Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22278 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 352/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME Vincenzo nato a MADDALONI il 28/03/2000 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; vista la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 1 marzo 2024, in rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di COGNOME Vincenzo in riferimento ai reati a lui ascritti (porto di arma comune da sparo pluriaggravato nonchØ evasione) per fatti commessi in data 27 settembre 2023, con condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5.300,00 di multa.
In fatto viene evidenziato che il COGNOME Ł stato identificato come uno dei due soggetti che durante il funerale di Tufano NOME COGNOME (svoltosi in Acerra) aveva esploso piø colpi di arma da fuoco sulla pubblica via, unitamente ad un complice.
Alla identificazione si Ł pervenuti attraverso la visione delle immagini registrati da sistemi di videosorveglianza. COGNOME era sottoposto agli arresti domiciliari e da qui la ritenuta evasione.
Si ritiene, quanto alla circostanza aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis cod.pen. (..secondo le modalità tipiche delle organizzazioni criminali, tali da evocare nelle persone presenti la forza di intimidazione, dominio e controllo del territorio.., così la contestazione) il primo giudice afferma che al di là del rilievo di talune parentele, Ł l’azione in se ad essere caratterizzata dalla volontà di esibire il proprio predominio su una determinata zona, in virtø del fatto che i colpi sono stati esplosi – in rapida sequenza – mentre era in corso la cerimonia funebre, con particolare capacità intimidatoria per la popolazione. Viene pertanto ritenuta sussistente la circostanza aggravante in parola, oltre a quella della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 16 settembre 2024 ha confermato la prima decisione.
Quanto al profilo della particolare aggravante di cui all’art. 416 bis.1 se ne conferma la sussistenza e si afferma che detta aggravante si radica sulle modalità della condotta, essendo finalizzata a reprimere il ‘metodo mafioso’ nella consumazione del reato. Nel caso concreto vi sono indicatori di tale volontà di affermare una ‘propria supremazia’ su quello specifico territorio. Si ritiene non assorbita la condotta di detenzione in quella di porto dell’arma.
Si conferma la ricorrenza di detta aggravante e di quella della recidiva e si conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME Vincenzo.
3.1 Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si deducono piø vizi di motivazione della decisione impugnata.
Secondo il ricorrente il fatto di aver realizzato una cd. ‘stesa’ (esplosione di piø colpi di arma da fuoco su una pubblica via) non può essere, in quanto tale, rapportato alla circostanza aggravante di aver agito ‘avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod.pen.’ . Peraltro nelle sue stesse dichiarazioni il COGNOME ha riferito di aver voluto intimidire una singola persona. Si ritiene, pertanto, non adeguata la motivazione espressa, sul punto, in sentenza.
Si ritiene inoltre non esaminata in concreto la doglianza relativa all’assorbimento tra la detenzione e il porto dell’arma, così come quella dell’accesso alla giustizia riparativa. Ed ancora si ritiene non motivato il doppio aumento in riferimento alle due circostanze aggravanti ad effetto
speciale, in riferimento a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 cod.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art.416bis.1, per le ragioni che seguono.
In premessa va rilevato che il particolare incremento sanzionatorio previsto dal legislatore del 1991 all’art. 7 l.n.203, attualmente art.416bis.1, (pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell’aggravante agli effetti del giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negli articoli 98 e 114) ha posto l’interprete nella necessità di individuare non tanto il fondamento politico-criminale della scelta legislativa (compito che può definirsi solo di ausilio nell’opera applicativa) quanto la concreta dimensione fenomenica delle condotte descritte nella norma, allo scopo di evitare la maggior punizione di condotte in realtà estranee al modello tipizzato o già altrove incriminate.
Sul punto, Ł ormai pacifica la considerazione della esistenza, nell’ambito della norma in parola, di una duplice «direzione» dei contenuti precettivi .
Da un lato si valorizza – in negativo – una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall’ essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cod.pen. .
Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati.
Si Ł ritenuto, sul punto che tale ‘corno’ dell’aggravante – di natura oggettiva – incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. I n. 33245 del 9.5.2013, rv 256990 nonchŁ Sez. II n. 38094 del 5.6.2013, rv 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso esistente.
In particolare, si Ł di recente ribadito – con orientamento condiviso dal Collegio- che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l’avvalersi delle condizioni) non Ł sufficiente il mero ‘collegamento’ degli autori con contesti di criminalità organizzata o la mera ‘caratura mafiosa’ degli autori del fatto (men che mai il riferimento a contesti ambientali) occorrendo invece l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo in modo incidente e collegato causalmente alla consumazione del reato stesso (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 37621 del 14.7.2023, rv 285761; Sez. I n. 26399 del 28.2.2018, rv 273365; Sez. I n. 39836 del 19.4.2023, rv 285059; vedi anche Sez. II n. 28861 del 14.6.2013, rv 256740 e Sez. VI n. 27666 del 4.7.2011 rv 250357).
In altre parole il richiamo alle ‘condizioni’ di cui all’art. 416 bis cod.pen. evidenzia la necessità di una piø intensa coartazione psicologica della vittima (v. Sez. VI n. 21342 del 2.4.2007, rv 236628), o comunque la visibile facilitazione della condotta illecita, in rapporto alla particolare sicurezza mostrata dai soggetti agenti di evitare – in ragione del predominio mafioso sul territorioidentificazioni o denunzie.
Dall’altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis cod.pen. .
Si tratta di profilo soggettivo (come confermato da Sez. U COGNOME del 2020 ) e si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell’elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto già da Sez. VI n. 31437 del 12.7.2012) che una concreta strumentalità del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. II n. 41003 del 20.9.2013, rv 257240).
Ora nel caso in esame si Ł ritenuta sussistente l’aggravante nella sua dimensione oggettiva – avvalersi delle condizioni – in ragione delle modalità di consumazione del fatto (colpi esplosi in rapida sequenza sulla pubblica via, durante la celebrazione di un funerale), ritenute evocative di una finalità di ‘affermazione’ del potere mafioso.
Tuttavia tale considerazione non pare al Collegio del tutto aderente al parametro interpretativo della tassatività, atteso che l’oggetto preso in esame dal legislatore a fini di incremento di pena, sul piano oggettivo, non Ł la modalità latamente ‘intimidatoria’ di commissione del fatto (aspetto che tende a valorizzare al piø il profilo finalistico, non oggetto di contestazione) ma Ł l’essersi avvalsi di un radicamento già esistente di una organizzazione mafiosa in quel territorio come fattore di semplificazione della condotta illecita (in ragione della maggior sicurezza derivante, ad esempio, dalla omertà diffusa) . La motivazione espressa in sentenza circa tale aspetto non può dirsi, pertanto, adeguata in rapporto alle considerazioni sin qui esposte.
Il punto oggetto di scrutinio comporta la necessaria rivalutazione, in sede di rinvio, dei profili relativi al trattamento sanzionatorio che vanno ritenuti assorbiti.
E’ invece infondata la deduzione di vizio motivazionale in tema di possibile assorbimento della detenzione nel porto dell’arma, non essendo emersi elementi tesi a raffigurare la sostanziale contestualità tra inizio della detenzione e porto, così come si Ł argomentato in sede di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cp contestata in
relazione al delitto di cui al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di napoli.
Così Ł deciso, 12/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME