa, logica e persuasivamente argomentata. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).
Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell’articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un’evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, atteso che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 27697001).
4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel proporre tale motivo la difesa, pur argomentando approfonditamente, non si confronta con le condivisibili conclusioni della Corte di appello, che ha escluso la possibile ricorrenza di una duplicazione di giudizio per lo stesso fatto richiamando specificamente le caratteristiche e modalità della condotta e sottolineando la ricorrenza di una consistente e rilevantissima frattura temporale tra le condotte commesse negli anni 2014 e 2015 e la condotta oggetto della contestazione elevata in questo procedimento riferibile all’anno 2017.
D’altra parte, anche la completa lettura della motivazione della giurisprudenza evocata dalla difesa chiarisce che le minacce possono essere considerate come finalizzate a realizzare la medesima pretesa estorsiva solo se non siano rilevabili “fratture temporali tra le condotte” per effetto di fattori che abbiano interrotto l’esecuzione del reato e di determinazioni dell’agente che abbia volontariamente desistito dall’azione (Sez. 2, n. 6569 del 10/11/2020, Raffone, Rv. 280655-01).
Nel caso in esame la Corte di appello ha ampiamente motivato, sottolineando proprio la ricorrenza di consistente frattura temporale per un periodo superiore a due anni, tale da escludere che l’azione possa essere ritenuta parte dell’unico reato di estorsione contestato nei diversi procedimenti penali evocati dalla difesa.
Inoltre, occorre considerare che anche l’argomento utilizzato dalla difesa quanto all’estemporaneità della condotta, da considerare al fine del trattamento sanzionatorio, è estremamente significativo in tal senso: se il comportamento ha carattere estemporaneo, ovviamente manca qui profilo di unitarietà invece evocato. Il motivo, dunque, omette di confrontarsi effettivamente con la motivazione della Corte di appello e si limita ad introdurre una propria lettura alternativa che non scalfisce la logica e persuasiva considerazione della Corte di appello sul puto, in assenza di violazione di legge o vizio della motivazione evocato nelle sue diverse forme.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche in questo caso la difesa omette di confrontarsi realmente con l’argomentare della motivazione della Corte di appello e reitera gli argomenti già introdotti in sede di appello.
Il giudice di secondo grado ha, difatti, compiutamente argomentato quanto alla ricorrenza dell’aggravante contestata, richiamando le caratteristiche della condotta posta in essere, le modalità con le quali si manifestava la minaccia, l’essere il ricorrente inserito in contesti malavitosi di stampo camorristico, tanto da essere stato condannato per il suo ruolo di partecipe, ed ha descritto in modo specifico la forza intimidatrice tipica di una associazione mafiosa, per come chiaramente percepita dalla persona offesa, che aveva manifestato il timore di presentare querela proprio in considerazione di possibili rappresaglie.
In tal senso è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre l’aggravante in questione quando l’evidente contiguità ad una associazione mafiosa si manifesti in relazione diretta e funzionale al fine di creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come evidente riflesso del pericolo chiaramente, ma implicitamente prospettato, di trovarsi a fronteggiare le istanze a carattere prevaricatorio di un gruppo criminale a carattere mafioso e non di un criminale comune (Sez.5, n. 14867 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 28102701; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, COGNOME, Rv. 277222-01). L’analisi
della terminologia utilizzata, la finalità evocata, la mancanza di protezione da parte delle forze dell’ordine sono elementi che sono stati considerati dalla Corte di appello sintomatici delle caratteristiche della minaccia. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi a reiterare una propria diversa ed alternativa lettura dei dati acquisiti in giudizio non consentita in questa sede.
La difesa ha, inoltre, nuovamente contestato la considerazione, persuasivamente argomentata dalla Corte di appello, della particolare rilevanza della finalità evocata, ovvero corrispondere la somma di denaro anche per mantenere le persone detenute in carcere. La Corte di appello ha correttamente considerato tale significativo elemento, tanto rilevante da essere stato costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità elemento a portata indiziante, sin dalla fase cautelare, del reato di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 53477 del 15706/2017, COGNOME, Rv. 271930-01; Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 256947-01).
6. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico nella sua articolazione. In tal senso si deve ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione). La pena è stata congruamente motivata in misura tra l’altro prossima al minimo edittale.
Il ricorrente richiama tale elemento per sostenere che, proprio per questa ragione, avrebbe avuto diritto anche alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi con la specifica motivazione sul punto della Corte di appello, che ha rimarcato che, a prescindere dall’assenza di elementi positivi per concedere le circostanze predette, il NOME è stato condannato per associazione per delinquere di stampo camorristico.
Con tale motivazione, che ha carattere estremamente significativo e risolutivo nella valutazione della Corte, il ricorrente non si confronta, ricadendo all’evidenza anche in una oggettiva aspecificità nella proposizione del motivo.
In conclusione si deve rilevare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.