Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19622 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19622 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 15/04/1985 a Napoli, avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a NOME COGNOME per il reato ex artt. 1110, 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., descritto nella imputazione, con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 426bis , comma 1, cod. pen. (con conseguente elisione della aggravante ex art. 416bis , comma 1, cod. pen.) e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso ex art. 416bis .1 cod. pen., assumendo che la consapevolezza da parte di COGNOME della caratura criminale del coimputato NOME COGNOME non basta a configurare una esteriorizzazione del metodo mafioso recepita dal soggetto passivo (COGNOME) della estorsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha fondato il riconoscimento della aggravante sulla consapevolezza di COGNOME del ruolo del coimputato Aboumouslim nella associazione criminale camorristica , sicché averne chiesto l’intervento , ha denotato la volontà di utilizzare i metodi tipici della associazione per delinquere di stampo mafioso per ottenere il denaro di cui era creditore.
Al riguardo, la sentenza richiama i contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge il timore da parte del debitore COGNOME che ben conosceva la caratura criminale del camorrista COGNOME, tanto persino da non credere, inizialmente, che questi potesse intervenire in favore di COGNOME (p.21). Inoltre, dalla sentenza di primo grado risulta che COGNOME effettivamente intervenne picchiando (sferrandogli un calcio ) il debitore (p. 19-20).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME COGNOME