Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12143 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Pedace 1’01/10/1968 avverso l’ordinanza emessa 1’11/06/2024 dal Tribunale di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; difensore di fiducia dell’indagato, che ha concluso udito l’Avv. NOME COGNOME insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e di alcuni reati fine di detenzione illec e cessione di sostanza stupefacente (capi 137- 138- 141- 142- 143- 144- 145).
Nell’ambito di una motivazione in cui per decine di pagine è stato ricostruito il contesto generale del “Sistema” in cui i fatti per cui si procede si collocano, COGNOME NOME avrebbe fatto parte- quale pusher di riferimento – del sottogruppo che avrebbe
avuto come referente, attraverso COGNOME NOME, COGNOME NOME, questi, a sua volta, uomo di fiducia di COGNOME NOME, soggetto al vertice del sodalizio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando cinque motivi.
2.1. Il primo attiene al rigetto da parte del Tribunale della deduzione relativa all nullità del titolo cautelare per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari
Quanto ai gravi indizi, la motivazione sarebbe unica e riferibile indistintamente a tutti i soggetti coinvolti, senza considerare la specificità delle singole posizioni; il giud di gravità indiziaria sarebbe stato fatto derivare dal “paragrafetto” (così il ricorso) in si sarebbe sostanzialmente riassunto la domanda cautelare.
Quanto alle esigenze cautelari, si sottolinea come la motivazione generalizzata adottata dal Giudice per le indagini preliminari mal si adegui alla specifica della posizione dell’indagato tenuto conto: a) quanto ai reati fine, che si tratterebbe di più cessioni d modica quantità, e, dunque, di un’attività riscontrabile anche in chi non è partecipe di un gruppo; b) quanto al rapporto con COGNOME, che l’assunto accusatorio, secondo cui il rapporto fiduciario si sarebbe esteso fino a ricomprendere la consegna di un’arma, sarebbe fondato su un’unica conversazione a cui non vi sarebbe seguita conferma della effettiva consegna dell’arma; c) che solo in una occasione Recchia sarebbe stato contattato da un altro pusher, sicchè sarebbe congetturale l’assunto secondo cui il ricorrente avrebbe avuto costante disponibilità di droga.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo.
Il tema attiene all’assunto secondo cui solo un appartenente al “Sistema” avrebbe potuto spacciare sul territorio e alla prova del c.d. divieto di sottobanco, cioè del diviet di acquistare droga se non attraverso i canali ufficiali del “Sistema”.
Si assume che l’acquisto obbligato di sostanza stupefacente non sarebbe di per sé rivelatore della partecipazione al sodalizio.
Nei confronti di COGNOME non vi sarebbero dichiarazioni di collaboratori di giustizia e ciò demolirebbe la tesi accusatoria- recepita dai Giudici di merito- secondo cui nel caso di specie vi sarebbe stata una sistematica conoscenza da parte dei vertici del gruppo della identità di ciascun soggetto incaricato allo spaccio e del relativo sottogruppo di riferimento.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato gli esiti cautelari nei confronti di Recchia relativi al procedimento penale c.d. Reset, strettamente connesso al presente, in cui la Corte di cassazione, con sentenza n. 13470 del 2023 (che si allega), ha annullato con rinvio l’ordinanza del riesame, confermativa del titolo cautelare, quanto al reato associativo per l’appartenenza di Recchia al gruppo Abruzzese, chiarendo, nella occasione, come la costante disponibilità all’acquisto di sostanze stupefacenti
proverrebbe la partecipazione al gruppo solo in presenza della prova della consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisca l’operatività dell’associazione.
Nel caso richiamato vi sarebbe stata, così come nel presente procedimento, la prova solo della stretta collaborazione di COGNOME con uno degli associati (in quel caso COGNOME, nel presente procedimento COGNOME), ma sarebbe stata assente la prova dell’adesione agli scopi del gruppo criminale.
Si aggiunge che anche le plurime violazioni dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, in un contesto di stretta collaborazione con uno dei sodali, non sarebbero dimostrative della partecipazione al sodalizio; soprattutto, non vi sarebbe prova che la sostanza stupefacente sarebbe stata acquistata da parte di Recchia da Lucanto, cioè dal soggetto con cui il ricorrente avrebbe intrattenuto un rapporto privilegiato.
Il Tribunale, sotto altro profilo, avrebbe valorizzato, al fine della prova del partecipazione, la circostanza che altri pusher del gruppo si sarebbero rivolti a Recchia per il rifornimento di droga, senza tuttavia considerare che ciò si sarebbe verificato in un’unica occasione da parte solo di NOME COGNOME fratello di uno dei maggiori esponenti del gruppo degli italiani, cioè dello stesso sottogruppo, che, tuttavia, come comprovato da una intercettazione (di cui viene riportato il testo), neanche conosceva l’indagato fino a qual momento.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per i sette reati fine.
Il tema attiene alla esatta qualificazione dei fatti, alla prova del tipo di sostan oggetto di cessione, alla quantità ceduta, alla corrispondenza del dato captato rispetto a quanto accertato.
Sotto altro profilo si chiede la riqualificazione dei fatti alla fattispecie di minore gra di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
Non sarebbe stato spiegato alcunchè quanto alla sussistenza del metodo mafioso e, quanto alla finalità agevolatoria, sarebbero stati violati i principi affermati dalle Sezi unite con la sentenza COGNOME in relazione alla posizione individuale del ricorrente, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che qualsiasi partecipe – quand’anche ai “gradini più bassi” – sarebbe stato mosso da una finalità agevolatoria mafiosa.
2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritemute esigenze cautelari
I fatti risalirebbero al più tardi ad agosto 2021, l’indagato non sarebbe gravato da precedenti specifici ad eccezione di un fatto ricondotto alla fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit. e per il quale è intervenuto un patteggiamento; si aggiunge che il ruolo attribuito sarebbe marginale, i reati fine avrebbero ad oggetto modiche quantità
di sostanza stupefacente, non vi sarebbe il nome del fornitore della sostanza a Recchia, che avrebbe contatti solo con COGNOME e avrebbe ceduto solo ad abituali acquirenti.
Le condotte, infine, si sarebbero verificate tutte all’esterno del domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo 0
2. Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale con una motivazione adeguata, da una parte, ha spiegato come il ricorso alla motivazione cumulativa di posizioni omogenee e al richiamo della domanda cautelare sia in qualche modo ineliminabile in relazione ad indagini di criminalità organizzata che vedano coinvolte centinaia di persone, e, dall’altra, come, nella specie ( non si tratti di una valutazione mancante, quanto, al più, di una motivazione integrabile che il Tribunale ha provveduto ad integrare con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari.
Il motivo di ricorso è obiettivamente generico, non essendo stato dedotto, nel caso itp -RiTiZi5:17d eogg nulla di specifico.
3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale ha: a) ricostruito il contesto, spiegato il rapporto tra COGNOME NOME soggetto con ruolo apicale del sodalizio, e COGNOME NOME, uomo di fiducia del primo, e quello tra COGNOME, COGNOME e COGNOME; b) spiegato il ruolo di stretta fiducia d COGNOME con COGNOME al punto da essere stato il ricorrente, in una occasione, incaricato dallo stesso COGNOME di consegnare un’arma a COGNOME, cioè ad un soggetto sovraordinato nell’ambito del sodalizio; c) chiarito il ruolo di COGNOME, di soggetto addetto non solo alla distribuzione della sostanza stupefacente ma anche della raccolta dei proventi dello spaccio posto materialmente in essere da altri soggetti del gruppo, nonché di utilizzatore consueto di utenze citofoniche del gruppo, e, ancora, di soggetto addetto al sostentamento di COGNOME nel periodi di detenzione di questi (cfr., pag. 60 e ss. ordinanza impugnata).
In tale contesto di riferimento sono stati collocati i singoli reati fine.
Rispetto a tale trama argomentativa, il motivo rivela la sua infondatezza non essendo obiettivamente chiaro rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato: a) perché, nella specie, non sarebbero sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo; b) perché non assumerebbe rilievo la circostanza che COGNOME, oltre a spacciare per conto del gruppo, fosse abilitato a incassare nell’interesse del sodalizio i proventi dell’attività di spaccio compiuta da altri; c) perché COGNOME potesse fare uso dei utenze del gruppo senza esserne parte; d) come COGNOME potesse incaricare ad un
soggetto non partecipe, di consegnare un’arma ad un soggetto sovraordinato del gruppo criminale; e) perché i fatti relativi ai singoli reati fine non sarebbero confermativi ruolo organico del ricorrente all’interno dell’associazione criminale.
COGNOME spacciava e operava per l’associazione in ossequio ai meccanismi e ai moduli organizzativi del gruppo.
È invece fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indizia per i singoli reati fine.
Si tratta di fatti che, da una parte, come detto, sono confermativi della partecipazione dell’indagato al gruppo criminale, ma che, dall’altra, sono stati descritti dal Tribunale sula base del solo richiamo a conversazioni intercettate che, tuttavia, non consentono con chiarezza di individuare il tipo e la quantità di sostanza stupefacente oy 6M,tto d lla cessione (capi 137- 138- 145)
Sui capi in questione, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
È fondato anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 416 bis.1 cod. pen.
Al di à delle considerazioni generiche contenute a pag. 58 della ordinanza impugnata, indirizzate indistintamente a tutti i soggetti ritenuti partecipi dell’associazione finalizz al traffico di sostanze stupefacenti, la motivazione è sostanzialmente omessa con riguardo alla posizione del ricorrente.
Ne consegue che anche sul punto l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il quinto motivo è assorbito.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così decisc,in Roma il 21 novembre 2024
Il GLYPH onsigliere estensore
etro ilvestri
Il Presidente
NOME COGNOME